1 - LEGGE 22 DICEMBRE 1960, N. 1612 (e successive integrazioni)
Riconoscimento giuridico
della professione di spedizioniere doganale ed istituzione degli albi e del fondo previdenziale a favore degli spedizionieri
doganali.
La Camera dei deputati ed il
Senato della repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga
la seguente legge: TITOLO I Oggetto della professione Art.
1
L'attività
degli spedizionieri doganali accreditati presso le dogane della Repubblica a
norma della legislazione vigente viene, a tutti gli effetti giuridici,
riconosciuta quale professione qualificata avente per oggetto le materie:
fiscale, merceologica, valutaria, e quant'altro si riferisce al campo doganale. TITOLO II
Titolo ed esercizio Professionale
Art. 2
Il titolo professionale di
spedizioniere doganale spetta a coloro i quali abbiano ottenuto la nomina come tali, a norma della legislazione vigente.
La nomina a spedizioniere doganale
dà diritto alla iscrizione nell'apposito albo professionale. Tale iscrizione è obbligatoria per poter
esercitare la professione di spedizioniere
doganale.
Lo spedizioniere doganale ha
l'obbligo del segreto professionale.
Tale obbligo non sussiste nei confronti
degli organi doganali.
Art. 3
Lo
spedizioniere doganale, non può, senza giustificato motivo, rifiutare il
proprio ufficio.
Il Consiglio dell'albo
compartimentale delegherà, a turno fra gli iscritti, uno o più spedizionieri
doganali accreditati presso le dogane perché prestino gratuitamente la loro
opera nei casi di operazioni doganali
per conto di persone sprovviste di mezzi, di operai rimpatriati, di profughi e
simili.
TITOLO III Albi
Professionali
Art. 4
Nelle sedi delle Direzioni
Compartimentali delle Dogane e II.II 1
è istituito l'albo compartimentale
degli spedizionieri doganali accreditati presso le dogane.
L'albo nazionale risulta
dall'insieme degli albi
compartimentali. Esso è formato
a cura del Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali e viene da questo
depositato e tenuto aggiornato presso il Ministero delle
Finanze.
Art. 5
L'iscrizione all'albo
compartimentale viene effettuata a richiesta degli interessati previo pagamento
della tassa di concessione governativa di cui al n. 202 della tabella allegato
A al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, n. 112.
Art. 6
Gli iscritti all'albo nazionale
debbono corrispondere una quota annua necessaria a fronteggiare le spese di
istituzione, tenuta ed aggiornamento degli albi professionali.
Un
regolamento fisserà la
misura delle quote e le modalità per la gestione amministrativa.
Art. 7
L'iscrizione all'albo vincola lo
spedizioniere doganale a non esercitare alcuna altra professione all'infuori di
quella di esperto o perito in materia o settori di competenza classificati e
riconosciuti dalle Camere di commercio, industria e agricoltura, di
spedizionieri, ai sensi dell'art. 1737 del Codice civile, e di vettore.
TITOLO IV Disciplina
della Professione
I Consigli
compartimentali
Art. 8
Nella sede di ogni
Direzione compartimentale è
istituito un Consiglio compartimentale degli spedizionieri doganali iscritti
all’albo compartimentale. I componenti di tale Consiglio sono in numero di tre
se gli iscritti accreditati presso le dogane facenti parte della Direzione
compartimentale sono meno di cento; di
cinque se sono da cento a trecento; di
sette se superano i trecento. Art.
9
I Consigli
compartimentali: a)
curano la formazione e la tenuta dell'albo compartimentale; b)
vigilano sul comportamento degli iscritti; c) danno pareri nei casi di
contestazioni sorte nella
liquidazione degli onorari professionali e, a richiesta degli
interessati, intervengono per conciliare le contestazioni sorte fra
spedizionieri doganali ovvero fra questi e i loro mandanti; d)
nel caso di morte o di cancellazione dall'albo
di spedizioniere doganale iscritto, curano, a richiesta ed a spese di
chi vi abbia interesse, l'espletamento del mandato affidato allo spedizioniere
doganale defunto o cancellato dall'albo. Art. 10
I Consigli compartimentali sono eletti a
scrutinio segreto dagli iscritti nell'albo delle rispettive Direzioni
compartimentali, durano in carica due
anni e sono presieduti da un componente eletto tra i membri stessi.. 2 I componenti sono
rieleggibili. Art. 11 3
Art.
12
Il
Consiglio compartimentale, anche su richiesta dell'Amministrazione delle
dogane, può adottare nei confronti degli iscritti all'albo i seguenti
provvedimenti : a) il richiamo; b) l'ammonizione; c) la censura; d) la sospensione temporanea dall'albo e)
la cancellazione dall'albo; f )
la radiazione dall'albo. La
cancellazione dall'albo è pronunciata d'ufficio negli accertati casi di
incompatibilità di cui all'art. 7 e nei
casi di revoca della nomina a spedizioniere doganale in seguito a sentenza
dell'Autorità giudiziaria passata in giudicato, nonché nei casi di annullamento
della patente, previsti dalle norme doganali. La
radiazione è pronunciata, previa
istruttoria e con motivazione, nei confronti di spedizionieri doganali che si
rendano colpevoli di grave indisciplina verso l'ordinamento professionale od
esercitino la professione in maniera da nuocere grandemente al decoro ed al
prestigio dell'intera categoria professionale. Contro
tali provvedimenti gli
interessati possono presentare
ricorso al Consiglio nazionale entro il termine di quindici giorni dalla notifica del provvedimento. Il ricorso ha effetto sospensivo.
Il Consiglio
nazionale
Art.
13
E' costituito, con sede in Roma, il Consiglio nazionale degli spedizionieri
doganali. Tale Consiglio è composto di nove membri nominati
a scrutinio segreto dai componenti dei Consigli compartimentali, ed è presieduto da un componente eletto tra i
membri stessi. 4
Il Consiglio nazionale dura in carica tre anni ed i suoi componenti
possono essere rieletti Art.
14
Il Consiglio
nazionale : a)
provvede
alla formazione dell'albo nazionale degli spedizionieri doganali ed al suo deposito ed aggiornamento presso
il Ministero delle Finanze; b)
decide sui conflitti di competenza fra i Consigli compartimentali; c) decide sui ricorsi ad esso proposti a
norma dell'art. 12;
d) 5 e)
interviene presso le Amministrazioni centrali dello Stato per
questioni inerenti la regolamentazione e l'attuazione della presente legge. TITOLO V
Fondo Previdenziale
Art. 15 6
TITOLO VI Disposizioni Finali
Art. 16
Le
norme per l'applicazione della presente
legge e per la gestione e l'amministrazione del fondo di cui all'art. 15
saranno fissate con apposito regolamento approvato dal Ministro delle finanze,
di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro sei
mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.
La
presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data
a Roma, addì 22 dicembre 1960
GRONCHI
FANFANI
– TRABUCCHI – COLOMBO
GONELLA
– SULLO Visto il Guardasigilli: GONELLA 2 -
DECRETO MINISTERIALE
10 MARZO 1964. Norme di applicazione
della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, concernente il riconoscimento giuridico
della professione di spedizioniere doganale e la istituzione degli albi e del
Fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali. Il Ministero per le Finanze di concerto con il Ministero per il Lavoro e la Previdenza Sociale Vista la legge 22 dicembre
1960, n. 1612, concernente il riconoscimento giuridico della professione di
spedizioniere doganale e la istituzione degli albi e del fondo previdenziale a
favore degli spedizionieri doganali; ritenuta la necessità di
emanare le norme di applicazione della citata legge, ai sensi degli articoli 6
e 16 della legge stessa; udito il parere del
Consiglio di Stato; Decreta: Articolo unico Sono approvate le unite
norme di applicazione della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, concernente il
riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale e la
istituzione degli albi e del fondo previdenziale a favore degli spedizionieri
doganali. Il presente decreto sarà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed entrerà in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Roma, addì 10 marzo 1964. Il Ministro per le Finanze TREMELLONI Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale BOSCO Norme di applicazione
della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, concernente il riconoscimento giuridico
della professione di spedizioniere doganale e la istituzione degli albi e del
fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali. PARTE I L’ordinamento della Professione Capo I Disposizioni Generali Art. 1 Sono soggette alle presenti
norme le persone fisiche che siano in possesso della patente di spedizioniere
doganale rilasciata a norma della legislazione doganale vigente. Art. 2 Coloro i quali, avendone i
requisiti, intendano esercitare la professione di spedizioniere doganale,
riconosciuta dall’art. 1 della legge, devono essere iscritti negli Albi professionali,
istituiti nelle sedi delle Direzioni Compartimentali di ispezione. Gli spedizionieri doganali
iscritti negli albi compartimentali sono iscritti anche nell’albo nazionale,
costituito dall’insieme degli albi compartimentali e depositato presso il Ministero
delle finanze, Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette.7 Art. 3 Lo spedizioniere doganale
iscritto all’albo non può esercitare altre attività, sia libere che vincolate a
rapporto di impiego, non rientranti nell’ambito di quelle indicate all’articolo
7 della legge. Capo II I Consigli Compartimentali Art. 4 Ciascun Consiglio
Compartimentale , costituito a norma dell’art. 8 della legge, è presieduto da
un componente eletto tra i membri stessi. (*) Il Consiglio
Compartimentale, nella seduta di insediamento, elegge, nel suo seno, il vice
presidente e il tesoriere. Nomina altresì il Segretario, anche fra persone
estranee al Consiglio e non iscritte all’Albo. Il Presidente convoca il
Consiglio almeno ogni due mesi ed ogni volta che ne sia fatta richiesta da due
o più componenti. Il vice presidente presiede
le adunanze del Consiglio in caso di assenza o di impedimento del presidente. Per la validità delle
adunanze del Consiglio, occorre la partecipazione di almeno la metà più uno dei
componenti, ivi compreso il presidente dell’adunanza, nonché la presenza del
revisore compartimentale di cui al successivo articolo 47. Le deliberazioni sono
adottate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti
aventi diritto al voto. Nel caso di parità di voti,
prevale quello del presidente dell’adunanza. Il verbale delle adunanze è
sottoscritto dal segretario, che lo redige, e dal presidente. Il Segretario,
che sia estraneo al Consiglio, ed il revisore non hanno diritto al voto. Le deliberazioni del
Consiglio sono eseguite dal presidente ovvero, in caso di sua assenza o
impedimento, dal vice presidente. Il segretario, sotto la
responsabilità del vice presidente, provvede agli adempimenti amministrativi
inerenti alla tenuta dell’albo. Il tesoriere ha la custodia
e la gestione dei fondi e redige il conto consuntivo. Art. 5 Oltre alle attribuzioni
espressamente demandategli dalla legge, il Consiglio compartimentale svolge le
seguenti attività: a)
vigila per la osservanza
della legge professionale e di tutte le
altre disposizioni che hanno rapporto con la professione; b)
raccoglie, a mezzo dei
Comitati di cui al successivo art. 16, tutti gli elementi utili ai fini delle
deliberazioni previste dall’art. 11, comma primo, della legge, concernenti le
proposte al Consiglio nazionale circa i corrispettivi per le prestazioni
professionali da praticarsi nei confronti dei proprietari delle merci assistiti
o rappresentati; 8 c)
stabilisce l’eventuale
compenso da attribuire al segretario
del Consiglio stesso; d)
esamina ed approva,
entro il 31 marzo di ogni anno il conto consuntivo; e)
9 Art. 6 I Consiglieri che, senza
giustificati motivi, non intervengono per tre volte consecutive alle riunioni
del Consiglio decadono dalla carica. Decadono altresì dalla
carica i consiglieri nei confronti dei quali sia adottato, in via definitiva,
uno dei provvedimenti previsti dall’art. 12, comma primo, lettere c), d), e) ed
f) della legge. Art. 7 Ai consiglieri non
residenti nella località sede della Direzione Compartimentale d’ispezione
compete, per le riunioni ordinarie e straordinarie del Consiglio
compartimentale, il rimborso delle spese di viaggio e di quelle di soggiorno. Art. 8 L’elezione dei membri dei
Consigli compartimentali, è indetta, entro i trenta giorni precedenti la
scadenza del biennio, a cura del Consiglio nazionale. Alle elezioni per i
singoli Consigli prendono parte gli iscritti nei rispettivi albi
compartimentali, ai quali è data comunicazione mediante affissione di apposito
avviso negli uffici dei Consigli compartimentali e negli uffici doganali. Non sono ammessi al voto
gli iscritti ai quali nel corso dell’anno sia stata inflitta, in via
definitiva, una delle sanzioni previste dall'’art. 12, comma primo, lettere c)
e d) della legge. Tutti gli spedizionieri
doganali ammessi al voto sono anche eleggibili. L’elezione si effettua con
voto diretto e segreto, mediante l’uso di scheda predisposta dal Consiglio
nazionale. Non è ammesso il voto per delega. Le operazioni di voto si
effettuano presso le sedi dei singoli Consigli compartimentali e con le
modalità fissate dal Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali.10
L’elettore non può votare in Circoscrizione diversa da quella nella quale è
compresa la dogana ove è accreditato. Egli può però attribuire il proprio voto
a qualsiasi spedizioniere eleggibile iscritto nell’Albo compartimentale, anche
se operante presso dogana di altra circoscrizione compresa nel compartimento. Artt. 9, 10, 11, 12 e 13 11 Art. 14 Non si può fare parte
contemporaneamente di un Consiglio compartimentale e del Consiglio nazionale.
In mancanza di espressa opzione entro dieci giorni dalla proclamazione degli
eletti, si presume la rinuncia alla carica di consigliere compartimentale. Art. 15
In caso di decadenza,
dimissioni, rinuncia o cessazione della carica per altre cause, di consiglieri
eletti, subentrano gli iscritti all’albo che nelle ultime elezioni per il
Consiglio Compartimentale abbiano riportato il maggior numero di voti validi
fra i candidati non eletti e, in mancanza di questi, si procede, con le stesse
modalità stabilite dal Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali 12
ad elezioni suppletive per il numero dei consiglieri necessari
all’integrazione del Consiglio. I consiglieri che subentrano rimangono in
carica fino alla scadenza del Consiglio Art. 16 In ciascuna località sede
di direzione di circoscrizione doganale
o di dogana internazionale, è istituito un “Comitato di spedizionieri
doganali” con il compito di fornire al competente Consiglio compartimentale tutti
gli elementi utili per gli adempimenti
previsti al precedente art. 5, lettera b). Il Comitato di cui al
precedente comma è formato da un numero di spedizionieri, accreditati presso le
dogane comprese nella circoscrizione,
non superiore a cinque. L’elezione dei membri del
Comitato è indetta dal Consiglio compartimentale, nella seduta di insediamento,
mediante convocazione, presso la sede di ciascun Consiglio compartimentale, 13
delle assemblee degli spedizionieri doganali iscritti all’albo e accreditati
presso le dogane della circoscrizione. Nel giorno fissato per
l’elezione, qualora il numero degli spedizionieri presenti non raggiunga la
metà più uno di quello degli spedizionieri che possono prendere parte alla
votazione, l’assemblea è rinviata di due ore, trascorse le quali è valida,
qualunque sia il numero dei presenti. L’assemblea, con decisione
adottata a maggioranza, elegge il presidente ed il segretario dell’adunanza,
determina il numero dei membri del Comitato da eleggere e procede all’elezione
dei membri stessi. Delle operazioni viene
redatto apposito verbale, che firmato dal presidente e dal segretario
dell’adunanza, deve essere inoltrato lo stesso giorno al competente Consiglio
Compartimentale. I membri dei Comitati
durano in carica fino allo scioglimento dei rispettivi Consigli compartimentali
e sono rieleggibili. Capo III Il Consiglio Nazionale Art. 17 Il Consiglio Nazionale,
nella seduta di insediamento, elegge nel suo seno, il Presidente, il vice
presidente e la Giunta Esecutiva. Nomina altresì il segretario, anche fra
persone estranee al Consiglio e non iscritte all’albo. Il Presidente convoca il
Consiglio almeno ogni quattro mesi ed ogni volta che ne sia fatta richiesta da
tre o più componenti. Per la validità delle
adunanze del Consiglio, occorre la partecipazione di almeno sei componenti, ivi
compreso il presidente dell’adunanza e la presenza di almeno due componenti del
Collegio dei revisori di cui al successivo art. 47. Le deliberazioni sono
adottate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti
aventi diritto al voto. Nel caso di parità di voti,
prevale quello del presidente dell’adunanza. Il verbale delle adunanze è
sottoscritto dal segretario, che lo redige, e dal presidente. Il segretario,
che sia estraneo al Consiglio, ed i revisori non hanno diritto al voto. Il segretario, sotto la
responsabilità della Giunta esecutiva, provvede altresì agli adempimenti
amministrativi inerenti alla tenuta dell’albo. Art. 18 Oltre alle attribuzioni
espressamente demandategli dalla legge, il Consiglio Nazionale svolge le
seguenti attività: a)
promuove e favorisce le
iniziative intese al miglioramento e al perfezionamento professionale; b)
da parere, quando ne è
richiesto, su tutte le questioni che interessano la professione; c)
vigila sul regolare funzionamento dei Consigli
compartimentali; d)
stabilisce i criteri di
massima cui devono informarsi i Consigli compartimentali per l’applicazione del
secondo comma dell’art. 3 della legge; e)
stabilisce le modalità
per la trattazione dei ricorsi; f)
decide sui ricorsi
avverso le deliberazioni dei Consigli compartimentali in materia di iscrizione
negli albi, g)
decide sulle domande di
riammissione negli albi degli spedizionieri doganali cancellati o radiati; h)
approva, prima delle
elezioni per il rinnovo dei Consigli compartimentali e del Consiglio nazionale,
i modelli per le schede di votazione; i)
stabilisce la misura dei
diritti di segreteria per il rilascio di certificati e di attestazioni, anche
relativi a materia di competenza dei Consigli Compartimentali; l) stabilisce
i criteri e le modalità da seguire per il rimborso delle spese di viaggio e di
soggiorno spettante ai
membri del Consiglio Nazionale, dei Consigli Compartimentali e del Collegio dei
revisori di cui al successivo art. 47, per le convocazioni e le riunioni in
località diverse dalla loro residenza; m) stabilisce il compenso da attribuire alle persone
estranee dall’albo che prestano la loro opera per la formazione e la tenuta
dell’albo stesso nonché per il funzionamento del Consiglio Nazionale e dei
Consigli compartimentali; n)
esamina ed approva,
entro il 15 ottobre e il 31 marzo di ogni anno, rispettivamente il bilancio
preventivo e quello consuntivo; o)
(*) Le deliberazioni del
Consiglio nazionale sono atti definitivi. Art. 19 La Giunta esecutiva è
presieduta dal vice presidente del Consiglio nazionale ed è composta di quattro
membri, uno dei quali con funzione di tesoriere. Essa esegue le deliberazioni
del Consiglio, provvede alla gestione dei fondi e redige i bilanci preventivo e
consuntivo, da sottoporre al Consiglio stesso rispettivamente entro il 15
ottobre e il 31 marzo di ogni anno. Art. 20 I consiglieri che, senza
giustificati motivi, non intervengono per tre volte consecutive alle riunioni
del Consiglio decadono dalla carica. Decadono altresì dalla
carica i consiglieri nei confronti dei quali sia adottato, in via definitiva,
uno dei provvedimenti previsti dall’art. 12, comma primo, lettere c), d), e) ed
f), della legge. Art. 21 Ai membri del Consiglio
Nazionale ed a quelli del Collegio dei revisori di cui al successivo art. 47,
non residenti in Roma, compete, per le riunioni ordinarie e straordinarie di
detti organi e della Giunta esecutiva, il rimborso delle spese di viaggio e di
quelle di soggiorno. Art. 22 L’elezione dei membri del
Consiglio nazionale è indetta dal Consiglio uscente entro i trenta giorni
precedenti la scadenza del triennio. Alle votazioni prendono parte i soli
componenti elettivi dei Consigli Compartimentali, i quali devono essere
convocati in Roma per il giorno precedente a quello stabilito per l’elezione.
Ai consiglieri intervenuti, non residenti in Roma, compete il rimborso delle
spese di viaggio e di quelle di soggiorno. Tutti gli spedizionieri
doganali iscritti nell’albo nazionale da almeno dieci anni sono eleggibili,
eccetto quelli ai quali nel corso dell’anno sia stata inflitta, in via
definitiva, una delle sanzioni previste dall’art. 12, comma primo lettera c) e
d) della legge. La Giunta esecutiva del
Consiglio Nazionale predispone le schede per la votazione e compila l’elenco
dei consiglieri compartimentali che devono prender parte alla votazione stessa
nonché la lista, in ordine alfabetico, degli spedizionieri doganali eleggibili,
contenente, in corrispondenza di ciascun nominativo, l’indicazione
dell’anzianità d’iscrizione all’albo e della data di nascita. Le schede,
l’elenco e la lista devono essere approntati entro il giorno precedente a
quello stabilito per l’elezione e debbono essere consegnati al presidente
dell’ufficio elettorale centrale di cui al successivo art. 23. Art. 23 Il giorno precedente a
quello dell’elezione, nell’ora stabilita per la convocazione, nei locali
appositamente approntati, si riunisce in Roma l’assemblea dei consiglieri
compartimentali elettori, presieduta dal consigliere più anziano di età fra i
presenti. Qualora il numero dei consiglieri compartimentali presenti non
raggiunga la metà più uno di quelli che devono prendere parte alla votazione,
l’assemblea è rinviata di due ore, trascorse le quali è valida, qualunque sia
il numero dei presenti. L’assemblea elegge, nel suo
seno, l’ufficio elettorale centrale composto di un presidente e di quattro
membri e quindi si scioglie. Uno dei consiglieri, con mansioni di segretario,
redige il verbale dell’assemblea. Il presidente dell’ufficio
elettorale prende in consegna dalla Giunta esecutiva del Consiglio Nazionale
uscente le schede per la votazione, l’elenco dei consiglieri compartimentali
elettori e la lista degli spedizionieri doganali eleggibili. L’ufficio elettorale
autentica le schede con la firma del presidente e di due membri e compila un
verbale, in duplice esemplare, sottoscritto da tutti i componenti dell’ufficio,
contenente le seguenti indicazioni: a)
i nominativi dei
componenti l’ufficio elettorale; b)
la dichiarazione
dell’avvenuta constatazione del numero degli elettori; c)
il numero delle schede
ricevute e di quelle autenticate. Un esemplare del verbale
deve essere immediatamente inviato alla Giunta esecutiva del Consiglio
nazionale uscente. Art. 24 Il giorno fissato per la
votazione, l’ufficio elettorale si costituisce in seggio elettorale, che resta
aperto dalle ore 9 alle ore 16 ininterrottamente per consentire ai consiglieri
compartimentali elettori di esprimere il voto. I membri dell’ufficio elettorale
assumono la funzione di scrutatori. Nel locale deve essere disponibile, per la
consultazione, la lista degli spedizionieri doganali eleggibili. L’elezione si effettua con
voto diretto e segreto. Non è ammesso il voto per delega. Il presidente del seggio o
uno scrutatore da lui all’uopo designato accerta l’identità di ciascun elettore
e gli consegna la scheda. L’elettore, ritirata la scheda appone la propria
firma in corrispondenza del suo nominativo nell’elenco dei consiglieri
compartimentali elettori e, dopo aver espresso il voto in segreto con le
modalità indicate al precedente art. 10, comma terzo, riconsegna la scheda
chiusa al presidente del seggio o allo scrutatore designato. Co la stessa procedura
esprimono il voto i componenti del seggio elettorale. Art. 25 Ultimata la votazione, il
seggio elettorale procede immediatamente, in seduta pubblica, all’accertamento
della corrispondenza numerica fra le schede e i votanti, all’apertura delle
schede e, con le modalità indicate al precedente art. 12, comma primo, allo
scrutinio dei voti. Infine, tenuto conto del numero dei voti riportati da
ciascun nominativo votato, il presidente proclama gli eletti. Delle operazioni suddette
viene redatto un verbale in duplice esemplare, uno dei quali deve essere
consegnato al direttore generale delle dogane e delle imposte indirette. Nel
verbale devono essere indicati: a)
il numero dei
consiglieri compartimentali iscritti nell’elenco degli elettori e quello dei
votanti; b)
il numero delle schede
dichiarate nulle; c)
i nominativi dei
candidati votati e il numero dei voti validi da ciascun riportati; d)
i nominativi dei
candidati eletti. Contro i risultati delle
elezioni, gli interessati possono proporre ricorso, entro il termine perentorio
di dieci giorni dalla avvenuta proclamazione degli eletti, al Ministro per le
finanze, che decide con provvedimento definitivo. Il ricorso non sospende gli
effetti della votazione. Art. 26 Il Presidente del Consiglio
nazionale uscente convoca i Consiglieri eletti per l’insediamento del nuovo
Consiglio nazionale. Fino all’insediamento del
nuovo Consiglio, rimane in carica il Consiglio uscente. Art. 27 In caso di elezione al
Consiglio nazionale di consiglieri compartimentali, si applicano le
disposizioni di cui al precedente art. 14. Art. 28 In caso di decadenza,
dimissioni, rinuncia, o cessazione dalla carica per altre cause, di consiglieri
nazionali eletti, subentrano gli iscritti nell’albo nazionale che nell’ultima
elezione per il Consiglio Nazionale
abbiano riportato il maggior numero di voti validi fra i candidati non eletti
e, in mancanza di questi, si procede, con le stesse modalità stabilite coi
precedenti articoli del presente capo, ad elezioni suppletive per il numero dei
consiglieri necessari all’integrazione del Consiglio. I consiglieri che
subentrano rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio. Capo IV Gli albi professionali Art. 29 Per la formazione degli
albi professionali compartimentali, di cui al precedente art. 2, sono usati
registri numerati progressivamente in ogni pagina. Prima dell’uso, ciascun
registro è vidimato in ogni foglio dal Direttore compartimentale d’ispezione il
quale deve dichiarare, nell’ultima pagina, il numero dei fogli che compongono
il registro stesso. I registri compilati per
uno stesso albo compartimentale devono essere numerati progressivamente e sono
custoditi presso la Direzione compartimentale d’ispezione. L’iscrizione dei nominativi
nell’albo compartimentale è effettuata in base alla data di accoglimento delle
relative domande. In caso di più domande accolte lo stesso giorno, l’iscrizione
è disposta in ordine alfabetico. Il numero d’ordine
assegnato a ciascun nominativo costituisce il numero d’iscrizione nell’albo. La
data di iscrizione costituisce l’anzianità. Per ciascun iscritto, oltre
al numero d’ordine, al cognome e al nome, devono essere indicati il luogo e la
data di nascita, l’indirizzo, la data d’iscrizione, gli estremi della patente
di spedizioniere doganale, nonché la dogana presso la quale l’iscritto è
accreditato. Art. 30 Per ottenere l’iscrizione
negli albi compartimentali, gli interessati devono presentare domanda in carta
legale al Consiglio compartimentale istituito nella sede della Direzione compartimentale d’ispezione nel cui
territorio è compresa la dogana presso la quale sono accreditati. Alla domanda, integrata con
i dati anagrafici e il domicilio del richiedente, devono essere allegati: a)
la patente valida di
spedizioniere doganale, rilasciata dagli organi dell’Amministrazione
finanziaria; b)
il certificato generale
del casellario giudiziario e il certificato di buona condotta, di data non
anteriore a tre mesi di quella della presentazione della domanda stessa; c)
la ricevuta di
versamento della tassa di concessione governativa, di cui all’art. 5 della
legge; d)
la ricevuta di
versamento in conto corrente postale della quota annuale di cui all’art. 6
della legge. Nella domanda l’interessato
deve espressamente dichiarare, sotto la propria responsabilità, se presti opera
subordinata e se esercita una attività incompatibile, ai sensi dell’art. 7
della legge, con la professione di spedizioniere doganale. Art. 31 Il Consiglio
Compartimentale deve provvedere, con deliberazione motivata, nel termine di
sessanta giorni dalla data della presentazione della domanda di iscrizione. La deliberazione deve
essere comunicata, entro quindici giorni, all’interessato, mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento. Nella comunicazione, in caso di
accoglimento della domanda, devono essere indicati il numero di iscrizione
assegnato e l’anzianità attribuita, e, in caso di rigetto, deve essere
riportata la motivazione. Contro la deliberazione
adottata dal Consiglio compartimentale sulla domanda di iscrizione,
l’interessato può presentare ricorso al Consiglio nazionale nel termine perentorio
di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Se il Consiglio
compartimentale non provvede sulla domanda nel termine di cui al primo comma,
l’interessato può, nei successivi trenta giorni, presentare ricorso al
Consiglio nazionale, il quale, presa visione degli atti in possesso del
Consiglio compartimentale, decide nel merito dell’iscrizione. In tal caso, se
la domanda è accolta, l’anzianità di iscrizione del ricorrente prende data dal
giorno in cui è scaduto il termine indicato al primo comma. Qualora il Consiglio
nazionale non abbia deciso in merito ai ricorsi di cui ai precedenti commi
terzo e quarto nel termine di centoventi giorni dalla loro presentazione,
l’omessa decisione può essere fatta constare al Consiglio stesso
dall’interessato mediante diffida notificata a mezzo di ufficiale giudiziario.
Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla notificazione della diffida senza che
il Consiglio si sia pronunciato, il ricorso s’intende respinto. Art. 32 Lo spedizioniere doganale
non può essere iscritto contemporaneamente in più albi compartimentali. Art. 33 Lo spedizioniere doganale
che ottiene il trasferimento della patente presso una dogana compresa nel
territorio di altra Direzione compartimentale di ispezione viene iscritto, ferma
restando l’anzianità d’iscrizione posseduta, nell’albo compartimentale della
nuova sede, previa cancellazione da quello di provenienza e trasmissione dei
relativi atti, integrati dall’attestazione circa l’avvenuto pagamento della
quota annuale di cui all’art. 6 della legge. Art. 34 Oltre che nei casi di
trasferimento e in quelli previsti dall’art. 12, comma secondo, della legge, lo
spedizioniere doganale è cancellato dall’albo per sua richiesta espressa, per
morte, per mancato rinnovo della patente nonché per morosità nel pagamento
della quota annuale protratta per oltre due anni. Salvo il caso previsto al
precedente art. 33, lo spedizioniere cancellato dall’albo può esservi riammesso
con deliberazione del Consiglio nazionale, semprechè siano venute a cessare le
cause che determinarono la cancellazione. Si osservano, in quanto applicabili,
le disposizioni di cui ai precedenti artt. 30 e 31, ultimo comma. Art. 35 La sospensione temporanea
dall’albo comporta la detrazione dell’anzianità di iscrizione del periodo
corrispondente alla durata della sospensione stessa. Tuttavia, qualora la
sospensione sia stata disposta per il mancato versamento della quota annuale di
cui all’art. 6 della legge, si prescinde dalla detrazione, semprechè
l’interessato abbia provveduto a regolarizzare la sua posizione ai fini del
pagamento predetto. Lo spedizioniere doganale
il quale, dopo la cancellazione o la radiazione dall’albo, ottenga di esservi
riammesso, consegue l’anzianità derivante dalla prima iscrizione, dedotta la durata
dell’interruzione. Le detrazioni di cui ai
precedenti commi non vengono operate quando sia riconosciuta la insussistenza
dei fatti che motivarono la sospensione, la cancellazione o la radiazione. Art. 36 Le variazioni apportate
negli albi compartimentali a seguito della registrazione di iscrizioni,
riammissioni, cancellazioni o radiazioni entro dieci giorni devono essere
comunicate, a cura dei rispettivi Consigli compartimentali, al Consiglio
nazionale, ai fini dell’applicazione dell’art. 4 comma secondo, della legge.
Nella comunicazione devono essere indicati, per ciascun nominativo, i dati di
cui al precedente art. 29 comma quinto. Devono essere altresì
comunicati al Consiglio nazionale i provvedimenti di sospensione dagli Albi che
comportino detrazioni di anzianità. Art. 37 Per la formazione dell’albo
professionale nazionale, di cui al precedente art. 2, sono usati registri
numerati progressivamente in ogni pagina. Prima dell’uso ciascun registro è
vidimato in ogni foglio dal Presidente del Consiglio Nazionale il quale deve
dichiarare, nell’ultima pagina, il numero dei fogli che compongono il registro
stesso. I registri devono essere numerati progressivamente. L’albo nazionale è formato
dal Consiglio nazionale ed è da questo depositato e tenuto aggiornato presso il
Ministero delle finanze – Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette. L’albo nazionale è diviso
in sezioni, ciascuna costituita da un albo compartimentale. I nominativi sono
inseriti nelle singole sezioni in base alle indicazioni dei Consigli
compartimentali, nello stesso ordine in cui sono iscritti nei rispettivi albi
compartimentali. Relativamente a ciascun nominativo, devono essere indicati
tutti i dati di cui al precedente art. 29, comma quinto. Capo V Provvedimenti disciplinari Art. 38 Lo spedizioniere che, a
norma delle vigenti disposizioni, incorra nella sospensione dalle operazioni
doganali o che comunque leda gli interessi e il prestigio dell’Amministrazione
o che si renda colpevole di indisciplina verso l’ordinamento professionale o di
abusi o di mancanze nell’esercizio della professione o di fatti non conformi al decoro e al prestigio della
categoria professionale ovvero di violazione degli obblighi previsti dagli
articoli 3, 6, comma primo, 11, comma secondo, e 15 della legge è sottoposto
dal Consiglio compartimentale a procedimento disciplinare. Il procedimento
disciplinare, oltre che d’iniziativa del Consiglio medesimo, può essere
promosso a richiesta degli organi dell’amministrazione delle dogane. Art. 39 L’istruttoria del
procedimento disciplinare viene eseguita da un membro del Consiglio
compartimentale incaricato dal Consiglio stesso. Il consigliere istruttore,
sulla base degli elementi raccolti, compila una relazione per il Consiglio, il
quale, esaminati gli atti, delibera in merito, con provvedimento motivato. Nessuna sanzione
disciplinare può essere inflitta senza che allo spedizioniere interessato siano
stati contestati per iscritto gli addebiti e sia stato rivolto invito a
comparire dinanzi al Consiglio con l’assegnazione di un termine non inferiore a
dieci giorni per essere sentito. Art. 40 Il Consiglio
compartimentale può adottare i seguenti provvedimenti a carico dello
spedizioniere doganale sottoposto a procedimento disciplinare: a)
il richiamo, per lieve
trasgressione nell’esercizio della attività professionale; b)
l’ammonizione, per
reiterate lievi trasgressioni nell’esercizio dell’attività professionale; c)
la censura, per gravi
trasgressioni nell’esercizio della attività professionale non rientranti nei
casi di cui alle successive lettere d) ed e), nonché per violazione degli
obblighi previsti dall’art. 3 e dall’art. 15 della legge. Lo spedizioniere
doganale che sia incorso per due volte nella censura è passibile della sanzione
di cui alla successiva lettera d), qualora nel triennio si renda ancora
colpevole di una delle infrazioni predette; d)
la sospensione temporanea
dall’albo, nei casi di sospensione dalle operazioni doganali previsti dalle
vigenti disposizioni e nei casi di mancato versamento della quota annuale di
cui all’art. 6 della legge, nonché nell’ipotesi contemplata all’ultima parte
della precedente lettera c).
La
sospensione temporanea dall’albo è inflitta per un periodo da un mese ad un
anno; tuttavia non può essere revocata fino a quando non venga a cessare la
causa che la aveva determinata, salvo, per i casi di morosità, gli effetti di
cui al precedente art. 34. Lo spedizioniere doganale che, dopo essere incorso
per due volte nella sospensione temporanea, si renda ancora responsabile, nel
quinquennio, di una delle infrazioni predette, è considerato colpevole di grave
indisciplina verso l’ordinamento professionale, ed è quindi passibile della
sanzione di cui alla successiva lettera e); e)
la radiazione dall’albo,
nei casi previsti dall’art. 12, comma terzo, della legge, compresa l’ipotesi
contemplata all’ultima parte della precedente lettera d). Lo spedizioniere
radiato può essere riammesso nell’albo, con deliberazione del Consiglio
nazionale, purchè siano trascorsi almeno cinque anni dal provvedimento di
radiazione; si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai
precedenti artt. 30 e 31, ultimo comma.
Il
richiamo, consiste in un avvertimento accompagnato dalla esortazione a non
ricadere nella trasgressione rilevata; l’ammonizione in un rimprovero
accompagnato da una diffida; la censura in una dichiarazione di biasimo. Art. 41 I provvedimenti adottati
dai Consigli compartimentali in materia disciplinare devono essere comunicati
all’interessato e alla dogana presso la quale egli è accreditato entro trenta
giorni dalla relativa deliberazione. In caso di irreperibilità, la
comunicazione all’interessato è effettuata mediante affissione di copia del
provvedimento nella sede del Consiglio compartimentale e della dogana presso la
quale è accreditato. Nel termine di trenta
giorni dal ricevimento della comunicazione, l’interessato può proporre ricorso
al Consiglio nazionale. Il ricorso ha effetto sospensivo. Le disposizioni di cui ai
precedenti commi si applicano anche nei casi di cancellazione dall’albo
pronunciata ai sensi dell’art. 12, comma secondo, della legge. Capo VI Gestione amministrativa Art. 42 I fondi per le spese di
formazione, tenuta ed aggiornamento degli albi professionali e per le altre
spese di amministrazione sono costituiti con le quote annuali che tutti gli
iscritti sono tenuti a versare ai sensi dell’art. 6 della legge, nonché con gli
introiti dei diritti di segreteria di cui al precedente art. 18, comma primo,
lettera i). La quota annuale dovuta
dagli iscritti è fissata in lire diecimila. Per la prima iscrizione all’Albo,
la quota predetta è maggiorata del cinquanta per cento. 14 La quota è dovuta nella
misura intera anche nei casi in cui
l’iscrizione o la cancellazione dall’albo avvenga nel corso dell’anno. La sospensione dall’albo
non esonera dal pagamento della quota annuale. Art. 43 La quota annuale dovuta
dagli iscritti deve essere versata in apposito conto corrente postale,
intestato al Tesoriere del Consiglio Nazionale.15 Il versamento delle quote
deve essere effettuato in unica soluzione, entro il mese di gennaio dell’anno
cui esse si riferiscono, salvo i casi di prima iscrizione e di riammissione. Art. 44 Le quote annuali sono
ripartite tra il Consiglio Nazionale che le ha riscosse e i Consigli
Compartimentali. In sede di approvazione
del bilancio preventivo, il Consiglio
Nazionale, tenute presenti le proprie esigenze e quelle rappresentate dai
singoli Consigli Compartimentali, determina le quote spettanti a ciascun
Consiglio sulle somme dal primo riscosse. In nessun caso l’aliquota spettante
ad un Consiglio Compartimentale può essere inferiore ad un terzo della somma
versata al Consiglio Nazionale da parte degli iscritti al rispettivo Albo
compartimentale. Entro il trentesimo giorno
dalla riscossione il Consiglio nazionale versa ai Consigli Compartimentali,
negli appositi conti correnti intestati ai rispettivi tesorieri, le somme a
ciascuno di essi destinate, trasmettendo contemporaneamente l’elenco nominativo
degli spedizionieri doganali cui le quote versate si riferiscono. La gestione dei diritti di
segreteria spetta ai Consigli che li riscuotono. Art. 45 Le somme che, in
applicazione del precedente articolo 44, spettano ai singoli Consigli sono
impiegate come segue: a)
per le spese relative
alla formazione e alla tenuta degli Albi; b)
per le spese generali di
amministrazione, comprese quelle relative ai locali in cui hanno sede i
Consigli; c)
per la corresponsione
dei compensi alle persone estranee agli albi, che prestano la loro opera per la
formazione e la tenuta degli albi stessi nonché per il funzionamento dei
Consigli; d)
per il rimborso delle
spese di viaggio e di soggiorno ai consiglieri nazionali e compartimentali. Gli oneri di cui alla
lettera d) del precedente comma sono a carico dei Consigli che hanno provveduto
alla convocazione. Art. 46 Il bilancio consuntivo di
ciascun Consiglio compartimentale e i bilanci preventivo e consuntivo del
Consiglio nazionale devono riferirsi all’anno solare. I progetti di bilancio,
predisposti rispettivamente dal vice presidente del Consiglio compartimentale e
dalla Giunta esecutiva del Consiglio nazionale, devono essere trasmessi al
competente organo di controllo di cui al successivo art. 47, che li integra con
la propria relazione; successivamente vengono presentati ai rispettivi Consigli
per l’approvazione. Dopo l’approvazione, i
bilanci devono essere resi noti agli iscritti mediante affissione negli uffici
delle direzioni delle circoscrizioni doganali. Art. 47 Il controllo della gestione
del Consiglio compartimentale è demandato ad un revisore e quello del Consiglio
ad un Collegio di revisori. Il revisore compartimentale
è nominato dal Direttore della direzione compartimentale di ispezione ed è
scelto fra funzionari della carriera direttiva in servizio presso la direzione
stessa. Il Collegio dei revisori è
formato da un presidente e due membri, nominati dal Ministro per le finanze. Il
presidente ed uno dei membri sono scelti fra funzionari in servizio presso il
Ministero delle Finanze – Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette –
con qualifica non inferiore rispettivamente a direttore di divisione e
direttore di sezione od equiparata; l’altro membro è scelto fra spedizionieri
doganali iscritti negli Albi, designati dalle associazioni nazionali della
categoria professionale. I revisori ed i componenti
il Collegio dei revisori durano in carica fino allo scioglimento dei rispettivi
Consigli e possono essere confermati. Qualora perdano i requisiti richiesti per
la nomina ovvero siano impediti per un periodo superiore a due mesi, devono
essere sostituiti. I revisori compartimentali
ed il Collegio dei revisori esplicano i loro compiti ai sensi degli artt. 2403
e seguenti del codice civile in quanto applicabili. PARTE II Il Fondo Previdenziale 16 Visto: il Ministro per le
Finanze TREMELLONI Il
Ministro per il Lavoro e la Previdenza Sociale BOSCO
APPENDICE III
1. -
Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale: Decreto
del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 – dall’art. 40 al 54. -
2. - Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992
che istituisce un codice doganale comunitario – dall’art. 1 all’art. 5.
1
. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 GENNAIO 1973, N. 43
Approvazione del Testo Unico delle
disposizioni legislative in materia doganale (S.O.G.U. n. 80 del 28 marzo
1973).
Il Presidente Della
Repubblica Visto
l’art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l’art. 3 della legge 23 gennaio, n. 29,
concernente la concessione di delega legislativa per la modifica e
l’aggiornamento delle disposizioni legislative in materia doganale;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il parere della Commissione parlamentare
istituita a norma dell’art. 4 della legge 1° febbraio 1965, n. 13, e successive
modificazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di
concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per
il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per l’agricoltura e
le foreste, per i trasporti e l’aviazione civile, per l’industria, il commercio
e l’artigianato, per il commercio con l’estero, per la marina mercantile, per
il turismo e lo spettacolo e per le poste e telecomunicazioni;
Decreta:
E’ approvato il testo unico delle disposizioni
legislative in materia doganale, allegato al presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della
Repubblica italiana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 gennaio 1973.
OMISSIS
Capo II
La rappresentanza dei
proprietari delle merci
SEZIONE PRIMA
Spedizionieri doganali
ed altri rappresentanti
Art. 40 [1]
(Spedizionieri
doganali iscritti nell’albo professionale)
1. Ogni qualvolta le disposizioni in materia
doganale prescrivono di fare una dichiarazione o di compiere determinati atti o
di osservare speciali obblighi e norme ovvero consentono di esercitare
determinati diritti, si può agire personalmente o a mezzo di un rappresentante
diretto o indiretto.
2. La rappresentanza indiretta è libera. La
rappresentanza diretta, limitatamente alle dichiarazioni in dogana, è riservata
agli spedizionieri doganali iscritti nell’Albo professionale istituito con la
legge 22 dicembre 1960, n. 1612, salvo quanto previsto nell’articolo 43.
3. Ogni atto, provvedimento o decisione
dell’amministrazione è validamente notificato al rappresentante, sempre che il
rappresentato non abbia comunicato per iscritto alla dogana la cessazione della
rappresentanza; le notifiche possono essere eseguite nelle mani proprie dei
rappresentanti direttamente da parte dei funzionari doganali.
Art. 41 [2]
(Obblighi dello
spedizioniere doganale iscritto nell’Albo)
Art. 42
(Coadiutori dello
spedizioniere doganale iscritto all’albo)
1.
Lo spedizioniere
doganale iscritto nell’albo professionale può farsi coadiuvare nell’esercizio
della rappresentanza da altri spedizionieri doganali, anche non iscritti in
detto albo.
2
[3]
Art. 43
(Altri rappresentanti
dei proprietari delle merci)
1.
La rappresentanza
diretta, limitatamente alle dichiarazioni in dogana, può essere conferita anche
ad uno spedizioniere doganale non iscritto nell’albo professionale, purchè si
tratti di un dipendente del proprietario della merce. [4]
2.
Le amministrazioni dello
Stato per il compimento delle operazioni doganali possono conferire la detta
rappresentanza ai propri dipendenti in possesso dei requisiti necessari, da
stabilirsi d’intesa con il Ministero delle Finanze.
3.
I rappresentanti di cui
ai precedenti commi sono considerati procuratori speciali, che agiscono sotto
la responsabilità del proprietario delle merci o dell’amministrazione della
quale dipendono.
Art. 44
(Elenco degli
spedizionieri doganali non iscritti nell’Albo)
1.
Gli spedizionieri
doganali non iscritti nell’albo professionale, indicati negli articoli 42 e 43,
primo comma, sono ammessi ad operare in dogana a condizione che risultino
iscritti in apposito elenco formato e tenuto aggiornato dal competente
consiglio compartimentale degli spedizionieri doganali.
2.
Gli iscritti nell’elenco
compartimentale possono operare in dogana soltanto sulla base e nei limiti
della procura rilasciata dal proprietario della merce da cui dipendono ovvero
dallo spedizioniere doganale iscritto nell’albo sotto la direzione del quale
sono posti.
Art. 45
(Personale ausiliario
degli spedizionieri doganali)
1.
Gli spedizionieri
doganali iscritti nell’albo professionale e quelli iscritti nell’elenco di cui
al precedente articolo nonché i proprietari delle merci possono farsi
coadiuvare nell’espletamento di mansioni di carattere esecutivo, da personale
ausiliario.
2.
Il personale ausiliario
è ammesso in dogana a condizione che riscuota la fiducia dell’amministrazione.
Esso agisce nello stretto ambito delle mansioni affidategli e sotto la
responsabilità dello spedizioniere doganale o dell’impresa da cui dipende.
Art. 46
(Registro del personale
ausiliario)
1.
Presso ciascuna
direzione di circoscrizione doganale è formato e tenuto aggiornato un registro
nel quale sono elencati gli ausiliari degli spedizionieri doganali abilitati ad
operare presso la circoscrizione medesima. Copia dell’elenco è trasmessa al
consiglio compartimentale degli spedizionieri doganali competente per territorio
al quale devono essere anche segnalate di volta in volta le relative
variazioni.
SEZIONE SECONDA
Procedura per la nomina
degli spedizionieri doganali
Art. 47
(Conferimento della
nomina a spedizioniere doganale)
1.
La nomina a
spedizioniere doganale è conferita mediante il rilascio di apposita patente, di
validità illimitata.
2.
La patente è rilasciata
dal Ministero delle Finanze, sentito il Consiglio Nazionale degli spedizionieri
doganali.
3.
La nomina a
spedizioniere doganale abilita alla presentazione di dichiarazioni doganali
esclusivamente presso le dogane di una determinata circoscrizione doganale,
prescelta dall’interessato, che deve risultare indicata nella patente. In
relazione alla presentazione delle dichiarazioni presso le dogane predette lo
spedizioniere è tuttavia abilitato al compimento degli atti necessari presso
altri uffici, anche fuori dal territorio della circoscrizione. [5]
4.
Salvo le eccezioni che
per giustificati motivi potranno essere consentite dai capi delle
circoscrizioni doganali, lo spedizioniere doganale deve avere la propria
residenza in un comune compreso nella circoscrizione per la quale risulta
abilitato.
5.
A richiesta
dell’interessato è accordato il trasferimento dell’attività presso altra
circoscrizione, purchè risulti comprovato il trasferimento della residenza in
un comune compreso nella circoscrizione medesima; il trasferimento è disposto
dal Ministero delle finanze.
6.
Il Ministero delle
finanze, su motivata richiesta degli interessati e sentito il consiglio
nazionale degli spedizionieri doganali, può consentire agli spedizionieri
doganali di cui all’articolo 43, primo comma, di operare presso dogane di più
circoscrizioni.
Art. 48 (* vedi nota)
(Requisiti per ottenere
il rilascio della patente di spedizioniere doganale)
1.
La patente di
spedizioniere doganale è rilasciata alle persone fisiche in possesso dei
seguenti requisiti:
a)
siano di cittadinanza
italiana, ovvero siano cittadini di uno Stato estero che accorda in materia
uguale trattamento ai cittadini italiani;
b)
abbiano raggiunta la
maggiore età;
c)
risultino di buona
condotta;
d)
siano meritevoli della
fiducia dell’amministrazione per il loro comportamento in rapporto alle leggi
finanziarie ed a quelle relative alla disciplina economica e valutaria;
e)
abbiamo sostenuto, con
esito positivo, l’esame di cui all’art. 50.
2.
La patente non può
essere rilasciata a coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo politico ed
a coloro che siano stati destituiti dall’impiego presso una pubblica
amministrazione.
Art. 49
(Rilascio della patente
ai dipendenti dell’amministrazione finanziaria cessati dal servizio)
1.
E’ in facoltà del
Ministro per le finanze, avuto riguardo ai precedenti di carriera ed alle
specifiche mansioni svolte nel settore dei servizi doganali, di esonerare dal
possesso del requisito di cui alla lettera e) del precedente articolo gli
impiegati dei ruoli delle carriere direttive e di concetto dell’amministrazione
finanziaria e gli ufficiali della guardia di finanza, cessati dal rapporto di
impiego dopo aver prestato almeno venti anni di effettivo servizio in tali
posizioni.
2.
In ogni caso, coloro che
hanno appartenuto all’amministrazione finanziaria non possono essere ammessi ad
operare, per un biennio dalla data indicata nel decreto che riconosce la
cessazione del rapporto di impiego, nell’ambito delle circoscrizioni presso le
quali hanno prestato servizio nell’ultimo quinquennio. Il termine è ridotto ad
un anno se il rapporto di impiego sia cessato per collocamento a riposo per
limiti di età o per anzianità di servizio o se l’esercizio della professione si
svolge fuori della circoscrizione o delle circoscrizioni presso le quali
l’interessato prestò servizio nell’ultimo quinquennio.
Art. 50
(Esami per il
conseguimento della patente di spedizioniere doganale)
1.
[6] Gli esami per il
conseguimento della patente di spedizioniere doganale sono indetti, con
provvedimento del direttore generale del dipartimento delle dogane e imposte
indirette, ogni tre anni; sono tuttavia indetti anche prima se richiesti da
almeno quattro consigli compartimentali degli spedizionieri doganali o da
almeno quindici camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, e
sentito in ogni caso il consiglio nazionale degli spedizionieri doganali. Il
decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; la commissione
esaminatrice, nominata con provvedimento dello stesso direttore generale del
dipartimento delle dogane e imposte indirette, è presieduta dal direttore
generale del dipartimento delle dogane
e imposte indirette o da un dirigente superiore dell’amministrazione centrale
del Ministero delle finanze ed è composta:
a)
di due impiegati
appartenenti al ruolo della carriera direttiva dell’amministrazione centrale
del Ministero delle finanze, di qualifica non inferiore a primo dirigente;
b)
di un impiegato
appartenente al ruolo della carriera direttiva delle intendenze di finanza, di
qualifica non inferiore ad intendente aggiunto;
c)
di un impiegato
appartenente al ruolo della carriera direttiva dell’amministrazione periferica
delle dogane, di qualifica non inferiore a direttore di prima classe o
ispettore capo;
d)
di due spedizionieri
doganali designati dal consiglio nazionale degli spedizionieri doganali.
2.
Le funzioni di
segretario sono espletate da un impiegato appartenente al ruolo della carriera direttiva
dell’amministrazione centrale del Ministero delle finanze, di qualifica non
inferiore a direttore di sezione.
Art. 51
(Ammissione agli esami)
1.
Per essere ammessi agli
esami gli aspiranti devono inoltrare istanza entro il termine stabilito nel
decreto che indice gli esami medesimi, devono aver conseguito, alla data di
pubblicazione del decreto stesso, il diploma di istituto di istruzione
secondaria di secondo grado e devono risultare, alla medesima data, iscritti da
almeno due anni in un registro circoscrizionale del personale ausiliario, ai
sensi dell’art. 46. Il requisito dell’iscrizione nel registro degli ausiliari
non è richiesto agli aspiranti che per almeno due anni abbiano prestato
servizio nelle dogane con mansioni direttive, di concetto od esecutive ovvero
nella guardia di finanza in qualità di ufficiale o sottufficiale.
2.
L’esclusione dagli esami
per difetto di requisiti è disposta con decreto motivato dal Ministero per le
finanze.
Art. 52
(Svolgimento degli
esami)
1.
L’esame per il
conseguimento della patente di spedizioniere doganale consiste in una prova
scritta, in una prova pratica ed in un colloquio.
2.
La prova scritta verte
su istituzioni di diritto privato, principi di scienza delle finanze o nozioni
di diritto tributario. La prova pratica consiste nella compilazione di
dichiarazioni doganali, integrate da una relazione scritta sugli adempimenti
connessi con le singole operazioni. Il colloquio verte sulle materie che
possono formare oggetto della prova scritta e di quella pratica e comprende
inoltre: nozioni di diritto amministrativo, di diritto della navigazione, di
merceologia, di geografia economica e commerciale, di statistica generale ed
economica nonché nozioni sulle disposizioni di carattere economico e valutario
concernenti gli scambi con l’estero, cenni generali sui trattati e sugli
accordi doganali, commerciali e di navigazione, con particolare riguardo ai
trattati istitutivi delle Comunità europee.
3.
Per lo svolgimento delle
prove e del colloquio e per quanto altro attiene alla sede ed al procedimento
degli esami, compresa la corresponsione dei compensi e delle indennità ai
componenti della commissione esaminatrice ed al personale addetto alla
vigilanza durante l’espletamento delle prove stesse, si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni previste per i concorsi di ammissione alla
carriera di concetto degli impiegati civili e dell’amministrazione periferica
delle dogane. I compensi e le indennità spettanti agli spedizionieri doganali
chiamati a far parte della commissione esaminatrice sono a carico del bilancio
del consiglio nazionale degli spedizionieri doganali.
4.
L’elenco dei candidati
riconosciuti idonei, formato dalla commissione esaminatrice, è approvato con
decreto del Ministro per le finanze e pubblicato nel Bollettino ufficiale del
Ministero; di tale pubblicazione si dà notizia mediante avviso inserito nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica. Dalla data di pubblicazione dell’avviso
nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per le eventuali impugnative.
Art. 53
(Sospensione degli
spedizionieri dalle operazioni doganali)
1.
Gli intendenti di
finanza, con motivato provvedimento, possono infliggere agli spedizionieri
doganali iscritti nell’albo professionale o nell’elenco di cui all’art. 44 la
sospensione dalle operazioni doganali nei casi di:
a)
mancato pagamento dei
diritti liquidati per le operazioni doganali compiute ovvero di mancato
adempimento di qualsiasi altro obbligo verso la dogana;
b)
imputazione per un
delitto previsto dalle leggi finanziarie o dalle leggi relative alla disciplina
dei divieti economici ovvero per uno dei delitti indicati nell’art. 54, lettere
c) e d).
2.
Nei casi di cui alla lettera a), la sospensione è
disposta su proposta del direttore della direzione compartimentale ed è
inflitta per un periodo non superiore a due mesi, ma può essere prorogata fino
a quando non siano stati pagati i diritti o non siano stati adempiuti gli altri
obblighi. Nel caso di cui alla lettera b), la sospensione dura fino a quando
con provvedimento anche non definitivo dell’autorità giudiziaria lo
spedizioniere sia stato prosciolto od assolto.
3.
E’ sempre disposta la
sospensione dello spedizioniere doganale quando, nel caso in cui alla lettera
b) del primo comma, sia intervenuta sentenza non definitiva di condanna alla
pena della reclusione per un periodo superiore ad un anno e quando per
qualsiasi reato sia stato emesso nei suoi confronti mandato od ordine di
cattura.
4.
Il provvedimento di
sospensione dalle operazioni doganali è adottato dall’intendente di finanza
della provincia nel cui territorio è compreso il comune di residenza dello
spedizioniere. Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso entro trenta giorni
al Ministro per le finanze, che decide con decreto motivato, sentito il
consiglio nazionale degli spedizionieri doganali. Il ricorso al Ministro
sospende l’efficacia del provvedimento impugnato, eccetto quando ricorrano le
circostanze indicate nel precedente comma.
5.
Il provvedimento di
sospensione dalle operazioni doganali, appena divenuto definitivo, deve essere
comunicato al consiglio compartimentale degli spedizionieri doganali per gli
adempimenti di competenza.
Art. 54
(Revoca della nomina a
spedizioniere doganale)
1.
E’ sempre disposta la
revoca della nomina dello spedizioniere doganale nei casi di:
a)
radiazione dall’albo
professionale;
b)
perdita di uno dei
requisiti richiesti dall’art. 48, lettere a) e d);
c)
condanna, in seguito a
sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti non colposi previsti dai
titoli secondo, settimo e tredicesimo del libro secondo del codice penale;
d)
condanna, in seguito a
sentenza passata in giudicato, per ogni altro delitto non colposo per il quale
la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o
nel massimo a dieci anni.
2.
Nei casi di cui alle
lettere c) e d) la revoca è disposta soltanto, qualora venga pronunciata
condanna alla pena della reclusione, ancorchè congiunta con la pena della multa,
per un tempo superiore ad un anno. In caso diverso cessa la sospensione
eventualmente inflitta ai sensi dell’articolo precedente, salvo che non
sussistano altri motivi che ne giustifichino il mantenimento.
3.
Il provvedimento di
revoca è adottato con decreto del Ministro per le finanze, sentito il consiglio
nazionale degli spedizionieri doganali.
OMISSIS (*)
Nota: La legge 25
luglio 2000, n. 213 prevede:
Art. 6
Diploma di laurea
1.
In
deroga al disposto dell’articolo 48, primo comma, lettera e), del testo unico
delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, l’esame per il
conseguimento della patente di spedizioniere doganale per gli aspiranti in
possesso del diploma di laurea in materie giuridiche, economiche ed
equipollenti, consiste in un colloquio nelle materie previste dall’articolo 52
del predetto testo unico.
2.
Agli
aspiranti, di cui al comma 1, è comunque richiesto il requisito dell’iscrizione
nel registro degli ausiliari di cui all’articolo 46 del citato testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973 per almeno
un biennio.
3.
Il
direttore generale del dipartimento delle dogane e imposte indirette indice
bandi riservati agli aspiranti di cui al comma 1 con cadenza annuale.
Art. 7
Commissione per gli esami
1.
Per
l’effettuazione del colloquio previsto dall’articolo 6, la commissione
esaminatrice è nominata dal direttore generale del dipartimento delle dogane e
imposte indirette ed è composta da:
a)
un
direttore centrale del dipartimento delle dogane e imposte indirette con
funzione di presidente;
b)
due
spedizionieri doganali designati dal consiglio nazionale degli spedizionieri doganali,
di cui uno con funzioni di vice presidente;
c)
due
dirigenti appartenenti uno al ruolo del dipartimento delle dogane e imposte
indirette e uno a quello del dipartimento delle entrate.
2. Le funzioni di segretario sono espletate da un impiegato
appartenente al ruolo della carriera direttiva del dipartimento delle dogane e
imposte indirette di qualifica funzionale non inferiore alla ottava. 2. REGOLAMENTO
(CEE) N. 2913/92 DEL CONSIGLIO DEL 12 OTTOBRE 1992 CHE ISTITUISCE UN CODICE
DOGANALE COMUNITARIO Il
Consiglio delle Comunita’ Europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità
economica europea, in particolare gli articoli 28, 100 A e 113,
vista la proposta della Commissione,
in cooperazione con il Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e
sociale,
considerando che la Comunità si fonda
sull’unione doganale; che, nell’interesse sia degli operatori economici della
Comunità sia delle amministrazioni delle dogane, occorre riunire in un codice
le disposizioni del diritto doganale attualmente disperse in un gran numero di
regolamenti e direttive comunitarie; che questo compito è particolarmente
importante in vista del mercato interno;
considerando che il codice doganale comunitario
(di seguito denominato “il codice”) deve recepire l’attuale normativa doganale;
che occorre tuttavia apportare talune modifiche a questa normativa per renderla
più coerente e semplificarla, colmando quelle lacune ancora esistenti, per
adottare una normativa comunitaria completa;
considerando che, partendo dal principio di un
mercato interno esteso a tutta la Comunità, il codice deve contenere le norme e
le procedure di carattere generale che garantiscono l’applicazione delle misure
tariffarie e delle altre misure instaurate sul piano comunitario per gli scambi
di merci tra la Comunità e i paesi terzi, comprese le misure di politica
agricola e di politica commerciale comune, tenendo conto delle esigenze di
queste politiche comuni;
considerando che è opportuno precisare che il
presente codice lascia le disposizioni particolari stabilite in altri settori;
che tali norme particolari possono sussistere o essere istituite nel quadro della normativa agricola,
statistica o di politica commerciale e delle risorse proprie;
considerando che per garantire il giusto
equilibrio tra il compito istituzionale dell’amministrazione doganale di
provvedere all’ordinata applicazione della normativa doganale e il diritto
degli operatori economici ad un equo trattamento, devono essere in particolare
previste ampie possibilità di controllo da parte di tali amministratori e la
possibilità per gli operatori interessati di ricorrere contro le loro
decisioni; che l’attuazione di un sistema di ricorsi doganali richiederà da
parte del Regno Unito l’introduzione di nuove procedure amministrative le quali
non potranno essere applicate anteriormente al 1° gennaio 1995;
considerando che, tenuto conto della grande
importanza che il commercio esterno ha per la Comunità, occorre sopprimere o
per lo meno limitare, per quanto possibile, le formalità e i controlli
doganali;
considerando che occorre garantire l’uniforme
applicazione del codice e prevedere, a tal fine, una procedura comunitaria che
permetta di stabilirne le modalità di applicazione in termini appropriati; che
occorre istituire un comitato del codice doganale per garantire in tale settore una stretta ed efficace
collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione;
considerando che, in sede di adozione delle
disposizioni di applicazione del presente codice, conviene badare, per quanto
possibile, a prevenire qualsiasi frode o irregolarità suscettibile di arrecare
pregiudizio al bilancio generale delle Comunità europee;
Ha adottato il presente
Regolamento
TITOLO I
disposizioni generali
CAPITOLO 1
Campo d’applicazione e
definizioni di base
Art. 1
La normativa doganale è costituita dal presente
codice e dalle disposizioni di applicazione adottate a livello comunitario o
nazionale. Il codice si applica, fatte salve le disposizioni specifiche
adottate in altri settori:
-
agli
scambi tra la Comunità e i paesi terzi;
-
alle
merci contemplate da uno dei trattati che istituiscono, rispettivamente, la
Comunità europea del carbone e dell’acciaio, la Comunità economica europea e la
Comunità europea dell’energia atomica.
Art. 2
1.
Salvo disposizioni
contrarie stabilite da convenzioni internazionali o da prassi consuetudinarie
di portata geografica ed economica limitata o da provvedimenti comunitari
autonomi, la normativa doganale comunitaria si applica in modo uniforme in
tutto il territorio doganale della Comunità.
2.
Talune disposizioni
della normativa doganale possono essere applicate anche al di fuori del
territorio doganale della Comunità in forza di normative specifiche o di
convenzioni internazionali.
Art.3
1.
Il territorio doganale
della Comunità comprende:
-
il
territorio del Regno del Belgio,
-
il
territorio del Regno di Danimarca, ad eccezione delle isole Faeroer e della
Groenlandia,
-
il
territorio della Repubblica federale di Germania ad eccezione dell’isola di
Helgoland e del territorio di Busingen (trattato del 23 novembre 1964) tra la
Repubblica federale di Germania e la Confederazione elvetica,
-
il
territorio del Regno di Spagna, ad eccezione di Ceuta e Melilla,
-
il
territorio della Repubblica ellenica,
-
il
territorio della Repubblica francese, ad eccezione dei territori d’oltremare e
delle collettività territoriali,
-
il
territorio dell’Irlanda,
-
il
territorio della Repubblica italiana, ad eccezione dei comuni di Livigno e di
Campione d’Italia e delle acque nazionali del Lago di Lugano racchiuse fra la
sponda ed il confine politico della zona situata fra Ponte Tresa e Porto
Ceresio,
-
il
territorio del Granducato del Lussemburgo,
-
il
territorio del Regno dei Paesi Bassi in Europa,
-
il
territorio della Repubblica portoghese,
-
il
territorio del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, le isole
Normanne e l’isola di Man.
2.
I seguenti territori,
situati fuori dal territorio degli Stati membri, sono considerati parte del
territorio doganale della Comunità, in ragione delle convenzioni e dei trattati
che sono ad essi applicabili:
a)
GERMANIA
I territori austriaci di Jungholz e Mittelberg,
quali sono definiti nei seguenti trattati:
-
per
Jungholz: trattato del 3 maggio 1868 (Bajerisches Regieerungsblatt 1868, pag.
1245);
-
per
Mittelberg: trattato del 2 dicembre 1890 (Reichsgesetzblatt 1891, pag. 59)
b)
FRANCIA
Il territorio del Principato di Monaco, quale è
definito nella convenzione doganale conclusa a Parigi il 18 maggio 1963
(Gazzetta ufficiale del 27 settembre 1963, pag. 8679).
c)
ITALIA
Il territorio della Repubblica di San Marino,
quale è definito nella convenzione conclusa il 31 marzo 1939 (legge n. 1220 del
6 giugno 1939).
3.
Fanno parte del
territorio doganale della Comunità le acque territoriali, le acque marittime
interne e lo spazio aereo degli Stati membri e del territorio di cui al
paragrafo 2, ad eccezione delle acque territoriali, delle acque marittime
interne e dello spazio aereo appartenenti a territori che non sono parte del
territorio doganale della Comunità.
Art. 4
Ai fini del presente codice, s’intende per:
1)
persona:
-
una
persona fisica;
-
una
persona giuridica;
-
un’associazione
di persone sprovvista di personalità giuridica ma avente la capacità di agire,
laddove sia ammessa dalla normativa vigente;
2)
persona stabilita nella
Comunità:
-
se
si tratta di una persona fisica, qualsiasi persona che vi abbia la residenza
normale;
-
se
si tratta di una persona giuridica o di un’associazione di persone, qualsiasi
persona che vi abbia la sede statutaria, l’amministrazione centrale o un
ufficio stabile;
3)
autorità doganale:
l’autorità competente, tra l’altro, ad applicare la normativa doganale;
4)
ufficio doganale:
qualsiasi ufficio presso il quale possono essere espletate tutte le formalità
previste dalla normativa doganale o alcune di esse;
5)
decisione: qualsiasi
atto amministrativo, relativo alla normativa doganale, che deliberi su un caso
particolare avente effetti giuridici per una o più persone determinate o
determinabili; con questo termine si intende tra l’altro un’informazione
tariffaria vincolante ai sensi dell’articolo 12;
6)
posizione doganale: la
posizione di una merce come merce comunitaria o come merce non comunitaria;
7)
merci comunitarie: le
merci:
-
interamente
ottenute nel territorio doganale della Comunità nelle condizioni di cui
all’articolo 23, senza aggiunta di merci importate da paesi o territori che non
fanno parte del territorio doganale della Comunità;
-
importate
da paesi o territori che non fanno parte del territorio doganale della Comunità
e immesse in libera pratica;
-
ottenute
o prodotte nel territorio doganale della Comunità, sia esclusivamente da merci
di cui al secondo trattino, sia da merci di cui al primo e al secondo trattino;
8)
merci non comunitarie:
le merci diverse da quelle di cui al punto 7).
Fatti salvi gli articoli
163 e 164, le merci comunitarie perdono tale posizione una volta realmente
uscite dal territorio doganale della Comunità;
9)
obbligazione doganale:
l’obbligo di una persona di corrispondere l’importo dei dazi all’importazione
(obbligazione doganale all’importazione) o l’importo dei dazi all’esportazione
(obbligazione doganale all’esportazione) applicabili in virtù delle
disposizioni comunitarie in vigore ad una determinata merce;
10)
dazi all’importazione:
-
i
dazi doganali e le tasse di effetto equivalente dovuti all’importazione delle
merci;
-
i
prelievi agricoli e le altre imposizioni all’importazione istituite nel quadro
della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili a
talune merci derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli;
11)
dazi all’esportazione:
-
i
dazi doganali e le tasse di effetto equivalente dovuti all’esportazione delle
merci;
-
i
prelievi agricoli e le altre imposizioni all’esportazione istituite nel quadro
della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili a
talune merci derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli;
12)
debitore doganale:
qualsiasi persona tenuta al pagamento dell’obbligazione doganale;
13)
vigilanza dell’autorità
doganale: ogni provvedimento adottato da questa autorità per garantire
l’osservanza della normativa doganale e, ove occorra, delle altre disposizioni
applicabili alle merci sotto vigilanza doganale;
14)
controllo dell’autorità
doganale: l’espletamento di atti specifici, come la visita delle merci, il
controllo dell’esistenza e dell’autenticità di documenti, l’esame della
contabilità delle imprese e di altre scritture, il controllo dei mezzi di
trasporto, il controllo del bagaglio, e di
altra merce che le persone hanno con sé o su di sé, l’esecuzione di
inchieste amministrative e di altri atti similari, al fine di garantire
l’osservanza della normativa doganale e, ove occorra, delle altre disposizioni
applicabili alle merci sotto vigilanza doganale;
15)
destinazione doganale di
una merce:
a)
il vincolo della merce
ad un regime doganale;
b)
la sua introduzione in
zona franca o in deposito franco;
c)
la sua riesportazione
fuori del territorio doganale della Comunità;
d)
la sua distruzione;
e)
il suo abbandono
all’Erario;
16)
regime doganale:
a)
l’immissione in libera
pratica;
b)
il transito;
c)
il deposito doganale;
d)
il perfezionamento
attivo;
e)
la trasformazione sotto
controllo doganale;
f)
l’ammissione
temporanea;
g)
il perfezionamento
passivo;
h)
l’esportazione;
17)
dichiarazione in dogana:
atto con il quale una persona manifesta, nelle forme e modalità prescritte, la
volontà di vincolare una merce ad un determinato regime doganale;
18)
dichiarante: la persona
che fa la dichiarazione in dogana a nome proprio ovvero la persona in nome
della quale è fatta una dichiarazione in dogana;
19)
presentazione in dogana:
comunicazione all’autorità doganale, nelle forme prescritte, dell’avvenuto
arrivo delle merci nell’ufficio doganale o in qualsiasi altro luogo designato o
autorizzato dall’autorità doganale;
20)
svincolo della merce: il
provvedimento con il quale l’autorità doganale mette una merce a disposizione
per i fini previsti dal regime doganale al quale è stata vincolata;
21)
titolare del regime: la
persona per conto della quale è stata fatta la dichiarazione in dogana o la
persona alla quale sono stati trasferiti i diritti e gli obblighi della persona
di cui sopra relativi ad un regime doganale;
22)
titolare
dell’autorizzazione: la persona alla quale è stata rilasciata l’autorizzazione;
23)
disposizioni in vigore:
le disposizioni comunitarie o le disposizioni nazionali;
24)
procedura del comitato:
la procedura prevista o indicata all’articolo 249.
CAPITOLO 2
diposizioni generali
diverse riguardanti in particolare i diritti e gli obblighi delle persone ai sensi della normativa
doganale
SEZIONE 1
Diritto di
rappresentanza
Art. 5
1.
Alle condizioni previste
all’articolo 64, paragrafo 2 e fatte salve le disposizioni adottate nel quadro
dell’articolo 243, paragrafo 2, lettera b) chiunque può farsi rappresentare
presso l’autorità doganale per l’espletamento di atti e formalità previsti
dalla normativa doganale.
2.
La rappresentanza può
essere:
-
diretta,
quando il rappresentante agisce a nome e per conto di terzi, oppure
-
indiretta,
quando il rappresentante agisce a nome proprio ma per conto di terzi.
Gli Stati membri possono riservare il diritto di
fare sul loro territorio dichiarazioni in dogana secondo:
-
la
modalità della rappresentanza diretta, oppure
-
la
modalità della rappresentanza indiretta,
di modo che il rappresentante deve essere uno
spedizioniere doganale che ivi eserciti la sua professione.
3.
Esclusi i casi di cui
all’articolo 64, paragrafo 2, lettera b) e paragrafo 3, il rappresentante deve
essere stabilito nella Comunità.
4.
Il rappresentante deve
dichiarare di agire per la persona rappresentata, precisare se si tratta di una
rappresentanza diretta o indiretta e disporre del potere di rappresentanza.
La persona che non
dichiari di agire a nome o per conto di un terzo o che dichiari di agire a nome
o per conto di un terzo senza disporre del potere di rappresentanza è
considerata agire a suo nome e per proprio conto.
5.
L’autorità doganale può
chiedere a chiunque dichiari di agire in nome o per conto di un’altra persona
di fornirle le prove del suo potere di rappresentanza.
OMISSIS
APPENDICE IV
1.
- Nuovi compiti per gli
spedizionieri doganali: Legge 6 febbraio 1992, n. 66 - art. 7 – 1-sexies;
1-septies; 1-octies. - 2 . Attribuzione di nuovi compiti agli
spedizionieri doganali: Decreto 31 marzo 1992.
- 3. - Regolamento recante la costituzione
dei centri di assistenza doganale: Decreto 11 dicembre 1992, n. 549. -
Circolare Ministero Finanze n. 1657 del 26 agosto 1998 -
Circolare Ministero Finanze n. 801 del 4 febbraio 2000. -
4. - Norme di adeguamento dell’attività degli spedizionieri doganali
alle mutate esigenze dei traffici e dell’interscambio internazionale delle merci: Legge 25 luglio 2000, n. 213.
1
- LEGGE 6 FEBBRAIO 1992, N. 66
Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, recante disposizioni concernenti
criteri di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, delle tasse per i
contratti di trasferimento di titoli o valori e altre disposizioni tributarie
urgenti.
La Camera dei deputati ed il Senato della
Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della
Repubblica
promulga
la
seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417,
recante disposizioni concernenti criteri di applicazione dell’imposta sul
valore aggiunto, delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o
valori e altre disposizioni tributarie urgenti, è convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Le disposizioni dell’articolo 7 del
decreto-legge 1° marzo 1991, n. 62, si applicano sino al 2 maggio 1991.
Le disposizioni del decreto-legge indicato al
comma 1 rientrano tra quelle per la cui revisione e modifica il Governo è stato
delegato ai sensi dell’articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408.
3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici
sorti sulla base dei decreti-legge 27 dicembre 1990, n. 411, 1° marzo 1991, n.
62, 3 maggio 1991, n. 140, 2 luglio 1991, n. 196, 13 agosto 1991, n. 285 e
degli articoli da 1 a 10 del decreto-legge 31 ottobre 1991, n. 348; restano
altresì validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti giuridici sorti fino al 29 novembre 1991 sulla base degli articoli 11,
12, 13 e 14 del citato decreto-legge n. 348 del 1991.
Art. 2
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le cessioni e le importazioni di prodotti costituenti
integratori idro-salini, condizionati per la vendita al minuto e consumabili
direttamente come bevande, sono soggette all’imposta sul valore aggiunto con
l’aliquota del 19 per cento.
2. A partire dalla stessa data, per i prodotti
suddetti è obbligatoria l’apposizione dello speciale contrassegno di cui alla
legge 2 maggio 1976, n. 160, per le giacenze degli oggetti di chiusura e dei
contenitori, dei semilavorati e dei prodotti condizionati per la diretta
vendita al minuto, possedute alla medesima data, si applicano, ai fini dell’uso
dello speciale contrassegno di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro
delle Finanze 27 agosto 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 1°
settembre 1976, le disposizioni di cui all’articolo 10 dello stesso decreto. Non
si dà luogo ad accertamenti né a rimborsi di imposte pagate né è consentita la
variazione di cui all’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, qualora sia stata
applicata disciplina difforme da quella prevista nel presente comma.
La presente legge, munita del sigillo dello
Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 6 febbraio 1992
COSSIGA
Andreotti,
Presidente del Consiglio dei Ministri
Formica,
Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Martelli.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 1991, N. 417.
All’articolo 7
Sono aggiunti, infine, i seguenti commi:
OMISSIS
1-sexies. Gli spedizionieri
doganali iscritti all’albo professionale istituito con legge 22 dicembre 1960,
n. 1612, da almeno tre anni possono svolgere, in conformità alle disposizioni
dettate con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, oltre a quelli previsti dalla predetta legge, i seguenti compiti:
a)
svolgimento, per conto
degli operatori autorizzati e su espressa delega, di adempimenti previsti dal
regime di detenzione, di circolazione e di controllo applicabile, in ambito
comunitario, ai beni soggetti ad accisa;
b)
tenuta e conservazione
di atti e scritture contabili relativi ai controlli richiamati nel comma 1 del
presente articolo e a quelli qualitativi e quantitativi delle merci, anche al
fine di rilasciare copie e certificati o estratti attestandone la conformità
all’originale, o in ordine ad eventuali vincoli relativi alla destinazione delle
merci, a richiesta dell'utenza o di pubbliche amministrazioni;
c)
acquisizione,
elaborazione e trasmissione dei dati relativi agli scambi internazionali
nell’interesse dell’utenza, anche ai fini delle rilevazioni statistiche
previste dalla normativa nazionale e comunitaria;
d)
custodia e vendita delle
merci cadute in abbandono ai sensi del testo unico delle disposizioni
legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.
1-septies. Gli spedizionieri
doganali di cui al comma 1-sexies possono costituire società di capitali con
capitale minimo di 100 milioni di lire, aventi per oggetto sociale
esclusivamente l’esercizio di assistenza doganale, al fine di svolgere,
conformemente all’autorizzazione del Ministro delle finanze, oltre quelli
indicati nel comma 1-sexies, anche i seguenti compiti:
a)
ricevere o emettere
dichiarazioni doganali, asseverarne il contenuto previa acquisizione e
controllo formale della relativa documentazione commerciale, anche per
l’adozione dei programmi e dei criteri selettivi per la visita totale o
parziale delle merci;
b)
asseverazione dei dati
acquisiti ed elaborati secondo quanto previsto dalle lettere a), b) e c) del
comma 1-sexies per l’espletamento di formalità derivanti dalla normativa
comunitaria.1
1-octies. L’Amministrazione
finanziaria ha il potere di richiedere alle società autorizzate a svolgere le
attività di assistenza doganale, anche in deroga a contrarie disposizioni
statutarie o regolamentari, dati ed elementi in loro possesso. Con decreto del
Ministro delle finanze da emanare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 luglio 1992 sono dettate le
occorrenti disposizioni di attuazione del comma 1-septies, comprese quelle
concernenti le società previste dal medesimo comma 1-septies ed in particolare
i criteri e le modalità per la loro iscrizione in apposito albo, per il
rilascio da parte del Ministro delle finanze dell’autorizzazione a svolgere i
compiti loro affidati e quelle per i controlli e la vigilanza anche ispettiva
da parte dell’Amministrazione finanziaria, nonché per la revoca
dell’autorizzazione stessa in conformità a quanto disposto nel terzo e quarto
periodo del comma 6 dell’articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413”.
OMISSIS
2. DECRETO 31 MARZO 1992. Attribuzione
di nuovi compiti agli spedizionieri doganali.
Il
Ministro delle Finanze Visto
l’art. 7 della legge 6 febbraio 1992, n. 66;
visto il comma 1-sexies del suddetto articolo,
che prevede che gli spedizionieri doganali iscritti all’albo professionale,
istituito con legge 22 dicembre 1960, n. 1612, da almeno tre anni, possano
svolgere i compiti ivi indicati in conformità alle disposizioni dettate con
decreto del Ministro delle Finanze;
ritenuta la necessità di stabilire le modalità per
l’esecuzione dei predetti compiti;
Decreta:
Art. 1
1.
Gli spedizionieri
doganali, iscritti all’albo professionale, istituito con legge 22 dicembre
1960, n. 1612, da almeno tre anni e che esercitano l’attività professionale non
vincolati a rapporto di lavoro subordinato, possono svolgere i compiti previsti
dal comma 1-sexies dell’art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417,
convertito in legge dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, con l’osservanza delle
prescrizioni dettate dal presente decreto.
Art. 2
1.
La delega con la quale i
titolari degli stabilimenti di produzione, di fabbricazione e di deposito di
prodotti sottoposti ad accisa possono conferire agli spedizionieri doganali di
cui al comma 1 dell’art. 1 il potere di effettuare, per loro conto, gli
adempimenti amministrativi connessi con il regime comunitario di detenzione,
circolazione e controllo dei beni sottoposti ad accisa, deve essere depositata
presso la direzione compartimentale delle dogane e delle imposte indirette,
competente per territorio, che ne attesta l’avvenuto deposito e ne rilascia
ricevuta; il soggetto delegato deve fare espresso riferimento, nello
svolgimento degli adempimenti che è autorizzato a compiere, all’avvenuto
deposito della delega ed esibire, a richiesta degli uffici, copia della
ricevuta.
2.
La notifica degli atti
relativi agli adempimenti per i quali è stata rilasciata delega può essere
effettuata dall’amministrazione, nei modi di rito, anche al soggetto delegato
fino a quando il delegante non ne abbia notificato la revoca.
Art. 3
1.
Gli operatori
interessati possono incaricare i soggetti di cui al comma 1 dell’art. 1 del
presente decreto di tenere e conservare atti e scritture contabili connessi
all’applicazione di normative nazionali e comunitarie in materia di controlli
qualitativi e quantitativi e di eventuali vincoli relativi alla destinazione
delle merci.
2.
I titolari delle
fabbriche che impiegano alcool etilico per la preparazione di bevande
alcooliche sottoposte a vigilanza finanziaria permanente della Guardia di
finanza possono conferire, altresì, incarico ai soggetti indicati nel comma 1
dell’art. 1 di tenere e conservare con i criteri, le modalità e nei luoghi di
cui all’art. 5 del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 232, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1984, n. 408 e di cui all’art. 1 del
decreto del Ministro delle finanze 21 settembre 1988, n. 437, gli atti, le
scritture ed i supporti meccanografici posti in essere ai fini dei controlli
contabili previsti dall’art. 5 del predetto decreto-legge n. 232. I titolari
delle fabbriche che intendono avvalersi della disposizione del presente comma
debbono preventivamente comunicare all’ufficio tecnico di finanza competente
per territorio il nominativo del soggetto incaricato, con gli estremi della
autorizzazione di cui al successivo art. 6.
Il soggetto incaricato
può assistere ai controlli ed alle operazioni di inventario eseguiti dal
personale dell’ufficio tecnico di finanza.
3.
I soggetti che hanno
ricevuto gli incarichi previsti dai commi 1 e
2 del presente articolo sono tenuti, a qualsiasi richiesta
dell’amministrazione, ad esibire gli atti e le scritture contabili tenute e
conservate nell’interesse dei privati e ad osservare le prescrizioni specifiche
impartite dalla stessa amministrazione.
4.
Con riferimento agli
atti ed alle scritture tenute e conservate i soggetti di cui al comma 1
dell’art. 1 possono rilasciare copie, certificati o estratti, attestando la
conformità all’originale tenuto e conservato. Le copie, i certificati o gli
estratti sono rilasciati soltanto a richiesta del soggetto che ha delegato il
compimento degli adempimenti previsti dalla lettera a) del comma 1-sexies
dall’art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito in legge
dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, o che ha affidato la tenuta e conservazione
dei propri atti e scritture contabili nonché a richiesta di pubbliche
amministrazioni.
Art. 4
1.
I soggetti di cui al
comma 1 dell’art. 1 del presente decreto possono acquisire, elaborare e
trasmettere i dati relativi agli scambi internazionali nell’interesse dei
soggetti dai quali hanno ricevuto espresso incarico e sono responsabili con
questi delle informazioni trasmesse. La elaborazione e la trasmissione dei
dati, da utilizzarsi anche ai fini delle rilevazioni statistiche previste dalla
normativa nazionale e comunitaria, sono effettuate conformemente alle
disposizioni impartite dal CED centrale del dipartimento delle dogane e delle
imposte indirette al fine di rendere uniformi i criteri e le modalità di
acquisizione, di elaborazione e di trasmissione.
Art. 5
1.
Agli spedizionieri
doganali di cui agli articoli precedenti può essere affidata la custodia e la
vendita delle merci cadute in abbandono
ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia
doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43, e successive modificazioni.
2.
Gli spedizionieri
doganali interessati dovranno presentare apposita istanza al direttore della
circoscrizione doganale competente per ottenere l’autorizzazione a custodire e
vendere merci abbandonate. Il direttore della circoscrizione doganale
contestualmente al rilascio dell’autorizzazione fisserà le condizioni e le
modalità che dovranno essere osservate nella custodia e nella vendita di merci
abbandonate. Agli effetti del compenso per la vendita gli spedizionieri
autorizzati sono assimilati agli istituti di vendita autorizzati di cui
all’ultimo comma dell’art. 278 del predetto testo unico.
Art. 6
1.
I consigli
compartimentali degli spedizionieri doganali di cui all’art. 8 della legge 22
dicembre 1960, n. 1612, competenti per territorio, autorizzano gli
spedizionieri doganali all’esercizio dei compiti previsti dal comma 1-sexies
dell’art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito in legge
dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, dando notizia della concessa autorizzazione
al Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali di cui all’art. 13 della legge
22 dicembre 1960, n. 1612, ed al direttore della direzione compartimentale
delle dogane e delle imposte indirette competente per territorio.
2.
All’atto del rilascio
dell’autorizzazione il consiglio compartimentale degli spedizionieri doganali
provvede a dotare il richiedente:
di un libro repertorio,
vidimato dal presidente del consiglio compartimentale stesso o da un suo
delegato, nel quale devono essere annotati gli adempimenti posti in essere ai
sensi della lettera a) del comma 1-sexies dell’art. 7 del decreto-legge 30
dicembre 1991, n. 417, convertito in legge dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66,
nonché le indicazioni delle copie, dei certificati ed estratti rilasciati ai
sensi della lettera b) del comma 1-sexies della medesima legge;
di un timbro a secco in
cui sia indicato il consiglio compartimentale che rilascia l’autorizzazione, il
cognome ed il nome dello spedizioniere doganale ed il relativo codice fiscale,
il numero di iscrizione all’albo professionale e quello dell’autorizzazione.
3.
Ai fini del rilascio
dell’autorizzazione i consigli compartimentali degli spedizionieri doganali
verificano che sussistono tutti i requisiti richiesti per l’iscrizione all’albo
professionale; l’autorizzazione non può essere rilasciata:
a coloro che non risultano
in possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell’art. 1 del presente decreto
alla data della richiesta dell’autorizzazione;
a coloro che, nel corso
degli ultimi tre anni, siano incorsi nelle sospensioni previste dall’art. 12
della legge 22 dicembre 1960, n. 1612;
a coloro che, negli
ultimi tre anni, siano incorsi nelle sospensioni previste dall’art. 53 del
testo unico delle disposizioni legislative, approvato con decreto del
Presidente delle Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;
a coloro che risultano
assoggettati a misure di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n.
575, e successive modificazioni.
Art. 7
1.
Il modello del libro
repertorio di cui al precedente art. 6 è approvato dal Consiglio nazionale
degli spedizionieri doganali di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1612, art.
13, che approva altresì i modelli dei certificati che gli spedizionieri
doganali sono abilitati a rilasciare.
Art. 8
1.
Salvo che i fatti non
costituiscano reato, i soggetti che commettono irregolarità nella tenuta del
libro repertorio, nell’espletamento dei compiti di cui al comma 1-sexies
dell’art. 7 del decreto-legge 31
dicembre 1991, n. 417 convertito in legge con legge 6 febbraio 1992, n. 66, e
coloro che, per fini diversi d quelli istituzionali, utilizzano o comunicano a
terzi notizie avute nell’esercizio delle funzioni o nell’esercizio
dell’attività svolta ai sensi del comma 1-sexies dell’art. 7 della predetta
legge, ferma restando la responsabilità per i danni provocati a terzi o alla
pubblica amministrazione, incorrono nella sospensione, o, nei casi più gravi,
nella revoca dell’autorizzazione che
viene disposta con provvedimento motivato del direttore generale del
dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, salvo l’applicazione delle
disposizioni di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1612, art. 12, comma 1,
lettere d), e) ed f).
2.
In caso di revoca non può essere rilasciata
una nuova autorizzazione se non sono decorsi dieci anni dalla data del
provvedimento di revoca.
Art. 9
1.
Per le prestazioni
professionali di cui agli articoli precedenti si applicano i corrispettivi
stabiliti dal Consiglio Nazionale degli spedizionieri doganali.
Art. 10
1.
Lo spedizioniere
doganale al quale sia stata rilasciata l’autorizzazione prevista dall’art. 6
del presente decreto è tenuto a comunicare al competente consiglio
compartimentale degli spedizionieri doganali l’inizio di un rapporto di lavoro
subordinato entro dieci giorni dalla data di tale inizio. Alla omessa
comunicazione consegue oltre alla revoca dell’autorizzazione prevista dal
successivo art. 11 anche l’adozione della sanzione prevista dall’art. 12.,
lettera d), della legge 22 dicembre 1960, n. 1612.
Art. 11
1.
L’autorizzazione
prevista dall’art. 6 del presente decreto è revocata quando:
lo spedizioniere
doganale autorizzato incorre nella sospensione dal compimento delle operazioni
doganali prevista dall’art. 53 del testo unico delle disposizioni legislative
in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43, e successive modificazioni o nella sospensione dall’albo
professionale degli spedizionieri doganali prevista dall’art. 12 della legge 22
dicembre 1960, n. 1612;
viene accertata la
perdita di uno dei requisiti richiesti per il rilascio dell’autorizzazione
medesima;
non viene effettuata la
comunicazione al consiglio compartimentale degli spedizionieri doganali
prevista dal precedente art. 10.
Art. 12
1.
Il presente decreto
verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Roma,
31 marzo 1992 Il
Ministro: Formica 3
- DECRETO 11 DICEMBRE 1992, N. 549 Regolamento
recante la costituzione dei centri di assistenza doganale.
Il Ministro delle
Finanze
Visto l’art. 7 commi 1-septies e 1-octies della
legge 6 febbraio 1992, n. 66, avente ad oggetto la costituzione, tra gli
spedizionieri iscritti all’Albo da almeno tre anni, di società di assistenza
doganale, denominate CAD;
visto il testo unico delle disposizioni
legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;
vista la legge 22 dicembre 1960, n. 1612;
visto il decreto legislativo 8 novembre 1990, n.
374;
ritenuta la necessità di dettare le occorrenti
disposizioni di attuazione del comma 1-septies, nonché quelle di cui al comma
1-octies;
visto il terzo e il quarto periodo del comma 6
dell’art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
visto l’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400;
udito il parere del Consiglio di Stato reso
nell’adunanza generale del 5 ottobre 1992;
vista la comunicazione al Presidente del
Consiglio dei Ministri a norma dell’art. 17, comma 3, della legge n. 400 del
1988 (nota n. 4278 dell’11 dicembre 1992);
adotta
Il seguente regolamento:
Art. 1
1.
Gli spedizionieri
doganali iscritti da almeno tre anni all’albo professionale istituito con legge
22 dicembre 1960, n. 1612, e che esercitano l’attività professionale non
vincolati a rapporto di lavoro subordinato, possono costituire società di
capitali, denominati CAD (centri assistenza doganale), con capitale minimo di
100 milioni di lire, aventi per oggetto esclusivamente l’esercizio di
assistenza doganale, per lo svolgimento dei compiti indicati ai commi 1-sexies
e 1-septies, dell’art. 7, della legge 6 febbraio 1992, n. 66.
2.
I centri di assistenza
doganale sono sottoposti alla vigilanza, anche ispettiva, dell’Amministrazione
finanziaria, a norma dell’art. 8, fermi restando i controlli ed i riscontri di
cui all’art. 7, comma 4.
3.
Lo statuto delle società
di cui al comma 1 dovrà essere conforme al modello di statuto allegato al
presente regolamento.
4.
E’ fatto divieto di
cessione o trasferimento a qualsiasi titolo di azioni o quote a soggetti che
non abbiano i requisiti necessari per costituire i CAD. E’ fatto, inoltre,
divieto di affidare a soggetti estranei alla società qualsiasi facoltà ad essa
demandata dalle disposizioni in materia o dallo statuto.
Art. 2
1.
L’autorizzazione del
Ministro delle finanze, prevista dall’art. 7, comma 1-septies, della legge n.
66/1992, viene concessa alle società di cui all’art. 1, comma 1, previa
presentazione al Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette della
seguente documentazione:
a)
atto costitutivo della
società con indicazione dei soci, corredata dagli estremi della patente con
validità illimitata;
b)
statuto della società,
predisposto secondo il modello approvato in allegato al presente decreto;
c)
certificato di
iscrizione della società alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura;
d)
certificazione del
consiglio compartimentale competente da cui risulti che tutti i soci sono
iscritti all’albo professionale da almeno tre anni e che esercitano l’attività
professionale non vincolati a rapporto di lavoro subordinato e che per i
medesimi non ricorre nessuna delle ipotesi da cui possa derivare la sospensione
o la revoca della patente a termine dell’art. 53 o 54 del testo unico delle
leggi doganali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43.
2.
Deve inoltre essere
presentata una documentazione rilasciata dalla circoscrizione doganale
competente sul territorio, ove sono ubicati gli uffici del centro di assistenza
doganale da cui risulti, a seguito di apposito sopralluogo, l’effettiva
esistenza di una struttura, con appositi locali ed attrezzature, per lo
svolgimento dell’attività di assistenza doganale, dotata di sistema di
registrazione contabile e presso la quale verranno conservati gli atti. Ogni
struttura destinata successivamente all’attività del centro di assistenza
doganale dovrà ugualmente essere comunicata alla competente circoscrizione
doganale ai fini del prescritto sopralluogo.
3.
Concessa
l’autorizzazione, la società otterrà dal Consiglio nazionale degli
spedizionieri doganali il timbro, fornito dall’Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato, sul quale risulti il numero di iscrizione all’albo, la ragione
sociale, la sede ed il numero che lo contraddistingue.
4.
La firma sulle
dichiarazioni doganali ricevute od emesse ai sensi dell’art. 5 o sui documenti
di cui all’art. 6 o su ogni altro atto o documento emesso, dovrà essere apposta
da un legale rappresentante del centro di assistenza doganale è convalidata dal
timbro in dotazione.
Art. 3
1.
Presso la direzione
centrale dei servizi doganali del Dipartimento delle dogane e imposte indirette
è istituito un apposito albo nel quale dovranno essere obbligatoriamente
iscritte le società di cui all’art. 1, comma 1, dopo aver ottenuto la
preventiva autorizzazione del Ministro delle finanze. L’iscrizione comporta
l’annotazione degli estremi dell’identificazione della società, del numero di
autorizzazione, nonché il codice fiscale o la partita IVA e l’assegnazione di
un numero progressivo.
2.
L’esercizio
dell’attività da parte delle società autorizzate dovrà avere inizio
successivamente all’avvenuta iscrizione nell’albo di cui al comma 1.
3.
Le società autorizzate
di cui all’art. 1, comma 1, svolgono le loro attività nell’ambito territoriale
del compartimento doganale in cui hanno la sede e possono collegarsi con
società omologhe con sede e competenza in altri territori di differenti
direzioni compartimentali e costituire gruppi europei di interesse economico
previsti dal regolamento CEE n. 2137/85 del 25 luglio 1985, disciplinati dal
decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.
4.
La rappresentanza legale
può essere concessa esclusivamente ad uno o più soci che operano ciascuno
presso le dogane della circoscrizione presso la quale è abilitato ai sensi
dell’art. 47 del testo unico delle leggi doganali.
Art. 4
1.
I centri di assistenza
doganale di cui all’art. 1, comma 1, oltre ai compiti attribuiti agli
spedizionieri doganali dal decreto del Ministro delle finanze 31 marzo 1992,
possono asseverare i dati acquisiti ed elaborati nell’esercizio degli incarichi
loro conferiti dagli operatori e di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto
medesimo.
2.
I centri di assistenza
doganale di cui al comma 1 che intendano esercitare attività ed adempimenti in
qualità di rappresentanti fiscali per l’esercizio dei compiti di cui alla
lettera a) del comma 1-sexies dell’art. 7 della legge 6 febbraio 1992, n. 66,
od in relazione ai compiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1-septies del
predetto art. 7, devono essere preventivamente abilitati.
3.
I centri di assistenza
doganale di cui al comma 1 possono essere incaricati di tenere, per conto degli
operatori interessati, le scritture e contabilità previste dalle disposizioni
comunitarie relative alle zone franche ed ai depositi franchi, per la
movimentazione delle merci, nelle predette zone o depositi.
Art. 5
1.
Gli operatori possono
presentare ai centri di assistenza doganale le dichiarazioni volte a dare una
delle destinazioni doganali previste dalla normativa in vigore alle merci al
fine di farne asseverare il contenuto previa acquisizione e controllo formale della
documentazione commerciale.
2.
Le dichiarazioni
doganali ricevute o emesse, asseverate dal centro di assistenza doganale,
vengono presentate, corredate dalla relativa documentazione, alla dogana
competente che le accetta e ne dispone la visita totale o parziale secondo i
programmi ed i criteri selettivi per la visita totale o parziale delle merci
stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, ai sensi dell’art. 8, comma
5, del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374.
3.
In caso di dubbi sulla regolarità
formale o sulla veridicità dei dati o delle documentazioni esibiti per essere
asseverati ai sensi dell’art. 4 o del presente articolo, i centri di assistenza
doganale non procedono alla asseverazione e ne specificano sui documenti stessi
i motivi.
Art. 6
1.
I centri di assistenza
doganale di cui all’art. 1, comma 1, possono provvedere, su richiesta degli
operatori interessati, a rilasciare le merci oggetto di operazione doganale
assegnandole alla destinazione doganale dichiarata, sempre che venga presentata
la documentazione prevista per il compimento della specifica operazione, con
l’osservanza delle seguenti modalità:
a)
i documenti doganali, di
trasporto, commerciali relativi alle merci stesse devono essere iscritti negli
appositi registri, previamente muniti del visto dell’autorità doganale,
all’atto dell’effettuazione dell’operazione;
b)
deve essere prestata
apposita cauzione a garanzia dei diritti e tributi ai quali le merci sono
sottoposte;
c)
entro due giorni
lavorativi i documenti di trasporto e commerciali che accompagnano le merci
devono essere consegnati all’ufficio doganale unitamente all’originale del
documento emesso e devono essere versati i diritti doganali percepiti o
garantiti, con l’osservanza delle modalità di cui all’art. 77 del testo unico
delle leggi doganali;
d)
deve essere
previamente e con congruo anticipo
informato l’ufficio doganale, nei casi in cui l’operazione doganale debba
essere effettuata presso la sede, lo stabilimento, aree o locali dell’operatore
richiedente;
e)
devono essere altresì
consegnate tutte le documentazioni, originali, in base alle quali è stata
consentita la specifica operazione doganale.
2.
Qualora nel compimento
dell’operazione sorgano dubbi sull’esatta natura della merce, sulla regolarità
dei documenti che l’accompagnano, sulla sua quantità e valore rispetto ai
documenti doganali, di trasporto o commerciali presentati, l’operazione è
sospesa e viene immediatamente informato l'ufficio doganale competente.
3.
L’ufficio doganale
provvede alla assunzione in carico dei propri registri dei documenti emessi ed
alle relative iscrizioni contabili, che rendono definitivo l’accertamento. Gli
estremi di registrazione vengono riportati a cura dei centri di assistenza
doganale negli appositi registri di cui alla lettera a).
4.
I centri di assistenza
doganale sono solidalmente responsabili con il proprietario della merce per le
operazioni doganali poste in essere.
Art. 7
1.
I centri di assistenza doganale
sono dotati, dal competente consiglio compartimentale degli spedizionieri
doganali, di un libro repertorio vidimato dal presidente del consiglio
compartimentale stesso o da un suo delegato, nel quale devono essere annotati
gli adempimenti posti in essere ai sensi degli articoli 4 e 5.
2.
I centri di assistenza
doganale sono tenuti a conservare per almeno cinque anni gli atti e i documenti
riguardanti la loro attività con l’osservanza delle modalità stabilite dal
dipartimento delle dogane e delle imposte indirette.
3.
I centri di assistenza
doganale sono tenuti a fornire, su richiesta dei funzionari
dell’Amministrazione doganale, dati ed elementi in loro possesso rilevabili da
registri, atti o documenti, anche in deroga a contrarie disposizioni statutarie
o regolamentari.
4.
La direzione della
circoscrizione doganale può disporre controlli o riscontri sull’attività svolta
negli uffici o negli altri luoghi del centro di assistenza doganale, ubicati
nel proprio ambito territoriale.
Art. 8
1.
Per accertare la
corretta tenuta dei registri in dotazione ai centri di assistenza doganale, la
regolarità delle operazioni eseguite, l’adempimento dei prescritti obblighi, la
vigilanza, anche ispettiva, da esercitare sui centri di assistenza doganale,
consiste nel riscontro a scandaglio tra le operazioni risultanti dai registri,
dalle scritture e da ogni altra documentazione in possesso dei centri di
assistenza doganale e gli atti degli uffici doganali e degli utenti che hanno
operato presso detti centri e viene esercitata almeno una volta l’anno.
2.
Alla vigilanza di cui al
comma 1 procedono gli uffici del Dipartimento delle dogane ed imposte indirette
a mezzo di propri funzionari ispettivi.
3.
Fermo restando ogni
diverso obbligo di legge ove dall’esercizio della vigilanza emergano
irregolarità in materie di competenza di altro ufficio finanziario o di altra
amministrazione, saranno effettuate formali comunicazioni agli uffici
interessati.
Art. 9
1.
Sono escluse dalle
procedure di cui all’art. 6 le merci assoggettate a dazi, prelievi o tasse ad
effetto equivalente, di cui alla lettera b) dell’art. 7, comma 1-septies, della
legge 6 febbraio 1992, n. 66, nonché quelle il cui valore imponibile superi
lire ottantamilioni.
2.
Sono altresì esclusi:
a)
i materiali di armamento
di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185;
b)
prodotti ad alta
tecnologia di cui alla legge 27 febbraio 1992, n. 222;
c)
gli oggetti d’arte, da
collezione o di antichità.
Art. 10
1.
La società autorizzata
che eserciti prima della sua iscrizione nell’albo di cui all’art. 3, è
diffidata a sospendere l’esercizio dell’attività dalla direzione generale del
Dipartimento delle dogane ed imposte indirette. La mancata osservanza della
diffida comporta nei confronti dei soci l’adozione da parte del competente
consiglio compartimentale, del provvedimento di sospensione temporanea
dall’albo di cui alla lettera d), dell’art. 12 della legge 22 dicembre 1960, n.
1612.
2.
Nei casi di inosservanza
delle disposizioni di cui all’art. 3, comma 3, di quelle fissate dall’art. 6,
comma 1, e di quelle di cui all’art. 7, comma 1, il Ministro delle finanze,
previa contestazione degli addebiti, qualora non ritenga di accettare le
giustificazioni della società, dispone la sospensione dall’attività per il
periodo di un mese.
3.
Salvo le altre più gravi
conseguenze di carattere civile e penale il Ministro delle finanze, previa
contestazione ed addebiti, qualora non ritenga di accettare le giustificazioni
della società, dispone la revoca dell’autorizzazione quando nello svolgimento
dell’attività vengano commesse gravi o ripetute violazioni alle disposizioni
recate in materia tributaria da leggi generali o speciali ovvero quando
risultino inosservate le prescrizioni e gli obblighi posti dall’Amministrazione
finanziaria nonché quando i dati e gli elementi, richiesti dalla medesima
Amministrazione risultino falsi o incompleti rispetto la documentazione fornita
dall’utente oppure siano stati irregolarmente asseverati dati, dichiarazioni o
documenti. Nei casi di particolare gravità il Ministro delle finanze dispone la
sospensione cautelare dell’autorizzazione.
4.
I provvedimenti di
sospensione cautelare e di revoca sono comunicati al Consiglio nazionale degli
spedizionieri doganali.
5.
Con i provvedimenti
vengono stabilite le modalità per assicurare nei confronti degli utenti il
regolare svolgimento dell’attività concernente operazioni doganali o altri
adempimenti in corso.
6.
Restano salvi eventuali
altri provvedimenti sanzionatori previsti per i singoli spedizionieri doganali
soci del centro a termini della legge professionale 22 dicembre 1960, n. 1612.
Art. 11
1.
Le prestazioni
professionali di cui agli articoli precedenti, rese su richiesta dell’utenza,
sono assoggettate a corrispettivi inderogabili, determinati dal Consiglio
nazionale degli spedizionieri doganali con le procedure di cui alla legge 22
dicembre 1960, n. 1612, ed approvate con decreto del Ministro delle finanze.
2.
In caso di violazione di
quanto previsto al precedente comma, il consiglio compartimentale competente
applica la sanzione di cui all’art. 12, lettere d) od f), della legge 22
dicembre 1960, n. 1612.
Art. 12
1.
In via transitoria, e
fino al 30 giugno 1993, e comunque solo in occasione della costituzione delle
società di cui all’art. 1, comma 1, possono divenire soci anche spedizionieri
doganali in possesso del titolo conseguito a termini degli articoli 47 e
seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e
che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultino essere
stati iscritti all’elenco degli spedizionieri doganali di cui all’art. 44 del
medesimo testo unico, ininterrottamente da almeno tre anni in qualità di
procuratore di spedizioniere doganale libero professionista iscritto all’albo
istituito con legge 22 dicembre 1960, n. 1612.
Art. 13
1.
Le disposizioni del
presente decreto entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 11 dicembre 1992
Il
Ministro. Goria
Visto, il Guardasigilli: Martelli
Registrato
alla Corte dei Conti il 13 gennaio 1993
Registro
n. 3 Finanze, foglio n. 50
Modello di statuto di societa’ a responsabilita’
limitata o di societa’ per azioni costituita per svolgere l’esercizio di
assistenza doganale ai sensi dell’art. 7 comma 1-septies della legge 6 febbraio
1992, n. 66.
denominazione – sede –
durata
Art. 1
1.
E’ costituita ai sensi e
per gli effetti di cui ll’art. 7, commi 1-septies e 1-octies, della legge 6
febbraio 1992, n. 66, una società…..(indicare il tipo societario: società a
responsabilità limitata ovvero società per azioni) con la denominazione “Centro
di assistenza doganale….S.r.l. (ovvero S.p.A.)”.
2.
Possono divenire soci
della società esclusivamente spedizionieri doganali aventi i requisiti previsti
dal regolamento adottato dal Ministro delle finanze ai sensi dell’art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, in attuazione della legge 6
febbraio 1992, n. 66.
Art. 2
1.
La società ha sede in
…..e può costituire uffici decentrati, nell’ambito di una sola direzione
compartimentale delle dogane.
2.
La società di cui al
precedente comma 1 può collegarsi con società aventi il medesimo oggetto
sociale con sede e competenza in altri territori di differenti Direzioni
compartimentali delle dogane. Sono comunque fatte salve le norme sulle intese,
sull’abuso di posizione dominante e sulle operazioni di concentrazione di cui
alla legge 10 ottobre 1990, n. 287.
3.
Le società collegate ai
sensi del precedente secondo comma possono costituire gruppi europei di
interesse economico (GEIE) previsti dal regolamento (CEE) n. 2137/85 del 25
luglio 1985 e disciplinati dal decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.
Art. 3
1.
La durata della società
è fissata in…….
oggetto sociale
Art. 4
1.
La società ha per
oggetto sociale esclusivamente l’esercizio di assistenza doganale di cui
all’art. 7, comma 1-septies, della legge 6 febbraio 1992, n. 66 – oltre a
quelli attribuiti agli spedizionieri doganali con decreto ministeriale 31 marzo
1992 pubblicato nella Gazzetta
ufficiale 7 aprile 1992, n. 82 – secondo il regolamento adottato dal Ministro
delle finanze ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400.
2.
E’ compatibile con
l’appartenenza alla società unicamente lo svolgimento da parte dei soci
dell’attività professionale di cui all’art. 1 della legge 22 dicembre 1960, n.
1612, nonché di quella disciplinata dagli articoli 40 e seguenti del testo
unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. Non sono compatibili,
invece, le attività di cui all’art. 7 della citata legge n. 1612.
3.
La società, allo scopo
di raggiungere i fini dell’oggetto sociale, può per conto degli operatori
economici:
a)
svolgere i compiti
attribuiti agli spedizionieri doganali con decreto ministeriale 31 marzo 1992
di cui al precedente comma 1, asseverando i dati acquisiti ed elaborati;
b)
ricevere o emettere
dichiarazioni doganali, asseverandone il contenuto previa acquisizione e
controllo formale della relativa documentazione commerciale secondo quanto
disciplinato dal regolamento adottato dal Ministro delle finanze indicato al
precedente comma 1;
c)
assegnare alla
destinazione doganale dichiarata le merci aventi modesta rilevanza fiscale, non
assoggettate a dazi, prelievi o tasse di effetto equivalente secondo quanto
previsto dal regolamento adottato dal Ministro delle finanze indicato al
precedente comma 1;
d)
ogni altro adempimento
richiesto dall’utenza previsto dalle leggi in vigore e che non siano in
contrasto con le funzioni disciplinate dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66.
capitale (quote azioni) – soci – domicilio dei soci
Art. 5
1.
Il capitale sociale è di
Lire……………..
(nota: Minimo 100
milioni).
(nota: Se trattasi di
società per azioni, aggiungere quanto segue: Il capitale è diviso in
numero…..azioni nominative del valore di Lire…………ciascuna).
2.
Possono essere soci solo
uno o più soggetti di cui al comma 2 del precedente art. 1
3.
Le quote (nota: Ovvero
le azioni) non sono trasferibili se non a favore dei soggetti di cui al
precedente comma e non possono essere cedute in pegno o garanzia.
(nota: Può inserirsi la
clausola di prelazione a favore dei soci per i trasferimenti di quote ovvero di
azioni).
4.
In caso di decesso del
socio gli eredi hanno diritto al rimborso della quota in proporzione al
patrimonio sociale risultante dal bilancio dell’ultimo esercizio (c.c. art.
2437) a meno che uno o più soci siano disposti ad accollarsi la quota del
defunto e gli altri soci lo consentano. La stessa regola si applica in caso di
esproprio delle quote. E’ fatto salvo, in ogni caso, il diritto degli eredi di
chiedere una valutazione del patrimonio sociale sulla base della determinazione
fatta da uno o più terzi da eleggere di comune accordo tra gli eredi e gli
amministratori ovvero secondo quanto previsto dagli articoli 810 e seguenti del
codice di procedura civile. Gli eredi hanno anche diritto a vendere a terzi,
forniti dei requisiti di cui al terzo comma di questo articolo, la quota del
socio defunto, salvo che uno o più soci superstiti legalmente si impegnino ad
esercitare il diritto di prelazione sulla base di un valore determinato di
comune accordo e con le modalità di cui al comma che precede.
Art. 6
1.
Per ogni rapporto con la
società il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci.
Art. 7
1.
Le assemblee possono
essere convocate anche fuori della sede sociale, purchè in Italia.
2.
L’assemblea ordinaria
deve essere convocata almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla
chiusura dell’esercizio sociale.
Art. 8
1.
Il consiglio di
amministrazione convoca le assemblee mediante avviso contenente l’indicazione
del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da
trattare.
2.
L’avviso di convocazione
deve essere spedito mediante raccomandata a ciascun socio ed a ciascun membro
del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale almeno otto giorni
prima di quello fissato per l’adunanza (in caso di S.p.a.: l’avviso di
convocazione deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza).
Art. 9
1.
I soci non possono farsi
rappresentare in assemblea che da altri soci.
Art. 10
1.
Il presidente dell’assemblea
è designato dagli intervenuti. Nello stesso modo è designato il segretario.
Art. 11
1.
L’assemblea si
costituisce e delibera validamente a norma di legge.
2.
In mancanza di regolare
convocazione l’assemblea si reputa costituita quando è rappresentato l’intero
capitale sociale e sono intervenuti i componenti del consiglio di
amministrazione e del collegio sindacale, se previsto. Tuttavia in tale
ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli
argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
(Nota 1: Possono
prevedersi maggioranze diverse purchè superiori a quelle di legge, se da essa
consentita).
(Nota 2: Anche per la
srl può prevedersi la seconda convocazione assembleare mantenendo, però, le
stesse maggioranze costitutive e deliberative della prima convocazione).
consiglio di
amministrazione
Art. 12
1.
La società è
amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero dispari
di membri non inferiore a tre o da un amministratore unico.
2.
Gli amministratori
durano in carica per non più di tre anni e sono rieleggibili.
(Nota: Per la S.r.l. può
prevedersi che gli amministratori durino in carica per il periodo determinato
dall’assemblea ordinaria all’atto della loro nomina che può essere superiore al
triennio).
3.
Gli amministratori
devono essere soci.
Art. 13
1.
Al consiglio di
amministrazione spettano tutti i poteri per l’amministrazione e gestione della
società, senza limitazioni né distinzioni tra ordinaria e straordinaria
amministrazione.
(Nota: A norma dell’art.
2364, comma 1, n. 4, del codice civile possono riservarsi alla competenza
dell’assemblea alcuni poteri attinenti alla gestione della società).
Art. 14
1.
Il consiglio di amministrazione sceglie tra i
suoi membri il presidente ed eventualmente il vice presidente, se questi non
sono stati nominati dall’assemblea.
2.
Il consiglio di
amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi
membri, anche disgiuntamente, determinando i limiti della delega che in ogni
caso non può comprendere le attribuzioni non delegabili ai sensi dell’art. 2381
del codice civile.
Art. 15
1.
Il consiglio di
amministrazione è convocato dal suo presidente ed in mancanza, assenza o
impedimento, da chi ne fa le veci o dall’amministratore più anziano di età,
anche fuori dalla sede sociale purchè in Italia.
2.
Il consiglio di
amministrazione è convocato nei casi di legge e quando lo ritenga opportuno il
presidente o chi ne fa le veci e quando ne sia fatta richiesta da almeno…..amministratori.
3.
L’avviso di convocazione
contenente l’indicazione del luogo, giorno e ora dell’adunanza e l’elenco delle
materie da trattare deve essere spedito per raccomandata al domicilio di
ciascun amministratore e sindaco almeno otto giorni prima di quello fissato per
l’adunanza. Tale termine può essere ridotto a tre giorni se l’avviso è spedito
per telegramma.
4.
Per la validità delle
deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della
maggioranza degli amministratori in carica ed il voto favorevole della
maggioranza dei presenti.
Art. 16
1.
La rappresentanza della
società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio di
amministrazione e disgiuntamente, a ciascuno degli amministratori delegati nei
limiti e con le modalità previste dalla delega, o dall’amministratore unico.
2.
Il presidente del
consiglio di amministrazione, o in mancanza, assenza o impedimento, il vice
presidente, ha il potere di agire da solo e può nominare procuratori alle liti
ovvero procuratori per determinati atti ed operazioni o per categorie di atti
ed operazioni.
3.
Gli stessi poteri hanno
gli amministratori delegati nei limiti della delega conferita.
collegio sindacale
Art. 17
1.
Il collegio sindacale si
compone di tre membri effettivi, tra cui il presidente, oltre due sindaci
supplenti.
2.
Essi devono essere
nominati tra gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti o dei
ragionieri liberi professionisti. Il presidente deve essere anche iscritto nel
ruolo dei revisori dei conti. All’atto della nomina l’assemblea deve
determinare la retribuzione annua dei sindaci per l’intera durata del loro
ufficio.
esercizio sociale e
bilancio
ripartizioni degli utili
Art. 18
1.
L’esercizio sociale
termina il 31 dicembre di ogni anno.
2.
Il bilancio deve essere
certificato come prescritto dall’art. 78, comma 3, della legge 413 del 1991.
Art. 19
1.
Gli utili sociali, dopo
la riserva di cui all’art. 2428 del codice civile (un ventesimo) vanno
distribuiti tra i soci, in proporzione alla quota (ovvero alle azioni) da
ciascuno di essi posseduta, con l’osservanza di quanto disposto dagli articoli
2433 e 2433-bis del codice civile.
scioglimento della
societa’ e liquidazione
Art. 20
1.
Addivenendosi per
qualsiasi causa allo scioglimento della società, l’assemblea nominerà il
liquidatore ovvero i liquidatori, secondo le disposizioni di legge.
(Nota: E’ consentito
prevedere un regime di ripartizione degli utili non distribuiti, dopo aver
detratto il dieci per cento in favore del Fondo previdenziale degli
spedizionieri doganali).
disposizioni finali e
rinvio
Art. 21
1.
E’ obbligatorio e
vincolativo per i soci il dovere di fornire all’amministrazione finanziaria
ogni dato ed elemento in possesso della società, anche in deroga a contrarie
disposizioni statutarie o regolamentari.
Art. 22
1. Per quanto non espressamente previsto da
questo statuto si applica la disciplina di legge.
1 Decreto Legislativo 26 Aprile 1990 n° 105
2
Modificato
con
Legge
n. 427 del 29 Ottobre 1993 – art. 32 punto 7 – comma a). 3 abrogato dalla legge 25 luglio 2000, n. 213
4
Modificato con Legge n. 427 del 29 Ottobre 1993 – art. 32
punto 7 lett.b) 5 Abrogata dalla legge 25 luglio 2000, n. 213
6
Abrogato
dalla legge 16 luglio 1997, n. 230.
7
Modificato dal Decreto Leg.vo 26
aprile 1990, n. 105 (*) vedasi richiamo 2 della legge 22.12.196, n. 1612 8 Non applicabile conseguentemente alla legge 25 luglio 2000, n. 213
9
Abrogato a seguito legge 16 luglio 1997,n.230
10
Modificato dal Decreto 23 ottobre
1998, n.417 art. 1 lett. b).
11
Abrogati dal Decreto 23 ottobre 1998, n. 417 art. 1 lett. c).
12
Modificato dal Decreto 23 ottobre
1998, n. 417 art. 1 lett. d).
13
Modificato dal Decreto 23 ottobre
1998, n. 417 art. 1 lett. e). (*) vedasi richiamo 6 (Fondo Previdenziale) La misura della quota
annuale dovuta dagli iscritti all’albo nazionale degli spedizionieri doganali,
stabilita dall’art. 42, secondo comma, del decreto ministeriale in premessa, è
elevata da lire diecimila a lire diciottomila a decorrere dal 1° gennaio 1967.
(DPR 28 agosto 1967, n. 1126) Aumento della quota annuale
da Lit. 18.000 a Lit. 30.000
(DPR 4 giugno 1975, n. 439); aumento della quota annuale
da Lit. 30.000 a Lit. 50.000
(DPR 16 gennaio 1978, n. 48); aumento della quota annuale
da Lit. 50.000 a Lit. 100.000 (DPR 16 dicembre 1980, n. 992); aumento della quota annuale
da Lit. 100.000 a Lit. 200.000 (DPR 10 settembre 1984, n. 697); aumento della quota annuale
da Lit. 200.000 a Lit. 300.000 (Decreto Ministero Finanze 22 ottobre 1988); aumento della quota annuale
da Lit. 300.000 a Lit. 500.000 (Decreto Ministero Finanze 6 settembre 1991); aumento della quota annuale
da Lit. 500.000 a Lit. 700.000 (Decreto Ministero Finanze 24 dicembre 1998). 15 modificato dal DPR 28 agosto 1967, n. 1126. 16 Gli articoli dal 48 all’84 sono stati abrogati dalla legge 16 luglio 1997, n. 230. [1] Modificato con legge 8 maggio 1998, n. 146 [2] Abrogato con legge 8 maggio 1998, n. 146 [3] Abrogato con legge 8 maggio 1998, n. 146 [4] Modificato con legge 8 maggio 1998, n. 146 [5] Modificato con legge 8 maggio 1998, n. 146 [6] Modificato con legge 25 luglio 2000, n. 213 1 Modificato dalla legge 25 luglio 2000, n. 213 – art. 8
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