La legge dello Stato n. 1612 del 22 dicembre 1960, riconosce giuridicamente la professione di spedizioniere doganale, individuandone le competenze, gli obiettivi e gli ambiti di applicazione. Con questa legge vengono anche istituiti gli albi professionali, distribuiti secondo la compartimentazione delle Direzioni Doganali. Gli organi preposti alla tenuta degli albi sono i Consigli Compartimentali che curano inoltre la formazione e vigilano sul comportamento degli iscritti. Viene istituito, quale organo superiore di coordinamento e di controllo,  il Consiglio Nazionale che tiene l'albo nazionale e regola i conflitti di competenza dei Consigli compartimentali.

 

 

 

 

 

1 - LEGGE 22 DICEMBRE 1960, N. 1612

(e successive integrazioni)

 

 

 Riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale ed istituzione degli albi e del fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali.

 

 

La  Camera dei deputati ed il Senato della repubblica hanno approvato;

 

 

 

Il Presidente della Repubblica

Promulga 

 

 

la seguente legge:

 

TITOLO  I

Oggetto della professione

 

Art.  1

 

            L'attività degli spedizionieri doganali accreditati presso le dogane della Repubblica a norma della legislazione vigente viene, a tutti gli effetti giuridici, riconosciuta quale professione qualificata avente per oggetto le materie: fiscale, merceologica, valutaria, e quant'altro si riferisce al campo doganale.

 

 

 

TITOLO  II

 

Titolo ed esercizio Professionale

 

 

Art. 2

 

 

            Il titolo professionale di spedizioniere doganale spetta a coloro i quali abbiano ottenuto la nomina  come tali, a norma della legislazione vigente.

 

            La nomina a spedizioniere doganale dà diritto alla iscrizione nell'apposito albo professionale.  Tale iscrizione è obbligatoria per poter esercitare  la professione di spedizioniere doganale.

 

            Lo spedizioniere doganale ha l'obbligo del segreto professionale.  Tale obbligo non sussiste nei confronti  degli organi doganali.

 

 

Art.  3

 

 

            Lo spedizioniere doganale, non può, senza giustificato motivo, rifiutare il proprio ufficio. 

 

            Il Consiglio dell'albo compartimentale delegherà, a turno fra gli iscritti, uno o più spedizionieri doganali accreditati presso le dogane perché prestino gratuitamente la loro opera nei casi di  operazioni doganali per conto di persone sprovviste di mezzi, di operai rimpatriati, di profughi e simili.

 

 

TITOLO  III

 

Albi   Professionali

 

 

Art.  4  

 

            Nelle sedi delle Direzioni Compartimentali delle Dogane e II.II 1 è istituito l'albo  compartimentale degli spedizionieri doganali accreditati presso le dogane.

 

            L'albo nazionale risulta dall'insieme degli albi  compartimentali.  Esso è formato a cura del Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali e viene da questo depositato e  tenuto  aggiornato presso il Ministero delle Finanze.

 

 

Art.  5

 

            L'iscrizione all'albo compartimentale viene effettuata a richiesta degli interessati previo pagamento della tassa di concessione governativa di cui al n. 202 della tabella allegato A al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica  20 marzo 1953,  n. 112.

 

 

Art.  6

 

            Gli iscritti all'albo nazionale debbono corrispondere una quota annua necessaria a fronteggiare le spese di istituzione, tenuta ed aggiornamento degli albi professionali.

 

            Un  regolamento  fisserà la misura  delle quote e le  modalità  per la gestione amministrativa.

 

Art.  7

 

            L'iscrizione all'albo vincola lo spedizioniere doganale a non esercitare alcuna altra professione all'infuori di quella di esperto o perito in materia o settori di competenza classificati e riconosciuti dalle Camere di commercio, industria e agricoltura, di spedizionieri, ai sensi dell'art. 1737 del Codice civile, e di vettore.

 

 

 

 

 

 

TITOLO  IV

 

 

Disciplina  della  Professione

 

I  Consigli  compartimentali

 

 

Art.  8

 

            Nella  sede di ogni  Direzione  compartimentale è istituito un Consiglio compartimentale degli spedizionieri doganali iscritti all’albo compartimentale. I componenti di tale Consiglio sono in numero di tre se gli iscritti accreditati presso le dogane facenti parte della Direzione compartimentale sono meno di cento;  di cinque se sono da cento a trecento;  di sette se superano i trecento.

 

 

Art.  9

 

         I  Consigli  compartimentali:

 

         a)   curano la formazione e la tenuta dell'albo compartimentale;

 

         b)   vigilano sul comportamento degli iscritti;

 

         c) danno  pareri nei  casi  di  contestazioni  sorte  nella  liquidazione degli onorari professionali e, a richiesta degli interessati, intervengono per conciliare le contestazioni sorte fra spedizionieri doganali ovvero fra questi e i loro mandanti;

 

         d)  nel caso  di  morte o di cancellazione  dall'albo  di spedizioniere doganale iscritto, curano, a richiesta ed a spese di chi vi abbia interesse, l'espletamento del mandato affidato allo spedizioniere doganale defunto o cancellato dall'albo.

 

 

Art. 10

 

         I  Consigli compartimentali sono eletti a scrutinio segreto dagli iscritti nell'albo delle rispettive Direzioni compartimentali,  durano in carica due anni e sono presieduti da un componente eletto tra i membri stessi.. 2 I componenti sono rieleggibili.

 

 

 

Art. 11 3

 

        

 

 

 

 

Art.  12

 

         Il Consiglio compartimentale, anche su richiesta dell'Amministrazione delle dogane, può adottare nei confronti degli iscritti all'albo i seguenti provvedimenti :

 

         a)   il richiamo;

         

         b)   l'ammonizione;

 

         c)   la censura;

 

         d)   la sospensione temporanea dall'albo

 

         e)   la cancellazione dall'albo;

 

         f )   la radiazione dall'albo.

 

         La cancellazione dall'albo è pronunciata d'ufficio negli accertati casi di incompatibilità di cui all'art.  7 e nei casi di revoca della nomina a spedizioniere doganale in seguito a sentenza dell'Autorità giudiziaria passata in giudicato, nonché nei casi di annullamento della patente, previsti dalle norme doganali.

 

         La radiazione è pronunciata,  previa istruttoria e con motivazione, nei confronti di spedizionieri doganali che si rendano colpevoli di grave indisciplina verso l'ordinamento professionale od esercitino la professione in maniera da nuocere grandemente al decoro ed al prestigio dell'intera categoria professionale.

 

         Contro  tali  provvedimenti  gli  interessati  possono  presentare  ricorso  al  Consiglio nazionale entro il termine di  quindici giorni  dalla notifica del provvedimento.  Il ricorso ha effetto sospensivo.

 

 

 

Il  Consiglio  nazionale

 

 

Art.  13

 

         E'  costituito, con sede in Roma,  il Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali.  Tale  Consiglio è composto di nove membri nominati a scrutinio segreto dai componenti dei Consigli  compartimentali, ed è presieduto da un componente eletto tra i membri stessi. 4

 

            Il Consiglio nazionale  dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti

 

 

Art.  14

 

         Il  Consiglio  nazionale :

 

a)        provvede alla formazione dell'albo nazionale degli spedizionieri doganali  ed al suo deposito ed aggiornamento presso il Ministero delle Finanze;

 

         b)    decide sui conflitti di competenza fra i Consigli compartimentali;

 

         c)    decide sui ricorsi ad esso proposti a norma dell'art.  12;

 

            d) 5     

 

         e)    interviene  presso le  Amministrazioni centrali dello Stato per questioni inerenti la regolamentazione e l'attuazione della presente legge.

 

TITOLO  V

 

Fondo  Previdenziale

 

Art.  15 6

 

 

TITOLO  VI

 

Disposizioni  Finali

 

Art.  16

 

 

            Le norme per l'applicazione  della presente legge e per la gestione e l'amministrazione del fondo di cui all'art. 15 saranno fissate con apposito regolamento approvato dal Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

 

            La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

 

Data a Roma, addì 22 dicembre 1960

 

GRONCHI

 

 

FANFANI – TRABUCCHI – COLOMBO

                                                                                                                             GONELLA – SULLO

 

 

Visto il Guardasigilli: GONELLA

 

2 - DECRETO MINISTERIALE 10 MARZO 1964.

 

Norme di applicazione della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, concernente il riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale e la istituzione degli albi e del Fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali.

 

Il Ministero per le Finanze

di concerto con

il Ministero per il Lavoro e la Previdenza Sociale

 

Vista la legge 22 dicembre 1960, n. 1612, concernente il riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale e la istituzione degli albi e del fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali;

ritenuta la necessità di emanare le norme di applicazione della citata legge, ai sensi degli articoli 6 e 16 della legge stessa;

udito il parere del Consiglio di Stato;

 

Decreta:

 

Articolo unico

 

Sono approvate le unite norme di applicazione della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, concernente il riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale e la istituzione degli albi e del fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 10 marzo 1964.

 

Il Ministro per le Finanze

TREMELLONI

 

Il Ministro  per il lavoro e la previdenza sociale

                            BOSCO

 


 

Norme di applicazione della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, concernente il riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale e la istituzione degli albi e del fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali.

 

 

PARTE I

 

L’ordinamento della Professione

 

Capo I

 

Disposizioni Generali

 

Art. 1

 

Sono soggette alle presenti norme le persone fisiche che siano in possesso della patente di spedizioniere doganale rilasciata a norma della legislazione doganale vigente.

 

Art. 2

 

Coloro i quali, avendone i requisiti, intendano esercitare la professione di spedizioniere doganale, riconosciuta dall’art. 1 della legge, devono essere iscritti negli Albi professionali, istituiti nelle sedi delle Direzioni Compartimentali  di ispezione.

 

Gli spedizionieri doganali iscritti negli albi compartimentali sono iscritti anche nell’albo nazionale, costituito dall’insieme degli albi compartimentali e depositato presso il Ministero delle finanze, Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette.7

 

Art. 3

 

Lo spedizioniere doganale iscritto all’albo non può esercitare altre attività, sia libere che vincolate a rapporto di impiego, non rientranti nell’ambito di quelle indicate all’articolo 7 della legge.

 

Capo II

 

I Consigli Compartimentali

 

Art. 4

 

 

Ciascun Consiglio Compartimentale , costituito a norma dell’art. 8 della legge, è presieduto da un componente eletto tra i membri stessi. (*)

 

Il Consiglio Compartimentale, nella seduta di insediamento, elegge, nel suo seno, il vice presidente e il tesoriere. Nomina altresì il Segretario, anche fra persone estranee al Consiglio e non iscritte all’Albo.

 

Il Presidente convoca il Consiglio almeno ogni due mesi ed ogni volta che ne sia fatta richiesta da due o più componenti.

 

Il vice presidente presiede le adunanze del Consiglio in caso di assenza o di impedimento del presidente.

 

Per la validità delle adunanze del Consiglio, occorre la partecipazione di almeno la metà più uno dei componenti, ivi compreso il presidente dell’adunanza, nonché la presenza del revisore compartimentale di cui al successivo articolo 47.

 

Le deliberazioni sono adottate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti aventi diritto al voto.

 

Nel caso di parità di voti, prevale quello del presidente dell’adunanza.

 

Il verbale delle adunanze è sottoscritto dal segretario, che lo redige, e dal presidente. Il Segretario, che sia estraneo al Consiglio, ed il revisore non hanno diritto al voto.

 

Le deliberazioni del Consiglio sono eseguite dal presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente.

 

Il segretario, sotto la responsabilità del vice presidente, provvede agli adempimenti amministrativi inerenti alla tenuta dell’albo.

 

Il tesoriere ha la custodia e la gestione dei fondi e redige il conto consuntivo.

 

 

Art. 5

 

Oltre alle attribuzioni espressamente demandategli dalla legge, il Consiglio compartimentale svolge le seguenti attività:

 

a)       vigila per la osservanza della legge professionale  e di tutte le altre disposizioni che hanno rapporto con la professione;

 

b)       raccoglie, a mezzo dei Comitati di cui al successivo art. 16, tutti gli elementi utili ai fini delle deliberazioni previste dall’art. 11, comma primo, della legge, concernenti le proposte al Consiglio nazionale circa i corrispettivi per le prestazioni professionali da praticarsi nei confronti dei proprietari delle merci assistiti o rappresentati; 8

 

c)       stabilisce l’eventuale compenso  da attribuire al segretario del Consiglio stesso;

d)       esamina ed approva, entro il 31 marzo di ogni anno il conto consuntivo;

e)       9

 

 

 

 

 

Art. 6

 

I Consiglieri che, senza giustificati motivi, non intervengono per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio decadono dalla carica.

Decadono altresì dalla carica i consiglieri nei confronti dei quali sia adottato, in via definitiva, uno dei provvedimenti previsti dall’art. 12, comma primo, lettere c), d), e) ed f) della legge.

 

 

 

Art. 7

 

Ai consiglieri non residenti nella località sede della Direzione Compartimentale d’ispezione compete, per le riunioni ordinarie e straordinarie del Consiglio compartimentale, il rimborso delle spese di viaggio e di quelle di soggiorno.

 

Art. 8

 

 

L’elezione dei membri dei Consigli compartimentali, è indetta, entro i trenta giorni precedenti la scadenza del biennio, a cura del Consiglio nazionale. Alle elezioni per i singoli Consigli prendono parte gli iscritti nei rispettivi albi compartimentali, ai quali è data comunicazione mediante affissione di apposito avviso negli uffici dei Consigli compartimentali e negli uffici doganali.

Non sono ammessi al voto gli iscritti ai quali nel corso dell’anno sia stata inflitta, in via definitiva, una delle sanzioni previste dall'’art. 12, comma primo, lettere c) e d) della legge.

 

Tutti gli spedizionieri doganali ammessi al voto sono anche eleggibili.

 

L’elezione si effettua con voto diretto e segreto, mediante l’uso di scheda predisposta dal Consiglio nazionale. Non è ammesso il voto per delega.

 

Le operazioni di voto si effettuano presso le sedi dei singoli Consigli compartimentali e con le modalità fissate dal Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali.10 L’elettore non può votare in Circoscrizione diversa da quella nella quale è compresa la dogana ove è accreditato. Egli può però attribuire il proprio voto a qualsiasi spedizioniere eleggibile iscritto nell’Albo compartimentale, anche se operante presso dogana di altra circoscrizione compresa nel compartimento.

 

 

 

Artt. 9, 10, 11, 12 e 13 11

 

 

 

Art. 14

 

Non si può fare parte contemporaneamente di un Consiglio compartimentale e del Consiglio nazionale. In mancanza di espressa opzione entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, si presume la rinuncia alla carica di consigliere compartimentale.

 

 

Art. 15

 

In caso di decadenza, dimissioni, rinuncia o cessazione della carica per altre cause, di consiglieri eletti, subentrano gli iscritti all’albo che nelle ultime elezioni per il Consiglio Compartimentale abbiano riportato il maggior numero di voti validi fra i candidati non eletti e, in mancanza di questi, si procede, con le stesse modalità stabilite dal Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali 12 ad elezioni suppletive per il numero dei consiglieri necessari all’integrazione del Consiglio. I consiglieri che subentrano rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio

 

 

Art. 16

 

 

In ciascuna località sede di direzione di circoscrizione doganale  o di dogana internazionale, è istituito un “Comitato di spedizionieri doganali” con il compito di fornire al competente Consiglio compartimentale tutti gli elementi utili  per gli adempimenti previsti al precedente art. 5, lettera b).

 

Il Comitato di cui al precedente comma è formato da un numero di spedizionieri, accreditati presso le dogane comprese  nella circoscrizione, non superiore a cinque.

 

L’elezione dei membri del Comitato è indetta dal Consiglio compartimentale, nella seduta di insediamento, mediante convocazione, presso la sede di ciascun Consiglio compartimentale, 13 delle assemblee degli spedizionieri doganali iscritti all’albo e accreditati presso le dogane della circoscrizione.

 

Nel giorno fissato per l’elezione, qualora il numero degli spedizionieri presenti non raggiunga la metà più uno di quello degli spedizionieri che possono prendere parte alla votazione, l’assemblea è rinviata di due ore, trascorse le quali è valida, qualunque sia il numero dei presenti.

 

L’assemblea, con decisione adottata a maggioranza, elegge il presidente ed il segretario dell’adunanza, determina il numero dei membri del Comitato da eleggere e procede all’elezione dei membri stessi.

 

Delle operazioni viene redatto apposito verbale, che firmato dal presidente e dal segretario dell’adunanza, deve essere inoltrato lo stesso giorno al competente Consiglio Compartimentale.

 

I membri dei Comitati durano in carica fino allo scioglimento dei rispettivi Consigli compartimentali e sono rieleggibili.

 

 

Capo III

 

Il Consiglio Nazionale

 

Art. 17

 

Il Consiglio Nazionale, nella seduta di insediamento, elegge nel suo seno, il Presidente, il vice presidente e la Giunta Esecutiva. Nomina altresì il segretario, anche fra persone estranee al Consiglio e non iscritte all’albo.

 

Il Presidente convoca il Consiglio almeno ogni quattro mesi ed ogni volta che ne sia fatta richiesta da tre o più componenti.

 

Per la validità delle adunanze del Consiglio, occorre la partecipazione di almeno sei componenti, ivi compreso il presidente dell’adunanza e la presenza di almeno due componenti del Collegio dei revisori di cui al successivo art. 47.

 

Le deliberazioni sono adottate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti aventi diritto al voto.

 

Nel caso di parità di voti, prevale quello del presidente dell’adunanza.

 

Il verbale delle adunanze è sottoscritto dal segretario, che lo redige, e dal presidente. Il segretario, che sia estraneo al Consiglio, ed i revisori non hanno diritto al voto.

 

Il segretario, sotto la responsabilità della Giunta esecutiva, provvede altresì agli adempimenti amministrativi inerenti alla tenuta dell’albo.

 

Art. 18

 

Oltre alle attribuzioni espressamente demandategli dalla legge, il Consiglio Nazionale svolge le seguenti attività:

 

a)       promuove e favorisce le iniziative intese al miglioramento e al perfezionamento professionale;

b)       da parere, quando ne è richiesto, su tutte le questioni che interessano la professione;

c)       vigila sul  regolare funzionamento dei Consigli compartimentali;

d)       stabilisce i criteri di massima cui devono informarsi i Consigli compartimentali per l’applicazione del secondo comma dell’art. 3 della legge;

e)       stabilisce le modalità per la trattazione dei ricorsi;

f)        decide sui ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli compartimentali in materia di iscrizione negli albi,

g)       decide sulle domande di riammissione negli albi degli spedizionieri doganali cancellati o radiati;

h)       approva, prima delle elezioni per il rinnovo dei Consigli compartimentali e del Consiglio nazionale, i modelli per le schede di votazione;

i)         stabilisce la misura dei diritti di segreteria per il rilascio di certificati e di attestazioni, anche relativi a materia di competenza dei Consigli Compartimentali;

l)   stabilisce i criteri e le modalità da seguire per il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno             spettante ai membri del Consiglio Nazionale, dei Consigli Compartimentali e del Collegio dei revisori di cui al successivo art. 47, per le convocazioni e le riunioni in località diverse dalla loro residenza;

m) stabilisce il compenso da attribuire alle persone estranee dall’albo che prestano la loro opera per la formazione e la tenuta dell’albo stesso nonché per il funzionamento del Consiglio Nazionale e dei Consigli compartimentali;

n)       esamina ed approva, entro il 15 ottobre e il 31 marzo di ogni anno, rispettivamente il bilancio preventivo e quello consuntivo;

o)       (*)

Le deliberazioni del Consiglio nazionale sono atti definitivi.

 

 

Art. 19

 

La Giunta esecutiva è presieduta dal vice presidente del Consiglio nazionale ed è composta di quattro membri, uno dei quali con funzione di tesoriere. Essa esegue le deliberazioni del Consiglio, provvede alla gestione dei fondi e redige i bilanci preventivo e consuntivo, da sottoporre al Consiglio stesso rispettivamente entro il 15 ottobre e il 31 marzo di ogni anno.

 

Art. 20

 

I consiglieri che, senza giustificati motivi, non intervengono per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio decadono dalla carica.

Decadono altresì dalla carica i consiglieri nei confronti dei quali sia adottato, in via definitiva, uno dei provvedimenti previsti dall’art. 12, comma primo, lettere c), d), e) ed f), della legge.

 

Art. 21

 

Ai membri del Consiglio Nazionale ed a quelli del Collegio dei revisori di cui al successivo art. 47, non residenti in Roma, compete, per le riunioni ordinarie e straordinarie di detti organi e della Giunta esecutiva, il rimborso delle spese di viaggio e di quelle di soggiorno.

 

Art. 22

 

L’elezione dei membri del Consiglio nazionale è indetta dal Consiglio uscente entro i trenta giorni precedenti la scadenza del triennio. Alle votazioni prendono parte i soli componenti elettivi dei Consigli Compartimentali, i quali devono essere convocati in Roma per il giorno precedente a quello stabilito per l’elezione. Ai consiglieri intervenuti, non residenti in Roma, compete il rimborso delle spese di viaggio e di quelle di soggiorno.

 

Tutti gli spedizionieri doganali iscritti nell’albo nazionale da almeno dieci anni sono eleggibili, eccetto quelli ai quali nel corso dell’anno sia stata inflitta, in via definitiva, una delle sanzioni previste dall’art. 12, comma primo lettera c) e d) della legge.

 

La Giunta esecutiva del Consiglio Nazionale predispone le schede per la votazione e compila l’elenco dei consiglieri compartimentali che devono prender parte alla votazione stessa nonché la lista, in ordine alfabetico, degli spedizionieri doganali eleggibili, contenente, in corrispondenza di ciascun nominativo, l’indicazione dell’anzianità d’iscrizione all’albo e della data di nascita. Le schede, l’elenco e la lista devono essere approntati entro il giorno precedente a quello stabilito per l’elezione e debbono essere consegnati al presidente dell’ufficio elettorale centrale di cui al successivo art. 23.

 

Art. 23

 

Il giorno precedente a quello dell’elezione, nell’ora stabilita per la convocazione, nei locali appositamente approntati, si riunisce in Roma l’assemblea dei consiglieri compartimentali elettori, presieduta dal consigliere più anziano di età fra i presenti. Qualora il numero dei consiglieri compartimentali presenti non raggiunga la metà più uno di quelli che devono prendere parte alla votazione, l’assemblea è rinviata di due ore, trascorse le quali è valida, qualunque sia il numero dei presenti.

 

L’assemblea elegge, nel suo seno, l’ufficio elettorale centrale composto di un presidente e di quattro membri e quindi si scioglie. Uno dei consiglieri, con mansioni di segretario, redige il verbale dell’assemblea.

 

Il presidente dell’ufficio elettorale prende in consegna dalla Giunta esecutiva del Consiglio Nazionale uscente le schede per la votazione, l’elenco dei consiglieri compartimentali elettori e la lista degli spedizionieri doganali eleggibili.

 

L’ufficio elettorale autentica le schede con la firma del presidente e di due membri e compila un verbale, in duplice esemplare, sottoscritto da tutti i componenti dell’ufficio, contenente le seguenti indicazioni:

 

a)       i nominativi dei componenti l’ufficio elettorale;

b)       la dichiarazione dell’avvenuta constatazione del numero degli elettori;

c)       il numero delle schede ricevute e di quelle autenticate.

 

Un esemplare del verbale deve essere immediatamente inviato alla Giunta esecutiva del Consiglio nazionale uscente.

 

Art. 24

 

Il giorno fissato per la votazione, l’ufficio elettorale si costituisce in seggio elettorale, che resta aperto dalle ore 9 alle ore 16 ininterrottamente per consentire ai consiglieri compartimentali elettori di esprimere il voto. I membri dell’ufficio elettorale assumono la funzione di scrutatori. Nel locale deve essere disponibile, per la consultazione, la lista degli spedizionieri doganali eleggibili.

 

L’elezione si effettua con voto diretto e segreto. Non è ammesso il voto per delega.

 

Il presidente del seggio o uno scrutatore da lui all’uopo designato accerta l’identità di ciascun elettore e gli consegna la scheda. L’elettore, ritirata la scheda appone la propria firma in corrispondenza del suo nominativo nell’elenco dei consiglieri compartimentali elettori e, dopo aver espresso il voto in segreto con le modalità indicate al precedente art. 10, comma terzo, riconsegna la scheda chiusa al presidente del seggio o allo scrutatore designato.

 

Co la stessa procedura esprimono il voto i componenti del seggio elettorale.

 

Art. 25

 

Ultimata la votazione, il seggio elettorale procede immediatamente, in seduta pubblica, all’accertamento della corrispondenza numerica fra le schede e i votanti, all’apertura delle schede e, con le modalità indicate al precedente art. 12, comma primo, allo scrutinio dei voti. Infine, tenuto conto del numero dei voti riportati da ciascun nominativo votato, il presidente proclama gli eletti.

 

Delle operazioni suddette viene redatto un verbale in duplice esemplare, uno dei quali deve essere consegnato al direttore generale delle dogane e delle imposte indirette. Nel verbale devono essere indicati:

 

a)       il numero dei consiglieri compartimentali iscritti nell’elenco degli elettori e quello dei votanti;

b)       il numero delle schede dichiarate nulle;

c)       i nominativi dei candidati votati e il numero dei voti validi da ciascun riportati;

d)       i nominativi dei candidati eletti.

Contro i risultati delle elezioni, gli interessati possono proporre ricorso, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla avvenuta proclamazione degli eletti, al Ministro per le finanze, che decide con provvedimento definitivo. Il ricorso non sospende gli effetti della votazione.

 

Art. 26

 

Il Presidente del Consiglio nazionale uscente convoca i Consiglieri eletti per l’insediamento del nuovo Consiglio nazionale.

 

Fino all’insediamento del nuovo Consiglio, rimane in carica il Consiglio uscente.

 

Art. 27

 

In caso di elezione al Consiglio nazionale di consiglieri compartimentali, si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 14.

 

Art. 28

 

In caso di decadenza, dimissioni, rinuncia, o cessazione dalla carica per altre cause, di consiglieri nazionali eletti, subentrano gli iscritti nell’albo nazionale che nell’ultima elezione  per il Consiglio Nazionale abbiano riportato il maggior numero di voti validi fra i candidati non eletti e, in mancanza di questi, si procede, con le stesse modalità stabilite coi precedenti articoli del presente capo, ad elezioni suppletive per il numero dei consiglieri necessari all’integrazione del Consiglio. I consiglieri che subentrano rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio.

 

Capo IV

 

Gli albi professionali

 

Art. 29

 

Per la formazione degli albi professionali compartimentali, di cui al precedente art. 2, sono usati registri numerati progressivamente in ogni pagina. Prima dell’uso, ciascun registro è vidimato in ogni foglio dal Direttore compartimentale d’ispezione il quale deve dichiarare, nell’ultima pagina, il numero dei fogli che compongono il registro stesso.

 

I registri compilati per uno stesso albo compartimentale devono essere numerati progressivamente e sono custoditi presso la Direzione compartimentale d’ispezione.

 

L’iscrizione dei nominativi nell’albo compartimentale è effettuata in base alla data di accoglimento delle relative domande. In caso di più domande accolte lo stesso giorno, l’iscrizione è disposta in ordine alfabetico.

 

Il numero d’ordine assegnato a ciascun nominativo costituisce il numero d’iscrizione nell’albo. La data di iscrizione costituisce l’anzianità.

 

Per ciascun iscritto, oltre al numero d’ordine, al cognome e al nome, devono essere indicati il luogo e la data di nascita, l’indirizzo, la data d’iscrizione, gli estremi della patente di spedizioniere doganale, nonché la dogana presso la quale l’iscritto è accreditato.

 

Art. 30

 

Per ottenere l’iscrizione negli albi compartimentali, gli interessati devono presentare domanda in carta legale al Consiglio compartimentale istituito nella sede della Direzione  compartimentale d’ispezione nel cui territorio è compresa la dogana presso la quale sono accreditati.

 

Alla domanda, integrata con i dati anagrafici e il domicilio del richiedente, devono essere allegati:

 

a)       la patente valida di spedizioniere doganale, rilasciata dagli organi dell’Amministrazione finanziaria;

b)       il certificato generale del casellario giudiziario e il certificato di buona condotta, di data non anteriore a tre mesi di quella della presentazione della domanda stessa;

c)       la ricevuta di versamento della tassa di concessione governativa, di cui all’art. 5 della legge;

d)       la ricevuta di versamento in conto corrente postale della quota annuale di cui all’art. 6 della legge.

 

Nella domanda l’interessato deve espressamente dichiarare, sotto la propria responsabilità, se presti opera subordinata e se esercita una attività incompatibile, ai sensi dell’art. 7 della legge, con la professione di spedizioniere doganale.

 

Art. 31

 

Il Consiglio Compartimentale deve provvedere, con deliberazione motivata, nel termine di sessanta giorni dalla data della presentazione della domanda di iscrizione.

 

La deliberazione deve essere comunicata, entro quindici giorni, all’interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nella comunicazione, in caso di accoglimento della domanda, devono essere indicati il numero di iscrizione assegnato e l’anzianità attribuita, e, in caso di rigetto, deve essere riportata la motivazione.

 

Contro la deliberazione adottata dal Consiglio compartimentale sulla domanda di iscrizione, l’interessato può presentare ricorso al Consiglio nazionale nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

 

Se il Consiglio compartimentale non provvede sulla domanda nel termine di cui al primo comma, l’interessato può, nei successivi trenta giorni, presentare ricorso al Consiglio nazionale, il quale, presa visione degli atti in possesso del Consiglio compartimentale, decide nel merito dell’iscrizione. In tal caso, se la domanda è accolta, l’anzianità di iscrizione del ricorrente prende data dal giorno in cui è scaduto il termine indicato al primo comma.

 

Qualora il Consiglio nazionale non abbia deciso in merito ai ricorsi di cui ai precedenti commi terzo e quarto nel termine di centoventi giorni dalla loro presentazione, l’omessa decisione può essere fatta constare al Consiglio stesso dall’interessato mediante diffida notificata a mezzo di ufficiale giudiziario. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla notificazione della diffida senza che il Consiglio si sia pronunciato, il ricorso s’intende respinto.

 

Art. 32

 

Lo spedizioniere doganale non può essere iscritto contemporaneamente in più albi compartimentali.

 

 

 

 

 

Art. 33

 

Lo spedizioniere doganale che ottiene il trasferimento della patente presso una dogana compresa nel territorio di altra Direzione compartimentale di ispezione viene iscritto, ferma restando l’anzianità d’iscrizione posseduta, nell’albo compartimentale della nuova sede, previa cancellazione da quello di provenienza e trasmissione dei relativi atti, integrati dall’attestazione circa l’avvenuto pagamento della quota annuale di cui all’art. 6 della legge.

 

Art. 34

 

Oltre che nei casi di trasferimento e in quelli previsti dall’art. 12, comma secondo, della legge, lo spedizioniere doganale è cancellato dall’albo per sua richiesta espressa, per morte, per mancato rinnovo della patente nonché per morosità nel pagamento della quota annuale protratta per oltre due anni.

 

Salvo il caso previsto al precedente art. 33, lo spedizioniere cancellato dall’albo può esservi riammesso con deliberazione del Consiglio nazionale, semprechè siano venute a cessare le cause che determinarono la cancellazione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai precedenti artt. 30 e 31, ultimo comma.

Art. 35

 

La sospensione temporanea dall’albo comporta la detrazione dell’anzianità di iscrizione del periodo corrispondente alla durata della sospensione stessa. Tuttavia, qualora la sospensione sia stata disposta per il mancato versamento della quota annuale di cui all’art. 6 della legge, si prescinde dalla detrazione, semprechè l’interessato abbia provveduto a regolarizzare la sua posizione ai fini del pagamento predetto.

 

Lo spedizioniere doganale il quale, dopo la cancellazione o la radiazione dall’albo, ottenga di esservi riammesso, consegue l’anzianità derivante dalla prima iscrizione, dedotta la durata dell’interruzione.

 

Le detrazioni di cui ai precedenti commi non vengono operate quando sia riconosciuta la insussistenza dei fatti che motivarono la sospensione, la cancellazione o la radiazione.

 

Art. 36

 

Le variazioni apportate negli albi compartimentali a seguito della registrazione di iscrizioni, riammissioni, cancellazioni o radiazioni entro dieci giorni devono essere comunicate, a cura dei rispettivi Consigli compartimentali, al Consiglio nazionale, ai fini dell’applicazione dell’art. 4 comma secondo, della legge. Nella comunicazione devono essere indicati, per ciascun nominativo, i dati di cui al precedente art. 29 comma quinto.

Devono essere altresì comunicati al Consiglio nazionale i provvedimenti di sospensione dagli Albi che comportino detrazioni di anzianità.

 

Art. 37

 

 

Per la formazione dell’albo professionale nazionale, di cui al precedente art. 2, sono usati registri numerati progressivamente in ogni pagina. Prima dell’uso ciascun registro è vidimato in ogni foglio dal Presidente del Consiglio Nazionale il quale deve dichiarare, nell’ultima pagina, il numero dei fogli che compongono il registro stesso. I registri devono essere numerati progressivamente.

 

L’albo nazionale è formato dal Consiglio nazionale ed è da questo depositato e tenuto aggiornato presso il Ministero delle finanze – Dipartimento delle dogane e  delle imposte indirette.

 

 

L’albo nazionale è diviso in sezioni, ciascuna costituita da un albo compartimentale. I nominativi sono inseriti nelle singole sezioni in base alle indicazioni dei Consigli compartimentali, nello stesso ordine in cui sono iscritti nei rispettivi albi compartimentali. Relativamente a ciascun nominativo, devono essere indicati tutti i dati di cui al precedente art. 29, comma quinto.

 

 

Capo V

 

Provvedimenti disciplinari

 

Art. 38

 

 

Lo spedizioniere che, a norma delle vigenti disposizioni, incorra nella sospensione dalle operazioni doganali o che comunque leda gli interessi e il prestigio dell’Amministrazione o che si renda colpevole di indisciplina verso l’ordinamento professionale o di abusi o di mancanze nell’esercizio della professione o di fatti  non conformi al decoro e al prestigio della categoria professionale ovvero di violazione degli obblighi previsti dagli articoli 3, 6, comma primo, 11, comma secondo, e 15 della legge è sottoposto dal Consiglio compartimentale a procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare, oltre che d’iniziativa del Consiglio medesimo, può essere promosso a richiesta degli organi dell’amministrazione delle dogane.

 

 

Art. 39

 

 

L’istruttoria del procedimento disciplinare viene eseguita da un membro del Consiglio compartimentale incaricato dal Consiglio stesso.

 

Il consigliere istruttore, sulla base degli elementi raccolti, compila una relazione per il Consiglio, il quale, esaminati gli atti, delibera in merito, con provvedimento motivato.

 

Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza che allo spedizioniere interessato siano stati contestati per iscritto gli addebiti e sia stato rivolto invito a comparire dinanzi al Consiglio con l’assegnazione di un termine non inferiore a dieci giorni per essere sentito.

 

 

Art. 40

 

 

Il Consiglio compartimentale può adottare i seguenti provvedimenti a carico dello spedizioniere doganale sottoposto a procedimento disciplinare:

 

a)       il richiamo, per lieve trasgressione nell’esercizio della attività professionale;

b)       l’ammonizione, per reiterate lievi trasgressioni nell’esercizio dell’attività professionale;

c)       la censura, per gravi trasgressioni nell’esercizio della attività professionale non rientranti nei casi di cui alle successive lettere d) ed e), nonché per violazione degli obblighi previsti dall’art. 3 e dall’art. 15 della legge. Lo spedizioniere doganale che sia incorso per due volte nella censura è passibile della sanzione di cui alla successiva lettera d), qualora nel triennio si renda ancora colpevole di una delle infrazioni predette;

d)       la sospensione temporanea dall’albo, nei casi di sospensione dalle operazioni doganali previsti dalle vigenti disposizioni e nei casi di mancato versamento della quota annuale di cui all’art. 6 della legge, nonché nell’ipotesi contemplata all’ultima parte della precedente lettera c).

La sospensione temporanea dall’albo è inflitta per un periodo da un mese ad un anno; tuttavia non può essere revocata fino a quando non venga a cessare la causa che la aveva determinata, salvo, per i casi di morosità, gli effetti di cui al precedente art. 34. Lo spedizioniere doganale che, dopo essere incorso per due volte nella sospensione temporanea, si renda ancora responsabile, nel quinquennio, di una delle infrazioni predette, è considerato colpevole di grave indisciplina verso l’ordinamento professionale, ed è quindi passibile della sanzione di cui alla successiva lettera e);

e)       la radiazione dall’albo, nei casi previsti dall’art. 12, comma terzo, della legge, compresa l’ipotesi contemplata all’ultima parte della precedente lettera d). Lo spedizioniere radiato può essere riammesso nell’albo, con deliberazione del Consiglio nazionale, purchè siano trascorsi almeno cinque anni dal provvedimento di radiazione; si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai precedenti artt. 30 e 31, ultimo comma.

 

Il richiamo, consiste in un avvertimento accompagnato dalla esortazione a non ricadere nella trasgressione rilevata; l’ammonizione in un rimprovero accompagnato da una diffida; la censura in una dichiarazione di biasimo.

 

 

 

Art. 41

 

I provvedimenti adottati dai Consigli compartimentali in materia disciplinare devono essere comunicati all’interessato e alla dogana presso la quale egli è accreditato entro trenta giorni dalla relativa deliberazione. In caso di irreperibilità, la comunicazione all’interessato è effettuata mediante affissione di copia del provvedimento nella sede del Consiglio compartimentale e della dogana presso la quale è accreditato.

 

Nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l’interessato può proporre ricorso al Consiglio nazionale. Il ricorso ha effetto sospensivo.

 

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche nei casi di cancellazione dall’albo pronunciata ai sensi dell’art. 12, comma secondo, della legge.

 

Capo VI

 

Gestione amministrativa

 

Art. 42

 

I fondi per le spese di formazione, tenuta ed aggiornamento degli albi professionali e per le altre spese di amministrazione sono costituiti con le quote annuali che tutti gli iscritti sono tenuti a versare ai sensi dell’art. 6 della legge, nonché con gli introiti dei diritti di segreteria di cui al precedente art. 18, comma primo, lettera i).

 

 

La quota annuale dovuta dagli iscritti è fissata in lire diecimila. Per la prima iscrizione all’Albo, la quota predetta è maggiorata del cinquanta per cento. 14

 

La quota è dovuta nella misura intera anche nei casi  in cui l’iscrizione o la cancellazione dall’albo avvenga nel corso dell’anno.

 

La sospensione dall’albo non esonera dal pagamento della quota annuale.

 

Art. 43

 

La quota annuale dovuta dagli iscritti deve essere versata in apposito conto corrente postale, intestato al Tesoriere del Consiglio Nazionale.15

 

Il versamento delle quote deve essere effettuato in unica soluzione, entro il mese di gennaio dell’anno cui esse si riferiscono, salvo i casi di prima iscrizione e di riammissione.

 

 

Art. 44

 

Le quote annuali sono ripartite tra il Consiglio Nazionale che le ha riscosse e i Consigli Compartimentali.

 

In sede di approvazione del  bilancio preventivo, il Consiglio Nazionale, tenute presenti le proprie esigenze e quelle rappresentate dai singoli Consigli Compartimentali, determina le quote spettanti a ciascun Consiglio sulle somme dal primo riscosse. In nessun caso l’aliquota spettante ad un Consiglio Compartimentale può essere inferiore ad un terzo della somma versata al Consiglio Nazionale da parte degli iscritti al rispettivo Albo compartimentale.

 

Entro il trentesimo giorno dalla riscossione il Consiglio nazionale versa ai Consigli Compartimentali, negli appositi conti correnti intestati ai rispettivi tesorieri, le somme a ciascuno di essi destinate, trasmettendo contemporaneamente l’elenco nominativo degli spedizionieri doganali cui le quote versate si riferiscono.

 

La gestione dei diritti di segreteria spetta ai Consigli che li riscuotono.

 

Art. 45

 

Le somme che, in applicazione del precedente articolo 44, spettano ai singoli Consigli sono impiegate come segue:

 

a)       per le spese relative alla formazione e alla tenuta degli Albi;

b)       per le spese generali di amministrazione, comprese quelle relative ai locali in cui hanno sede i Consigli;

c)       per la corresponsione dei compensi alle persone estranee agli albi, che prestano la loro opera per la formazione e la tenuta degli albi stessi nonché per il funzionamento dei Consigli;

d)       per il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno ai consiglieri nazionali e compartimentali.

 

Gli oneri di cui alla lettera d) del precedente comma sono a carico dei Consigli che hanno provveduto alla convocazione.

 

 

Art. 46

 

Il bilancio consuntivo di ciascun Consiglio compartimentale e i bilanci preventivo e consuntivo del Consiglio nazionale devono riferirsi all’anno solare.

 

I progetti di bilancio, predisposti rispettivamente dal vice presidente del Consiglio compartimentale e dalla Giunta esecutiva del Consiglio nazionale, devono essere trasmessi al competente organo di controllo di cui al successivo art. 47, che li integra con la propria relazione; successivamente vengono presentati ai rispettivi Consigli per l’approvazione.

 

Dopo l’approvazione, i bilanci devono essere resi noti agli iscritti mediante affissione negli uffici delle direzioni delle circoscrizioni doganali.

 

Art. 47

 

 

Il controllo della gestione del Consiglio compartimentale è demandato ad un revisore e quello del Consiglio ad un Collegio di revisori.

 

Il revisore compartimentale è nominato dal Direttore della direzione compartimentale di ispezione ed è scelto fra funzionari della carriera direttiva in servizio presso la direzione stessa.

 

Il Collegio dei revisori è formato da un presidente e due membri, nominati dal Ministro per le finanze. Il presidente ed uno dei membri sono scelti fra funzionari in servizio presso il Ministero delle Finanze – Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette – con qualifica non inferiore rispettivamente a direttore di divisione e direttore di sezione od equiparata; l’altro membro è scelto fra spedizionieri doganali iscritti negli Albi, designati dalle associazioni nazionali della categoria professionale.

 

I revisori ed i componenti il Collegio dei revisori durano in carica fino allo scioglimento dei rispettivi Consigli e possono essere confermati. Qualora perdano i requisiti richiesti per la nomina ovvero siano impediti per un periodo superiore a due mesi, devono essere sostituiti.

 

I revisori compartimentali ed il Collegio dei revisori esplicano i loro compiti ai sensi degli artt. 2403 e seguenti del codice civile in quanto applicabili.

 

 

 

 

 

 

PARTE II

 

Il Fondo Previdenziale 16

 

 

 

 

Visto: il Ministro per le Finanze

             TREMELLONI

 

                                                                                              Il Ministro per il Lavoro e la Previdenza Sociale

                                                                                                                                             BOSCO

 


APPENDICE III

 

1. -  Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale: Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 – dall’art. 40 al 54.  -  2.  -  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 che istituisce un codice doganale comunitario – dall’art. 1 all’art. 5.

 

 

1 . DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 GENNAIO 1973, N. 43

 

Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale (S.O.G.U. n. 80 del 28 marzo 1973).

 

Il Presidente Della Repubblica

 

Visto l’art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l’art. 3 della legge 23 gennaio, n. 29, concernente la concessione di delega legislativa per la modifica e l’aggiornamento delle disposizioni legislative in materia doganale;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell’art. 4 della legge 1° febbraio 1965, n. 13, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per l’agricoltura e le foreste, per i trasporti e l’aviazione civile, per l’industria, il commercio e l’artigianato, per il commercio con l’estero, per la marina mercantile, per il turismo e lo spettacolo e per le poste e telecomunicazioni;

 

Decreta:

 

E’ approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, allegato al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1973.


OMISSIS

 

Capo II

 

La rappresentanza dei proprietari delle merci

 

SEZIONE PRIMA

 

Spedizionieri doganali ed altri rappresentanti

 

Art. 40 [1]

 

(Spedizionieri doganali iscritti nell’albo professionale)

 

1. Ogni qualvolta le disposizioni in materia doganale prescrivono di fare una dichiarazione o di compiere determinati atti o di osservare speciali obblighi e norme ovvero consentono di esercitare determinati diritti, si può agire personalmente o a mezzo di un rappresentante diretto o indiretto.

 

2. La rappresentanza indiretta è libera. La rappresentanza diretta, limitatamente alle dichiarazioni in dogana, è riservata agli spedizionieri doganali iscritti nell’Albo professionale istituito con la legge 22 dicembre 1960, n. 1612, salvo quanto previsto nell’articolo 43.

 

3. Ogni atto, provvedimento o decisione dell’amministrazione è validamente notificato al rappresentante, sempre che il rappresentato non abbia comunicato per iscritto alla dogana la cessazione della rappresentanza; le notifiche possono essere eseguite nelle mani proprie dei rappresentanti direttamente da parte dei funzionari doganali.

 

Art. 41 [2]

 

(Obblighi dello spedizioniere doganale iscritto nell’Albo)

 

 

 

Art. 42

 

(Coadiutori dello spedizioniere doganale iscritto all’albo)

 

1.      Lo spedizioniere doganale iscritto nell’albo professionale può farsi coadiuvare nell’esercizio della rappresentanza da altri spedizionieri doganali, anche non iscritti in detto albo.

 

2        [3]

 

 

 

 

 

 

 

Art. 43

 

(Altri rappresentanti dei proprietari delle merci)

 

1.      La rappresentanza diretta, limitatamente alle dichiarazioni in dogana, può essere conferita anche ad uno spedizioniere doganale non iscritto nell’albo professionale, purchè si tratti di un dipendente del proprietario della merce. [4]

2.      Le amministrazioni dello Stato per il compimento delle operazioni doganali possono conferire la detta rappresentanza ai propri dipendenti in possesso dei requisiti necessari, da stabilirsi d’intesa con il Ministero delle Finanze.

3.      I rappresentanti di cui ai precedenti commi sono considerati procuratori speciali, che agiscono sotto la responsabilità del proprietario delle merci o dell’amministrazione della quale dipendono.

 

Art. 44

 

(Elenco degli spedizionieri doganali non iscritti nell’Albo)

 

1.      Gli spedizionieri doganali non iscritti nell’albo professionale, indicati negli articoli 42 e 43, primo comma, sono ammessi ad operare in dogana a condizione che risultino iscritti in apposito elenco formato e tenuto aggiornato dal competente consiglio compartimentale degli spedizionieri doganali.

 

2.      Gli iscritti nell’elenco compartimentale possono operare in dogana soltanto sulla base e nei limiti della procura rilasciata dal proprietario della merce da cui dipendono ovvero dallo spedizioniere doganale iscritto nell’albo sotto la direzione del quale sono posti.

 

Art. 45

 

(Personale ausiliario degli spedizionieri doganali)

 

1.      Gli spedizionieri doganali iscritti nell’albo professionale e quelli iscritti nell’elenco di cui al precedente articolo nonché i proprietari delle merci possono farsi coadiuvare nell’espletamento di mansioni di carattere esecutivo, da personale ausiliario.

 

2.      Il personale ausiliario è ammesso in dogana a condizione che riscuota la fiducia dell’amministrazione. Esso agisce nello stretto ambito delle mansioni affidategli e sotto la responsabilità dello spedizioniere doganale o dell’impresa da cui dipende.

 

Art. 46

 

(Registro del personale ausiliario)

 

1.      Presso ciascuna direzione di circoscrizione doganale è formato e tenuto aggiornato un registro nel quale sono elencati gli ausiliari degli spedizionieri doganali abilitati ad operare presso la circoscrizione medesima. Copia dell’elenco è trasmessa al consiglio compartimentale degli spedizionieri doganali competente per territorio al quale devono essere anche segnalate di volta in volta le relative variazioni.

 

 

SEZIONE SECONDA

 

Procedura per la nomina degli spedizionieri doganali

 

Art. 47

 

(Conferimento della nomina a spedizioniere doganale)

 

1.      La nomina a spedizioniere doganale è conferita mediante il rilascio di apposita patente, di validità illimitata.

 

2.      La patente è rilasciata dal Ministero delle Finanze, sentito il Consiglio Nazionale degli spedizionieri doganali.

 

3.      La nomina a spedizioniere doganale abilita alla presentazione di dichiarazioni doganali esclusivamente presso le dogane di una determinata circoscrizione doganale, prescelta dall’interessato, che deve risultare indicata nella patente. In relazione alla presentazione delle dichiarazioni presso le dogane predette lo spedizioniere è tuttavia abilitato al compimento degli atti necessari presso altri uffici, anche fuori dal territorio della circoscrizione. [5]

 

4.      Salvo le eccezioni che per giustificati motivi potranno essere consentite dai capi delle circoscrizioni doganali, lo spedizioniere doganale deve avere la propria residenza in un comune compreso nella circoscrizione per la quale risulta abilitato.

 

5.      A richiesta dell’interessato è accordato il trasferimento dell’attività presso altra circoscrizione, purchè risulti comprovato il trasferimento della residenza in un comune compreso nella circoscrizione medesima; il trasferimento è disposto dal Ministero delle finanze.

 

6.      Il Ministero delle finanze, su motivata richiesta degli interessati e sentito il consiglio nazionale degli spedizionieri doganali, può consentire agli spedizionieri doganali di cui all’articolo 43, primo comma, di operare presso dogane di più circoscrizioni.

 

Art. 48 (* vedi nota)

 

(Requisiti per ottenere il rilascio della patente di spedizioniere doganale)

 

1.      La patente di spedizioniere doganale è rilasciata alle persone fisiche in possesso dei seguenti requisiti:

 

a)      siano di cittadinanza italiana, ovvero siano cittadini di uno Stato estero che accorda in materia uguale trattamento ai cittadini italiani;

b)      abbiano raggiunta la maggiore età;

c)      risultino di buona condotta;

d)      siano meritevoli della fiducia dell’amministrazione per il loro comportamento in rapporto alle leggi finanziarie ed a quelle relative alla disciplina economica e valutaria;

e)      abbiamo sostenuto, con esito positivo, l’esame di cui all’art. 50.

 

2.      La patente non può essere rilasciata a coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo politico ed a coloro che siano stati destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione.

 

Art. 49

 

(Rilascio della patente ai dipendenti dell’amministrazione finanziaria cessati dal servizio)

 

1.      E’ in facoltà del Ministro per le finanze, avuto riguardo ai precedenti di carriera ed alle specifiche mansioni svolte nel settore dei servizi doganali, di esonerare dal possesso del requisito di cui alla lettera e) del precedente articolo gli impiegati dei ruoli delle carriere direttive e di concetto dell’amministrazione finanziaria e gli ufficiali della guardia di finanza, cessati dal rapporto di impiego dopo aver prestato almeno venti anni di effettivo servizio in tali posizioni.

 

2.      In ogni caso, coloro che hanno appartenuto all’amministrazione finanziaria non possono essere ammessi ad operare, per un biennio dalla data indicata nel decreto che riconosce la cessazione del rapporto di impiego, nell’ambito delle circoscrizioni presso le quali hanno prestato servizio nell’ultimo quinquennio. Il termine è ridotto ad un anno se il rapporto di impiego sia cessato per collocamento a riposo per limiti di età o per anzianità di servizio o se l’esercizio della professione si svolge fuori della circoscrizione o delle circoscrizioni presso le quali l’interessato prestò servizio nell’ultimo quinquennio.

 

Art. 50

 

(Esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale)

 

1.      [6] Gli esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale sono indetti, con provvedimento del direttore generale del dipartimento delle dogane e imposte indirette, ogni tre anni; sono tuttavia indetti anche prima se richiesti da almeno quattro consigli compartimentali degli spedizionieri doganali o da almeno quindici camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, e sentito in ogni caso il consiglio nazionale degli spedizionieri doganali. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; la commissione esaminatrice, nominata con provvedimento dello stesso direttore generale del dipartimento delle dogane e imposte indirette, è presieduta dal direttore generale del dipartimento delle  dogane e imposte indirette o da un dirigente superiore dell’amministrazione centrale del Ministero delle finanze ed è composta:

a)      di due impiegati appartenenti al ruolo della carriera direttiva dell’amministrazione centrale del Ministero delle finanze, di qualifica non inferiore a primo dirigente;

b)      di un impiegato appartenente al ruolo della carriera direttiva delle intendenze di finanza, di qualifica non inferiore ad intendente aggiunto;

c)      di un impiegato appartenente al ruolo della carriera direttiva dell’amministrazione periferica delle dogane, di qualifica non inferiore a direttore di prima classe o ispettore capo;

d)      di due spedizionieri doganali designati dal consiglio nazionale degli spedizionieri doganali.

 

2.      Le funzioni di segretario sono espletate da un impiegato appartenente al ruolo della carriera direttiva dell’amministrazione centrale del Ministero delle finanze, di qualifica non inferiore a direttore di sezione.

 

 

 

 

 

 

Art. 51

 

(Ammissione agli esami)

 

1.      Per essere ammessi agli esami gli aspiranti devono inoltrare istanza entro il termine stabilito nel decreto che indice gli esami medesimi, devono aver conseguito, alla data di pubblicazione del decreto stesso, il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado e devono risultare, alla medesima data, iscritti da almeno due anni in un registro circoscrizionale del personale ausiliario, ai sensi dell’art. 46. Il requisito dell’iscrizione nel registro degli ausiliari non è richiesto agli aspiranti che per almeno due anni abbiano prestato servizio nelle dogane con mansioni direttive, di concetto od esecutive ovvero nella guardia di finanza in qualità di ufficiale o sottufficiale.

2.      L’esclusione dagli esami per difetto di requisiti è disposta con decreto motivato dal Ministero per le finanze.

 

Art. 52

 

(Svolgimento degli esami)

 

1.      L’esame per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale consiste in una prova scritta, in una prova pratica ed in un colloquio.

 

2.      La prova scritta verte su istituzioni di diritto privato, principi di scienza delle finanze o nozioni di diritto tributario. La prova pratica consiste nella compilazione di dichiarazioni doganali, integrate da una relazione scritta sugli adempimenti connessi con le singole operazioni. Il colloquio verte sulle materie che possono formare oggetto della prova scritta e di quella pratica e comprende inoltre: nozioni di diritto amministrativo, di diritto della navigazione, di merceologia, di geografia economica e commerciale, di statistica generale ed economica nonché nozioni sulle disposizioni di carattere economico e valutario concernenti gli scambi con l’estero, cenni generali sui trattati e sugli accordi doganali, commerciali e di navigazione, con particolare riguardo ai trattati istitutivi delle Comunità europee.

 

3.      Per lo svolgimento delle prove e del colloquio e per quanto altro attiene alla sede ed al procedimento degli esami, compresa la corresponsione dei compensi e delle indennità ai componenti della commissione esaminatrice ed al personale addetto alla vigilanza durante l’espletamento delle prove stesse, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste per i concorsi di ammissione alla carriera di concetto degli impiegati civili e dell’amministrazione periferica delle dogane. I compensi e le indennità spettanti agli spedizionieri doganali chiamati a far parte della commissione esaminatrice sono a carico del bilancio del consiglio nazionale degli spedizionieri doganali.

 

4.      L’elenco dei candidati riconosciuti idonei, formato dalla commissione esaminatrice, è approvato con decreto del Ministro per le finanze e pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero; di tale pubblicazione si dà notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta ufficiale della Repubblica. Dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per le eventuali impugnative.

 

 

 

 

 

 

Art. 53

 

(Sospensione degli spedizionieri dalle operazioni doganali)

 

1.      Gli intendenti di finanza, con motivato provvedimento, possono infliggere agli spedizionieri doganali iscritti nell’albo professionale o nell’elenco di cui all’art. 44 la sospensione dalle operazioni doganali nei casi di:

 

a)      mancato pagamento dei diritti liquidati per le operazioni doganali compiute ovvero di mancato adempimento di qualsiasi altro obbligo verso la dogana;

b)      imputazione per un delitto previsto dalle leggi finanziarie o dalle leggi relative alla disciplina dei divieti economici ovvero per uno dei delitti indicati nell’art. 54, lettere c) e d).

 

2.      Nei casi di  cui alla lettera a), la sospensione è disposta su proposta del direttore della direzione compartimentale ed è inflitta per un periodo non superiore a due mesi, ma può essere prorogata fino a quando non siano stati pagati i diritti o non siano stati adempiuti gli altri obblighi. Nel caso di cui alla lettera b), la sospensione dura fino a quando con provvedimento anche non definitivo dell’autorità giudiziaria lo spedizioniere sia stato prosciolto od assolto.

 

3.      E’ sempre disposta la sospensione dello spedizioniere doganale quando, nel caso in cui alla lettera b) del primo comma, sia intervenuta sentenza non definitiva di condanna alla pena della reclusione per un periodo superiore ad un anno e quando per qualsiasi reato sia stato emesso nei suoi confronti mandato od ordine di cattura.

 

4.      Il provvedimento di sospensione dalle operazioni doganali è adottato dall’intendente di finanza della provincia nel cui territorio è compreso il comune di residenza dello spedizioniere. Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro per le finanze, che decide con decreto motivato, sentito il consiglio nazionale degli spedizionieri doganali. Il ricorso al Ministro sospende l’efficacia del provvedimento impugnato, eccetto quando ricorrano le circostanze indicate nel precedente comma.

 

5.      Il provvedimento di sospensione dalle operazioni doganali, appena divenuto definitivo, deve essere comunicato al consiglio compartimentale degli spedizionieri doganali per gli adempimenti di competenza.

 

Art. 54

 

(Revoca della nomina a spedizioniere doganale)

 

1.      E’ sempre disposta la revoca della nomina dello spedizioniere doganale nei casi di:

 

a)      radiazione dall’albo professionale;

b)      perdita di uno dei requisiti richiesti dall’art. 48, lettere a) e d);

c)      condanna, in seguito a sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti non colposi previsti dai titoli secondo, settimo e tredicesimo del libro secondo del codice penale;

d)      condanna, in seguito a sentenza passata in giudicato, per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni.

 

2.      Nei casi di cui alle lettere c) e d) la revoca è disposta soltanto, qualora venga pronunciata condanna alla pena della reclusione, ancorchè congiunta con la pena della multa, per un tempo superiore ad un anno. In caso diverso cessa la sospensione eventualmente inflitta ai sensi dell’articolo precedente, salvo che non sussistano altri motivi che ne giustifichino il mantenimento.

 

3.      Il provvedimento di revoca è adottato con decreto del Ministro per le finanze, sentito il consiglio nazionale degli spedizionieri doganali.

 

OMISSIS

 

(*) Nota: La legge 25 luglio 2000, n. 213 prevede:

 

Art. 6

Diploma di laurea

 

1.       In deroga al disposto dell’articolo 48, primo comma, lettera e), del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, l’esame per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale per gli aspiranti in possesso del diploma di laurea in materie giuridiche, economiche ed equipollenti, consiste in un colloquio nelle materie previste dall’articolo 52 del predetto testo unico.

2.       Agli aspiranti, di cui al comma 1, è comunque richiesto il requisito dell’iscrizione nel registro degli ausiliari di cui all’articolo 46 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973 per almeno un biennio.

3.       Il direttore generale del dipartimento delle dogane e imposte indirette indice bandi riservati agli aspiranti di cui al comma 1 con cadenza annuale.

 

Art. 7

Commissione per gli esami

 

1.       Per l’effettuazione del colloquio previsto dall’articolo 6, la commissione esaminatrice è nominata dal direttore generale del dipartimento delle dogane e imposte indirette ed è composta da:

 

a)      un direttore centrale del dipartimento delle dogane e imposte indirette con funzione di presidente;

b)      due spedizionieri doganali designati dal consiglio nazionale degli spedizionieri doganali, di cui uno con funzioni di vice presidente;

c)       due dirigenti appartenenti uno al ruolo del dipartimento delle dogane e imposte indirette e uno a quello del dipartimento delle entrate.

2. Le funzioni di segretario sono espletate da un impiegato appartenente al ruolo della carriera direttiva del dipartimento delle dogane e imposte indirette di qualifica funzionale non inferiore alla ottava.


 

2. REGOLAMENTO (CEE) N. 2913/92 DEL CONSIGLIO DEL 12 OTTOBRE 1992 CHE ISTITUISCE UN CODICE DOGANALE COMUNITARIO

 

Il Consiglio delle Comunita’ Europee,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 28, 100 A e 113,

 

vista la proposta della Commissione,

 

in cooperazione con il Parlamento europeo,

 

visto il parere del Comitato economico e sociale,

 

considerando che la Comunità si fonda sull’unione doganale; che, nell’interesse sia degli operatori economici della Comunità sia delle amministrazioni delle dogane, occorre riunire in un codice le disposizioni del diritto doganale attualmente disperse in un gran numero di regolamenti e direttive comunitarie; che questo compito è particolarmente importante in vista del mercato interno;

 

considerando che il codice doganale comunitario (di seguito denominato “il codice”) deve recepire l’attuale normativa doganale; che occorre tuttavia apportare talune modifiche a questa normativa per renderla più coerente e semplificarla, colmando quelle lacune ancora esistenti, per adottare una normativa comunitaria completa;

 

considerando che, partendo dal principio di un mercato interno esteso a tutta la Comunità, il codice deve contenere le norme e le procedure di carattere generale che garantiscono l’applicazione delle misure tariffarie e delle altre misure instaurate sul piano comunitario per gli scambi di merci tra la Comunità e i paesi terzi, comprese le misure di politica agricola e di politica commerciale comune, tenendo conto delle esigenze di queste politiche comuni;

 

considerando che è opportuno precisare che il presente codice lascia le disposizioni particolari stabilite in altri settori; che tali norme particolari possono sussistere o essere istituite  nel quadro della normativa agricola, statistica o di politica commerciale e delle risorse proprie;

 

considerando che per garantire il giusto equilibrio tra il compito istituzionale dell’amministrazione doganale di provvedere all’ordinata applicazione della normativa doganale e il diritto degli operatori economici ad un equo trattamento, devono essere in particolare previste ampie possibilità di controllo da parte di tali amministratori e la possibilità per gli operatori interessati di ricorrere contro le loro decisioni; che l’attuazione di un sistema di ricorsi doganali richiederà da parte del Regno Unito l’introduzione di nuove procedure amministrative le quali non potranno essere applicate anteriormente al 1° gennaio 1995;

 

considerando che, tenuto conto della grande importanza che il commercio esterno ha per la Comunità, occorre sopprimere o per lo meno limitare, per quanto possibile, le formalità e i controlli doganali;

 

considerando che occorre garantire l’uniforme applicazione del codice e prevedere, a tal fine, una procedura comunitaria che permetta di stabilirne le modalità di applicazione in termini appropriati; che occorre istituire un comitato del codice doganale per garantire  in tale settore una stretta ed efficace collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione;

considerando che, in sede di adozione delle disposizioni di applicazione del presente codice, conviene badare, per quanto possibile, a prevenire qualsiasi frode o irregolarità suscettibile di arrecare pregiudizio al bilancio generale delle Comunità europee;

 

Ha adottato il presente Regolamento

 

TITOLO I

 

disposizioni generali

 

CAPITOLO 1

 

Campo d’applicazione e definizioni di base

 

Art. 1

 

La normativa doganale è costituita dal presente codice e dalle disposizioni di applicazione adottate a livello comunitario o nazionale. Il codice si applica, fatte salve le disposizioni specifiche adottate in altri settori:

 

-         agli scambi tra la Comunità e i paesi terzi;

-         alle merci contemplate da uno dei trattati che istituiscono, rispettivamente, la Comunità europea del carbone e dell’acciaio, la Comunità economica europea e la Comunità europea dell’energia atomica.

 

Art. 2

 

1.      Salvo disposizioni contrarie stabilite da convenzioni internazionali o da prassi consuetudinarie di portata geografica ed economica limitata o da provvedimenti comunitari autonomi, la normativa doganale comunitaria si applica in modo uniforme in tutto il territorio doganale della Comunità.

2.      Talune disposizioni della normativa doganale possono essere applicate anche al di fuori del territorio doganale della Comunità in forza di normative specifiche o di convenzioni internazionali.

 

Art.3

 

1.      Il territorio doganale della Comunità comprende:

 

-         il territorio del Regno del Belgio,

-         il territorio del Regno di Danimarca, ad eccezione delle isole Faeroer e della Groenlandia,

-         il territorio della Repubblica federale di Germania ad eccezione dell’isola di Helgoland e del territorio di Busingen (trattato del 23 novembre 1964) tra la Repubblica federale di Germania e la Confederazione elvetica,

-         il territorio del Regno di Spagna, ad eccezione di Ceuta e Melilla,

-         il territorio della Repubblica ellenica,

-         il territorio della Repubblica francese, ad eccezione dei territori d’oltremare e delle collettività territoriali,

-         il territorio dell’Irlanda,

-         il territorio della Repubblica italiana, ad eccezione dei comuni di Livigno e di Campione d’Italia e delle acque nazionali del Lago di Lugano racchiuse fra la sponda ed il confine politico della zona situata fra Ponte Tresa e Porto Ceresio,

-         il territorio del Granducato del Lussemburgo,

-         il territorio del Regno dei Paesi Bassi in Europa,

-         il territorio della Repubblica portoghese,

-         il territorio del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, le isole Normanne e l’isola di Man.

 

2.      I seguenti territori, situati fuori dal territorio degli Stati membri, sono considerati parte del territorio doganale della Comunità, in ragione delle convenzioni e dei trattati che sono ad essi applicabili:

 

a)      GERMANIA

 

I territori austriaci di Jungholz e Mittelberg, quali sono definiti nei seguenti trattati:

 

-         per Jungholz: trattato del 3 maggio 1868 (Bajerisches Regieerungsblatt 1868, pag. 1245);

-         per Mittelberg: trattato del 2 dicembre 1890 (Reichsgesetzblatt 1891, pag. 59)

 

b)      FRANCIA

 

Il territorio del Principato di Monaco, quale è definito nella convenzione doganale conclusa a Parigi il 18 maggio 1963 (Gazzetta ufficiale del 27 settembre 1963, pag. 8679).

 

c)      ITALIA

 

Il territorio della Repubblica di San Marino, quale è definito nella convenzione conclusa il 31 marzo 1939 (legge n. 1220 del 6 giugno 1939).

 

3.      Fanno parte del territorio doganale della Comunità le acque territoriali, le acque marittime interne e lo spazio aereo degli Stati membri e del territorio di cui al paragrafo 2, ad eccezione delle acque territoriali, delle acque marittime interne e dello spazio aereo appartenenti a territori che non sono parte del territorio doganale della Comunità.

 

Art. 4

 

Ai fini del presente codice, s’intende per:

 

1)      persona:

 

-         una persona fisica;

-         una persona giuridica;

-         un’associazione di persone sprovvista di personalità giuridica ma avente la capacità di agire, laddove sia ammessa dalla normativa vigente;

 

2)      persona stabilita nella Comunità:

 

-         se si tratta di una persona fisica, qualsiasi persona che vi abbia la residenza normale;

-         se si tratta di una persona giuridica o di un’associazione di persone, qualsiasi persona che vi abbia la sede statutaria, l’amministrazione centrale o un ufficio stabile;

3)      autorità doganale: l’autorità competente, tra l’altro, ad applicare la normativa doganale;

4)      ufficio doganale: qualsiasi ufficio presso il quale possono essere espletate tutte le formalità previste dalla normativa doganale o alcune di esse;

5)      decisione: qualsiasi atto amministrativo, relativo alla normativa doganale, che deliberi su un caso particolare avente effetti giuridici per una o più persone determinate o determinabili; con questo termine si intende tra l’altro un’informazione tariffaria vincolante ai sensi dell’articolo 12;

6)      posizione doganale: la posizione di una merce come merce comunitaria o come merce non comunitaria;

7)      merci comunitarie: le merci:

 

-         interamente ottenute nel territorio doganale della Comunità nelle condizioni di cui all’articolo 23, senza aggiunta di merci importate da paesi o territori che non fanno parte del territorio doganale della Comunità;

-         importate da paesi o territori che non fanno parte del territorio doganale della Comunità e immesse in libera pratica;

-         ottenute o prodotte nel territorio doganale della Comunità, sia esclusivamente da merci di cui al secondo trattino, sia da merci di cui al primo e al secondo trattino;

 

8)      merci non comunitarie: le merci diverse da quelle di cui al punto 7).

Fatti salvi gli articoli 163 e 164, le merci comunitarie perdono tale posizione una volta realmente uscite dal territorio doganale della Comunità;

 

9)      obbligazione doganale: l’obbligo di una persona di corrispondere l’importo dei dazi all’importazione (obbligazione doganale all’importazione) o l’importo dei dazi all’esportazione (obbligazione doganale all’esportazione) applicabili in virtù delle disposizioni comunitarie in vigore ad una determinata merce;

 

10)  dazi all’importazione:

 

-         i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente dovuti all’importazione delle merci;

-         i prelievi agricoli e le altre imposizioni all’importazione istituite nel quadro della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili a talune merci derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli;

 

11)  dazi all’esportazione:

 

-         i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente dovuti all’esportazione delle merci;

-         i prelievi agricoli e le altre imposizioni all’esportazione istituite nel quadro della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili a talune merci derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli;

 

12)  debitore doganale: qualsiasi persona tenuta al pagamento dell’obbligazione doganale;

 

13)  vigilanza dell’autorità doganale: ogni provvedimento adottato da questa autorità per garantire l’osservanza della normativa doganale e, ove occorra, delle altre disposizioni applicabili alle merci sotto vigilanza doganale;

 

14)  controllo dell’autorità doganale: l’espletamento di atti specifici, come la visita delle merci, il controllo dell’esistenza e dell’autenticità di documenti, l’esame della contabilità delle imprese e di altre scritture, il controllo dei mezzi di trasporto, il controllo del bagaglio, e di  altra merce che le persone hanno con sé o su di sé, l’esecuzione di inchieste amministrative e di altri atti similari, al fine di garantire l’osservanza della normativa doganale e, ove occorra, delle altre disposizioni applicabili alle merci sotto vigilanza doganale;

 

15)  destinazione doganale di una merce:

 

a)      il vincolo della merce ad un regime doganale;

b)      la sua introduzione in zona franca o in deposito franco;

c)      la sua riesportazione fuori del territorio doganale della Comunità;

d)      la sua distruzione;

e)      il suo abbandono all’Erario;

 

16)  regime doganale:

 

a)      l’immissione in libera pratica;

b)      il transito;

c)      il deposito doganale;

d)      il perfezionamento attivo;

e)      la trasformazione sotto controllo doganale;

f)        l’ammissione temporanea;

g)      il perfezionamento passivo;

h)      l’esportazione;

 

17)  dichiarazione in dogana: atto con il quale una persona manifesta, nelle forme e modalità prescritte, la volontà di vincolare una merce ad un determinato regime doganale;

 

18)  dichiarante: la persona che fa la dichiarazione in dogana a nome proprio ovvero la persona in nome della quale è fatta una dichiarazione in dogana;

 

19)  presentazione in dogana: comunicazione all’autorità doganale, nelle forme prescritte, dell’avvenuto arrivo delle merci nell’ufficio doganale o in qualsiasi altro luogo designato o autorizzato dall’autorità doganale;

 

20)  svincolo della merce: il provvedimento con il quale l’autorità doganale mette una merce a disposizione per i fini previsti dal regime doganale al quale è stata vincolata;

 

21)  titolare del regime: la persona per conto della quale è stata fatta la dichiarazione in dogana o la persona alla quale sono stati trasferiti i diritti e gli obblighi della persona di cui sopra relativi ad un regime doganale;

 

22)  titolare dell’autorizzazione: la persona alla quale è stata rilasciata l’autorizzazione;

 

23)  disposizioni in vigore: le disposizioni comunitarie o le disposizioni nazionali;

 

24)  procedura del comitato: la procedura prevista o indicata all’articolo 249.

 

 

CAPITOLO 2

 

diposizioni generali diverse riguardanti in particolare i diritti e gli obblighi  delle persone ai sensi della normativa doganale

SEZIONE 1

 

Diritto di rappresentanza

 

Art. 5

 

1.      Alle condizioni previste all’articolo 64, paragrafo 2 e fatte salve le disposizioni adottate nel quadro dell’articolo 243, paragrafo 2, lettera b) chiunque può farsi rappresentare presso l’autorità doganale per l’espletamento di atti e formalità previsti dalla normativa doganale.

 

2.      La rappresentanza può essere:

 

-         diretta, quando il rappresentante agisce a nome e per conto di terzi, oppure

-         indiretta, quando il rappresentante agisce a nome proprio ma per conto di terzi.

 

Gli Stati membri possono riservare il diritto di fare sul loro territorio dichiarazioni in dogana secondo:

 

-         la modalità della rappresentanza diretta, oppure

-         la modalità della rappresentanza indiretta,

 

di modo che il rappresentante deve essere uno spedizioniere doganale che ivi eserciti la sua professione.

 

3.      Esclusi i casi di cui all’articolo 64, paragrafo 2, lettera b) e paragrafo 3, il rappresentante deve essere stabilito nella Comunità.

 

4.      Il rappresentante deve dichiarare di agire per la persona rappresentata, precisare se si tratta di una rappresentanza diretta o indiretta e disporre del potere di rappresentanza.

 

La persona che non dichiari di agire a nome o per conto di un terzo o che dichiari di agire a nome o per conto di un terzo senza disporre del potere di rappresentanza è considerata agire a suo nome e per proprio conto.

 

5.      L’autorità doganale può chiedere a chiunque dichiari di agire in nome o per conto di un’altra persona di fornirle le prove del suo potere di rappresentanza.

 

 

OMISSIS

 

 


APPENDICE IV

 

1.  -  Nuovi compiti per gli spedizionieri doganali: Legge 6 febbraio 1992, n. 66  -  art. 7 – 1-sexies; 1-septies; 1-octies.  -  2 . Attribuzione di nuovi compiti agli spedizionieri doganali: Decreto 31 marzo 1992.  -  3.  -  Regolamento recante la costituzione dei centri di assistenza doganale: Decreto 11 dicembre 1992, n. 549.  -  Circolare Ministero Finanze n. 1657 del 26 agosto 1998  -   Circolare Ministero Finanze n. 801 del 4 febbraio 2000.  -  4.  -  Norme di adeguamento dell’attività degli spedizionieri doganali alle mutate esigenze dei traffici e dell’interscambio internazionale  delle merci:  Legge 25 luglio 2000, n. 213.

 


1 - LEGGE 6 FEBBRAIO 1992, N. 66

 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, recante disposizioni concernenti criteri di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori e altre disposizioni tributarie urgenti.

 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

 

Il Presidente della Repubblica

 

promulga

 

la seguente legge:

 

Art. 1

 

1. Il decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, recante disposizioni concernenti criteri di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori e altre disposizioni tributarie urgenti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

 

2. Le disposizioni dell’articolo 7 del decreto-legge 1° marzo 1991, n. 62, si applicano sino al 2 maggio 1991.

Le disposizioni del decreto-legge indicato al comma 1 rientrano tra quelle per la cui revisione e modifica il Governo è stato delegato ai sensi dell’articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408.

 

3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 27 dicembre 1990, n. 411, 1° marzo 1991, n. 62, 3 maggio 1991, n. 140, 2 luglio 1991, n. 196, 13 agosto 1991, n. 285 e degli articoli da 1 a 10 del decreto-legge 31 ottobre 1991, n. 348; restano altresì validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti giuridici sorti fino al 29 novembre 1991 sulla base degli articoli 11, 12, 13 e 14 del citato decreto-legge n. 348 del 1991.

 

Art. 2

 

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cessioni e le importazioni di prodotti costituenti integratori idro-salini, condizionati per la vendita al minuto e consumabili direttamente come bevande, sono soggette all’imposta sul valore aggiunto con l’aliquota del 19 per cento.

 

2. A partire dalla stessa data, per i prodotti suddetti è obbligatoria l’apposizione dello speciale contrassegno di cui alla legge 2 maggio 1976, n. 160, per le giacenze degli oggetti di chiusura e dei contenitori, dei semilavorati e dei prodotti condizionati per la diretta vendita al minuto, possedute alla medesima data, si applicano, ai fini dell’uso dello speciale contrassegno di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro delle Finanze 27 agosto 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 1° settembre 1976, le disposizioni di cui all’articolo 10 dello stesso decreto. Non si dà luogo ad accertamenti né a rimborsi di imposte pagate né è consentita la variazione di cui all’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, qualora sia stata applicata disciplina difforme da quella prevista nel presente comma.

 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

                                              

Data a Roma, addì 6 febbraio 1992

 

COSSIGA

 

                                                           Andreotti, Presidente del Consiglio dei Ministri

                                                           Formica, Ministro delle finanze

 

Visto, il Guardasigilli: Martelli.

 

                                                                                                                                 Allegato

 

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 1991, N. 417.

 

 

All’articolo 7

 

Sono aggiunti, infine, i seguenti commi:

 

 

OMISSIS

 

1-sexies. Gli spedizionieri doganali iscritti all’albo professionale istituito con legge 22 dicembre 1960, n. 1612, da almeno tre anni possono svolgere, in conformità alle disposizioni dettate con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, oltre a quelli previsti dalla predetta legge, i seguenti compiti:

 

a)      svolgimento, per conto degli operatori autorizzati e su espressa delega, di adempimenti previsti dal regime di detenzione, di circolazione e di controllo applicabile, in ambito comunitario, ai beni soggetti ad accisa;

b)      tenuta e conservazione di atti e scritture contabili relativi ai controlli richiamati nel comma 1 del presente articolo e a quelli qualitativi e quantitativi delle merci, anche al fine di rilasciare copie e certificati o estratti attestandone la conformità all’originale, o in ordine ad eventuali vincoli relativi alla destinazione delle merci, a richiesta dell'utenza o di pubbliche amministrazioni;

c)      acquisizione, elaborazione e trasmissione dei dati relativi agli scambi internazionali nell’interesse dell’utenza, anche ai fini delle rilevazioni statistiche previste dalla normativa nazionale e comunitaria;

d)      custodia e vendita delle merci cadute in abbandono ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

 

1-septies. Gli spedizionieri doganali di cui al comma 1-sexies possono costituire società di capitali con capitale minimo di 100 milioni di lire, aventi per oggetto sociale esclusivamente l’esercizio di assistenza doganale, al fine di svolgere, conformemente all’autorizzazione del Ministro delle finanze, oltre quelli indicati nel comma 1-sexies, anche i seguenti compiti:

 

a)      ricevere o emettere dichiarazioni doganali, asseverarne il contenuto previa acquisizione e controllo formale della relativa documentazione commerciale, anche per l’adozione dei programmi e dei criteri selettivi per la visita totale o parziale delle merci;

b)      asseverazione dei dati acquisiti ed elaborati secondo quanto previsto dalle lettere a), b) e c) del comma 1-sexies per l’espletamento di formalità derivanti dalla normativa comunitaria.1

 

1-octies. L’Amministrazione finanziaria ha il potere di richiedere alle società autorizzate a svolgere le attività di assistenza doganale, anche in deroga a contrarie disposizioni statutarie o regolamentari, dati ed elementi in loro possesso. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 luglio 1992 sono dettate le occorrenti disposizioni di attuazione del comma 1-septies, comprese quelle concernenti le società previste dal medesimo comma 1-septies ed in particolare i criteri e le modalità per la loro iscrizione in apposito albo, per il rilascio da parte del Ministro delle finanze dell’autorizzazione a svolgere i compiti loro affidati e quelle per i controlli e la vigilanza anche ispettiva da parte dell’Amministrazione finanziaria, nonché per la revoca dell’autorizzazione stessa in conformità a quanto disposto nel terzo e quarto periodo del comma 6 dell’articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413”.

 

OMISSIS

 

 

 

 

 


 

2.  DECRETO 31 MARZO 1992.

 

Attribuzione di nuovi compiti agli spedizionieri doganali.

 

 

 

Il Ministro delle Finanze

 

Visto l’art. 7 della legge 6 febbraio 1992, n. 66;

 

visto il comma 1-sexies del suddetto articolo, che prevede che gli spedizionieri doganali iscritti all’albo professionale, istituito con legge 22 dicembre 1960, n. 1612, da almeno tre anni, possano svolgere i compiti ivi indicati in conformità alle disposizioni dettate con decreto del Ministro delle Finanze;

 

ritenuta la necessità di stabilire le modalità per l’esecuzione dei predetti compiti;

 

Decreta:

 

Art. 1

 

1.      Gli spedizionieri doganali, iscritti all’albo professionale, istituito con legge 22 dicembre 1960, n. 1612, da almeno tre anni e che esercitano l’attività professionale non vincolati a rapporto di lavoro subordinato, possono svolgere i compiti previsti dal comma 1-sexies dell’art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito in legge dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, con l’osservanza delle prescrizioni dettate dal presente decreto.

 

Art. 2

 

1.      La delega con la quale i titolari degli stabilimenti di produzione, di fabbricazione e di deposito di prodotti sottoposti ad accisa possono conferire agli spedizionieri doganali di cui al comma 1 dell’art. 1 il potere di effettuare, per loro conto, gli adempimenti amministrativi connessi con il regime comunitario di detenzione, circolazione e controllo dei beni sottoposti ad accisa, deve essere depositata presso la direzione compartimentale delle dogane e delle imposte indirette, competente per territorio, che ne attesta l’avvenuto deposito e ne rilascia ricevuta; il soggetto delegato deve fare espresso riferimento, nello svolgimento degli adempimenti che è autorizzato a compiere, all’avvenuto deposito della delega ed esibire, a richiesta degli uffici, copia della ricevuta.

2.      La notifica degli atti relativi agli adempimenti per i quali è stata rilasciata delega può essere effettuata dall’amministrazione, nei modi di rito, anche al soggetto delegato fino a quando il delegante non ne abbia notificato la revoca.

 

Art. 3

 

1.      Gli operatori interessati possono incaricare i soggetti di cui al comma 1 dell’art. 1 del presente decreto di tenere e conservare atti e scritture contabili connessi all’applicazione di normative nazionali e comunitarie in materia di controlli qualitativi e quantitativi e di eventuali vincoli relativi alla destinazione delle merci.

2.      I titolari delle fabbriche che impiegano alcool etilico per la preparazione di bevande alcooliche sottoposte a vigilanza finanziaria permanente della Guardia di finanza possono conferire, altresì, incarico ai soggetti indicati nel comma 1 dell’art. 1 di tenere e conservare con i criteri, le modalità e nei luoghi di cui all’art. 5 del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 232, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1984, n. 408 e di cui all’art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 21 settembre 1988, n. 437, gli atti, le scritture ed i supporti meccanografici posti in essere ai fini dei controlli contabili previsti dall’art. 5 del predetto decreto-legge n. 232. I titolari delle fabbriche che intendono avvalersi della disposizione del presente comma debbono preventivamente comunicare all’ufficio tecnico di finanza competente per territorio il nominativo del soggetto incaricato, con gli estremi della autorizzazione di cui al successivo art. 6.

Il soggetto incaricato può assistere ai controlli ed alle operazioni di inventario eseguiti dal personale dell’ufficio tecnico di finanza.

3.      I soggetti che hanno ricevuto gli incarichi previsti dai commi 1 e  2 del presente articolo sono tenuti, a qualsiasi richiesta dell’amministrazione, ad esibire gli atti e le scritture contabili tenute e conservate nell’interesse dei privati e ad osservare le prescrizioni specifiche impartite dalla stessa amministrazione.

4.      Con riferimento agli atti ed alle scritture tenute e conservate i soggetti di cui al comma 1 dell’art. 1 possono rilasciare copie, certificati o estratti, attestando la conformità all’originale tenuto e conservato. Le copie, i certificati o gli estratti sono rilasciati soltanto a richiesta del soggetto che ha delegato il compimento degli adempimenti previsti dalla lettera a) del comma 1-sexies dall’art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito in legge dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, o che ha affidato la tenuta e conservazione dei propri atti e scritture contabili nonché a richiesta di pubbliche amministrazioni.

 

Art. 4

 

1.      I soggetti di cui al comma 1 dell’art. 1 del presente decreto possono acquisire, elaborare e trasmettere i dati relativi agli scambi internazionali nell’interesse dei soggetti dai quali hanno ricevuto espresso incarico e sono responsabili con questi delle informazioni trasmesse. La elaborazione e la trasmissione dei dati, da utilizzarsi anche ai fini delle rilevazioni statistiche previste dalla normativa nazionale e comunitaria, sono effettuate conformemente alle disposizioni impartite dal CED centrale del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette al fine di rendere uniformi i criteri e le modalità di acquisizione, di elaborazione e di trasmissione.

 

Art. 5

 

1.      Agli spedizionieri doganali di cui agli articoli precedenti può essere affidata la custodia e la vendita delle merci cadute in abbandono  ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.

2.      Gli spedizionieri doganali interessati dovranno presentare apposita istanza al direttore della circoscrizione doganale competente per ottenere l’autorizzazione a custodire e vendere merci abbandonate. Il direttore della circoscrizione doganale contestualmente al rilascio dell’autorizzazione fisserà le condizioni e le modalità che dovranno essere osservate nella custodia e nella vendita di merci abbandonate. Agli effetti del compenso per la vendita gli spedizionieri autorizzati sono assimilati agli istituti di vendita autorizzati di cui all’ultimo comma dell’art. 278 del predetto testo unico.

 

 

 

 

Art. 6

 

1.      I consigli compartimentali degli spedizionieri doganali di cui all’art. 8 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, competenti per territorio, autorizzano gli spedizionieri doganali all’esercizio dei compiti previsti dal comma 1-sexies dell’art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito in legge dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, dando notizia della concessa autorizzazione al Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali di cui all’art. 13 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, ed al direttore della direzione compartimentale delle dogane e delle imposte indirette competente per territorio.

2.      All’atto del rilascio dell’autorizzazione il consiglio compartimentale degli spedizionieri doganali provvede a dotare il richiedente:

 

di un libro repertorio, vidimato dal presidente del consiglio compartimentale stesso o da un suo delegato, nel quale devono essere annotati gli adempimenti posti in essere ai sensi della lettera a) del comma 1-sexies dell’art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito in legge dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, nonché le indicazioni delle copie, dei certificati ed estratti rilasciati ai sensi della lettera b) del comma 1-sexies della medesima legge;

 

di un timbro a secco in cui sia indicato il consiglio compartimentale che rilascia l’autorizzazione, il cognome ed il nome dello spedizioniere doganale ed il relativo codice fiscale, il numero di iscrizione all’albo professionale e quello dell’autorizzazione.

 

3.      Ai fini del rilascio dell’autorizzazione i consigli compartimentali degli spedizionieri doganali verificano che sussistono tutti i requisiti richiesti per l’iscrizione all’albo professionale; l’autorizzazione non può essere rilasciata:

 

a coloro che non risultano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell’art. 1 del presente decreto alla data della richiesta dell’autorizzazione;

 

a coloro che, nel corso degli ultimi tre anni, siano incorsi nelle sospensioni previste dall’art. 12 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612;

 

a coloro che, negli ultimi tre anni, siano incorsi nelle sospensioni previste dall’art. 53 del testo unico delle disposizioni legislative, approvato con decreto del Presidente delle Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

 

a coloro che risultano assoggettati a misure di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

 

Art. 7

 

1.      Il modello del libro repertorio di cui al precedente art. 6 è approvato dal Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1612, art. 13, che approva altresì i modelli dei certificati che gli spedizionieri doganali sono abilitati a rilasciare.

 

Art. 8

 

1.      Salvo che i fatti non costituiscano reato, i soggetti che commettono irregolarità nella tenuta del libro repertorio, nell’espletamento dei compiti di cui al comma 1-sexies dell’art. 7 del decreto-legge  31 dicembre 1991, n. 417 convertito in legge con legge 6 febbraio 1992, n. 66, e coloro che, per fini diversi d quelli istituzionali, utilizzano o comunicano a terzi notizie avute nell’esercizio delle funzioni o nell’esercizio dell’attività svolta ai sensi del comma 1-sexies dell’art. 7 della predetta legge, ferma restando la responsabilità per i danni provocati a terzi o alla pubblica amministrazione, incorrono nella sospensione, o, nei casi più gravi, nella revoca dell’autorizzazione  che viene disposta con provvedimento motivato del direttore generale del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, salvo l’applicazione delle disposizioni di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1612, art. 12, comma 1, lettere d), e) ed f).

2.       In caso di revoca non può essere rilasciata una nuova autorizzazione se non sono decorsi dieci anni dalla data del provvedimento di revoca.

 

Art. 9

 

1.      Per le prestazioni professionali di cui agli articoli precedenti si applicano i corrispettivi stabiliti dal Consiglio Nazionale degli spedizionieri doganali.

 

Art. 10

 

1.      Lo spedizioniere doganale al quale sia stata rilasciata l’autorizzazione prevista dall’art. 6 del presente decreto è tenuto a comunicare al competente consiglio compartimentale degli spedizionieri doganali l’inizio di un rapporto di lavoro subordinato entro dieci giorni dalla data di tale inizio. Alla omessa comunicazione consegue oltre alla revoca dell’autorizzazione prevista dal successivo art. 11 anche l’adozione della sanzione prevista dall’art. 12., lettera d), della legge 22 dicembre 1960, n. 1612.

 

Art. 11

 

1.      L’autorizzazione prevista dall’art. 6 del presente decreto è revocata quando:

 

lo spedizioniere doganale autorizzato incorre nella sospensione dal compimento delle operazioni doganali prevista dall’art. 53 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni o nella sospensione dall’albo professionale degli spedizionieri doganali prevista dall’art. 12 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612;

 

viene accertata la perdita di uno dei requisiti richiesti per il rilascio dell’autorizzazione medesima;

 

non viene effettuata la comunicazione al consiglio compartimentale degli spedizionieri doganali prevista dal precedente art. 10.

 

Art. 12

 

1.      Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

Roma, 31 marzo 1992

 

                                                                                              Il Ministro: Formica


3 - DECRETO 11 DICEMBRE 1992, N. 549

 

Regolamento recante la costituzione dei centri di assistenza doganale.

 

Il Ministro delle Finanze

 

Visto l’art. 7 commi 1-septies e 1-octies della legge 6 febbraio 1992, n. 66, avente ad oggetto la costituzione, tra gli spedizionieri iscritti all’Albo da almeno tre anni, di società di assistenza doganale, denominate CAD;

 

visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

 

vista la legge 22 dicembre 1960, n. 1612;

 

visto il decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374;

 

ritenuta la necessità di dettare le occorrenti disposizioni di attuazione del comma 1-septies, nonché quelle di cui al comma 1-octies;

 

visto il terzo e il quarto periodo del comma 6 dell’art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

 

visto l’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

 

udito il parere del Consiglio di Stato reso nell’adunanza generale del 5 ottobre 1992;

 

vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell’art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 (nota n. 4278 dell’11 dicembre 1992);

 

adotta

 

Il seguente regolamento:

 

Art. 1

 

1.      Gli spedizionieri doganali iscritti da almeno tre anni all’albo professionale istituito con legge 22 dicembre 1960, n. 1612, e che esercitano l’attività professionale non vincolati a rapporto di lavoro subordinato, possono costituire società di capitali, denominati CAD (centri assistenza doganale), con capitale minimo di 100 milioni di lire, aventi per oggetto esclusivamente l’esercizio di assistenza doganale, per lo svolgimento dei compiti indicati ai commi 1-sexies e 1-septies, dell’art. 7, della legge 6 febbraio 1992, n. 66.

2.      I centri di assistenza doganale sono sottoposti alla vigilanza, anche ispettiva, dell’Amministrazione finanziaria, a norma dell’art. 8, fermi restando i controlli ed i riscontri di cui all’art. 7, comma 4.

3.      Lo statuto delle società di cui al comma 1 dovrà essere conforme al modello di statuto allegato al presente regolamento.

4.      E’ fatto divieto di cessione o trasferimento a qualsiasi titolo di azioni o quote a soggetti che non abbiano i requisiti necessari per costituire i CAD. E’ fatto, inoltre, divieto di affidare a soggetti estranei alla società qualsiasi facoltà ad essa demandata dalle disposizioni in materia o dallo statuto.

 

 

Art. 2

 

1.      L’autorizzazione del Ministro delle finanze, prevista dall’art. 7, comma 1-septies, della legge n. 66/1992, viene concessa alle società di cui all’art. 1, comma 1, previa presentazione al Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette della seguente documentazione:

 

a)      atto costitutivo della società con indicazione dei soci, corredata dagli estremi della patente con validità illimitata;

b)      statuto della società, predisposto secondo il modello approvato in allegato al presente decreto;

c)      certificato di iscrizione della società alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

d)      certificazione del consiglio compartimentale competente da cui risulti che tutti i soci sono iscritti all’albo professionale da almeno tre anni e che esercitano l’attività professionale non vincolati a rapporto di lavoro subordinato e che per i medesimi non ricorre nessuna delle ipotesi da cui possa derivare la sospensione o la revoca della patente a termine dell’art. 53 o 54 del testo unico delle leggi doganali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

2.      Deve inoltre essere presentata una documentazione rilasciata dalla circoscrizione doganale competente sul territorio, ove sono ubicati gli uffici del centro di assistenza doganale da cui risulti, a seguito di apposito sopralluogo, l’effettiva esistenza di una struttura, con appositi locali ed attrezzature, per lo svolgimento dell’attività di assistenza doganale, dotata di sistema di registrazione contabile e presso la quale verranno conservati gli atti. Ogni struttura destinata successivamente all’attività del centro di assistenza doganale dovrà ugualmente essere comunicata alla competente circoscrizione doganale ai fini del prescritto sopralluogo.

3.      Concessa l’autorizzazione, la società otterrà dal Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali il timbro, fornito dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, sul quale risulti il numero di iscrizione all’albo, la ragione sociale, la sede ed il numero che lo contraddistingue.

4.      La firma sulle dichiarazioni doganali ricevute od emesse ai sensi dell’art. 5 o sui documenti di cui all’art. 6 o su ogni altro atto o documento emesso, dovrà essere apposta da un legale rappresentante del centro di assistenza doganale è convalidata dal timbro in dotazione.

 

Art. 3

 

1.      Presso la direzione centrale dei servizi doganali del Dipartimento delle dogane e imposte indirette è istituito un apposito albo nel quale dovranno essere obbligatoriamente iscritte le società di cui all’art. 1, comma 1, dopo aver ottenuto la preventiva autorizzazione del Ministro delle finanze. L’iscrizione comporta l’annotazione degli estremi dell’identificazione della società, del numero di autorizzazione, nonché il codice fiscale o la partita IVA e l’assegnazione di un numero progressivo.

2.      L’esercizio dell’attività da parte delle società autorizzate dovrà avere inizio successivamente all’avvenuta iscrizione nell’albo di cui al comma 1.

3.      Le società autorizzate di cui all’art. 1, comma 1, svolgono le loro attività nell’ambito territoriale del compartimento doganale in cui hanno la sede e possono collegarsi con società omologhe con sede e competenza in altri territori di differenti direzioni compartimentali e costituire gruppi europei di interesse economico previsti dal regolamento CEE n. 2137/85 del 25 luglio 1985, disciplinati dal decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

4.      La rappresentanza legale può essere concessa esclusivamente ad uno o più soci che operano ciascuno presso le dogane della circoscrizione presso la quale è abilitato ai sensi dell’art. 47 del testo unico delle leggi doganali.

 

 

Art. 4

 

1.      I centri di assistenza doganale di cui all’art. 1, comma 1, oltre ai compiti attribuiti agli spedizionieri doganali dal decreto del Ministro delle finanze 31 marzo 1992, possono asseverare i dati acquisiti ed elaborati nell’esercizio degli incarichi loro conferiti dagli operatori e di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto medesimo.

2.      I centri di assistenza doganale di cui al comma 1 che intendano esercitare attività ed adempimenti in qualità di rappresentanti fiscali per l’esercizio dei compiti di cui alla lettera a) del comma 1-sexies dell’art. 7 della legge 6 febbraio 1992, n. 66, od in relazione ai compiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1-septies del predetto art. 7, devono essere preventivamente abilitati.

3.      I centri di assistenza doganale di cui al comma 1 possono essere incaricati di tenere, per conto degli operatori interessati, le scritture e contabilità previste dalle disposizioni comunitarie relative alle zone franche ed ai depositi franchi, per la movimentazione delle merci, nelle predette zone o depositi.

 

Art. 5

 

1.      Gli operatori possono presentare ai centri di assistenza doganale le dichiarazioni volte a dare una delle destinazioni doganali previste dalla normativa in vigore alle merci al fine di farne asseverare il contenuto previa acquisizione e controllo formale della documentazione commerciale.

2.      Le dichiarazioni doganali ricevute o emesse, asseverate dal centro di assistenza doganale, vengono presentate, corredate dalla relativa documentazione, alla dogana competente che le accetta e ne dispone la visita totale o parziale secondo i programmi ed i criteri selettivi per la visita totale o parziale delle merci stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, ai sensi dell’art. 8, comma 5, del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374.

3.      In caso di dubbi sulla regolarità formale o sulla veridicità dei dati o delle documentazioni esibiti per essere asseverati ai sensi dell’art. 4 o del presente articolo, i centri di assistenza doganale non procedono alla asseverazione e ne specificano sui documenti stessi i motivi.

 

Art. 6

 

1.      I centri di assistenza doganale di cui all’art. 1, comma 1, possono provvedere, su richiesta degli operatori interessati, a rilasciare le merci oggetto di operazione doganale assegnandole alla destinazione doganale dichiarata, sempre che venga presentata la documentazione prevista per il compimento della specifica operazione, con l’osservanza delle seguenti modalità:

 

a)      i documenti doganali, di trasporto, commerciali relativi alle merci stesse devono essere iscritti negli appositi registri, previamente muniti del visto dell’autorità doganale, all’atto dell’effettuazione dell’operazione;

b)      deve essere prestata apposita cauzione a garanzia dei diritti e tributi ai quali le merci sono sottoposte;

c)      entro due giorni lavorativi i documenti di trasporto e commerciali che accompagnano le merci devono essere consegnati all’ufficio doganale unitamente all’originale del documento emesso e devono essere versati i diritti doganali percepiti o garantiti, con l’osservanza delle modalità di cui all’art. 77 del testo unico delle leggi doganali;

d)      deve essere previamente  e con congruo anticipo informato l’ufficio doganale, nei casi in cui l’operazione doganale debba essere effettuata presso la sede, lo stabilimento, aree o locali dell’operatore richiedente;

e)      devono essere altresì consegnate tutte le documentazioni, originali, in base alle quali è stata consentita la specifica operazione doganale.

2.      Qualora nel compimento dell’operazione sorgano dubbi sull’esatta natura della merce, sulla regolarità dei documenti che l’accompagnano, sulla sua quantità e valore rispetto ai documenti doganali, di trasporto o commerciali presentati, l’operazione è sospesa e viene immediatamente informato l'ufficio doganale competente.

3.      L’ufficio doganale provvede alla assunzione in carico dei propri registri dei documenti emessi ed alle relative iscrizioni contabili, che rendono definitivo l’accertamento. Gli estremi di registrazione vengono riportati a cura dei centri di assistenza doganale negli appositi registri di cui alla lettera a).

4.      I centri di assistenza doganale sono solidalmente responsabili con il proprietario della merce per le operazioni doganali poste in essere.

 

Art. 7

 

1.      I centri di assistenza doganale sono dotati, dal competente consiglio compartimentale degli spedizionieri doganali, di un libro repertorio vidimato dal presidente del consiglio compartimentale stesso o da un suo delegato, nel quale devono essere annotati gli adempimenti posti in essere ai sensi degli articoli 4 e 5.

2.      I centri di assistenza doganale sono tenuti a conservare per almeno cinque anni gli atti e i documenti riguardanti la loro attività con l’osservanza delle modalità stabilite dal dipartimento delle dogane e delle imposte indirette.

3.      I centri di assistenza doganale sono tenuti a fornire, su richiesta dei funzionari dell’Amministrazione doganale, dati ed elementi in loro possesso rilevabili da registri, atti o documenti, anche in deroga a contrarie disposizioni statutarie o regolamentari.

4.      La direzione della circoscrizione doganale può disporre controlli o riscontri sull’attività svolta negli uffici o negli altri luoghi del centro di assistenza doganale, ubicati nel proprio ambito territoriale.

 

Art. 8

 

 

1.      Per accertare la corretta tenuta dei registri in dotazione ai centri di assistenza doganale, la regolarità delle operazioni eseguite, l’adempimento dei prescritti obblighi, la vigilanza, anche ispettiva, da esercitare sui centri di assistenza doganale, consiste nel riscontro a scandaglio tra le operazioni risultanti dai registri, dalle scritture e da ogni altra documentazione in possesso dei centri di assistenza doganale e gli atti degli uffici doganali e degli utenti che hanno operato presso detti centri e viene esercitata almeno una volta l’anno.

2.      Alla vigilanza di cui al comma 1 procedono gli uffici del Dipartimento delle dogane ed imposte indirette a mezzo di propri funzionari ispettivi.

3.      Fermo restando ogni diverso obbligo di legge ove dall’esercizio della vigilanza emergano irregolarità in materie di competenza di altro ufficio finanziario o di altra amministrazione, saranno effettuate formali comunicazioni agli uffici interessati.

 

Art. 9

 

1.      Sono escluse dalle procedure di cui all’art. 6 le merci assoggettate a dazi, prelievi o tasse ad effetto equivalente, di cui alla lettera b) dell’art. 7, comma 1-septies, della legge 6 febbraio 1992, n. 66, nonché quelle il cui valore imponibile superi lire ottantamilioni.

2.      Sono altresì esclusi:

 

a)      i materiali di armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185;

b)      prodotti ad alta tecnologia di cui alla legge 27 febbraio 1992, n. 222;

c)      gli oggetti d’arte, da collezione o di antichità.

 

Art. 10

 

1.      La società autorizzata che eserciti prima della sua iscrizione nell’albo di cui all’art. 3, è diffidata a sospendere l’esercizio dell’attività dalla direzione generale del Dipartimento delle dogane ed imposte indirette. La mancata osservanza della diffida comporta nei confronti dei soci l’adozione da parte del competente consiglio compartimentale, del provvedimento di sospensione temporanea dall’albo di cui alla lettera d), dell’art. 12 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612.

2.      Nei casi di inosservanza delle disposizioni di cui all’art. 3, comma 3, di quelle fissate dall’art. 6, comma 1, e di quelle di cui all’art. 7, comma 1, il Ministro delle finanze, previa contestazione degli addebiti, qualora non ritenga di accettare le giustificazioni della società, dispone la sospensione dall’attività per il periodo di un mese.

3.      Salvo le altre più gravi conseguenze di carattere civile e penale il Ministro delle finanze, previa contestazione ed addebiti, qualora non ritenga di accettare le giustificazioni della società, dispone la revoca dell’autorizzazione quando nello svolgimento dell’attività vengano commesse gravi o ripetute violazioni alle disposizioni recate in materia tributaria da leggi generali o speciali ovvero quando risultino inosservate le prescrizioni e gli obblighi posti dall’Amministrazione finanziaria nonché quando i dati e gli elementi, richiesti dalla medesima Amministrazione risultino falsi o incompleti rispetto la documentazione fornita dall’utente oppure siano stati irregolarmente asseverati dati, dichiarazioni o documenti. Nei casi di particolare gravità il Ministro delle finanze dispone la sospensione cautelare dell’autorizzazione.

4.      I provvedimenti di sospensione cautelare e di revoca sono comunicati al Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali.

5.      Con i provvedimenti vengono stabilite le modalità per assicurare nei confronti degli utenti il regolare svolgimento dell’attività concernente operazioni doganali o altri adempimenti in corso.

6.      Restano salvi eventuali altri provvedimenti sanzionatori previsti per i singoli spedizionieri doganali soci del centro a termini della legge professionale 22 dicembre 1960, n. 1612.

 

Art. 11

 

1.      Le prestazioni professionali di cui agli articoli precedenti, rese su richiesta dell’utenza, sono assoggettate a corrispettivi inderogabili, determinati dal Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali con le procedure di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1612, ed approvate con decreto del Ministro delle finanze.

2.      In caso di violazione di quanto previsto al precedente comma, il consiglio compartimentale competente applica la sanzione di cui all’art. 12, lettere d) od f), della legge 22 dicembre 1960, n. 1612.

 

Art. 12

 

1.      In via transitoria, e fino al 30 giugno 1993, e comunque solo in occasione della costituzione delle società di cui all’art. 1, comma 1, possono divenire soci anche spedizionieri doganali in possesso del titolo conseguito a termini degli articoli 47 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultino essere stati iscritti all’elenco degli spedizionieri doganali di cui all’art. 44 del medesimo testo unico, ininterrottamente da almeno tre anni in qualità di procuratore di spedizioniere doganale libero professionista iscritto all’albo istituito con legge 22 dicembre 1960, n. 1612.

 

 

Art. 13

 

1.      Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Roma, 11 dicembre 1992

 

                                                                                              Il Ministro. Goria

 

Visto, il Guardasigilli: Martelli

            Registrato alla Corte dei Conti il 13 gennaio 1993

            Registro n. 3 Finanze, foglio n. 50


Modello di statuto di societa’ a responsabilita’ limitata o di societa’ per azioni costituita per svolgere l’esercizio di assistenza doganale ai sensi dell’art. 7 comma 1-septies della legge 6 febbraio 1992, n. 66.

 

denominazione – sede – durata

 

Art. 1

 

1.      E’ costituita ai sensi e per gli effetti di cui ll’art. 7, commi 1-septies e 1-octies, della legge 6 febbraio 1992, n. 66, una società…..(indicare il tipo societario: società a responsabilità limitata ovvero società per azioni) con la denominazione “Centro di assistenza doganale….S.r.l. (ovvero S.p.A.)”.

2.      Possono divenire soci della società esclusivamente spedizionieri doganali aventi i requisiti previsti dal regolamento adottato dal Ministro delle finanze ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, in attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 66.

 

Art. 2

 

1.      La società ha sede in …..e può costituire uffici decentrati, nell’ambito di una sola direzione compartimentale delle dogane.

2.      La società di cui al precedente comma 1 può collegarsi con società aventi il medesimo oggetto sociale con sede e competenza in altri territori di differenti Direzioni compartimentali delle dogane. Sono comunque fatte salve le norme sulle intese, sull’abuso di posizione dominante e sulle operazioni di concentrazione di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287.

3.      Le società collegate ai sensi del precedente secondo comma possono costituire gruppi europei di interesse economico (GEIE) previsti dal regolamento (CEE) n. 2137/85 del 25 luglio 1985 e disciplinati dal decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

 

Art. 3

 

1.      La durata della società è fissata in…….

 

oggetto sociale

 

Art. 4

 

1.      La società ha per oggetto sociale esclusivamente l’esercizio di assistenza doganale di cui all’art. 7, comma 1-septies, della legge 6 febbraio 1992, n. 66 – oltre a quelli attribuiti agli spedizionieri doganali con decreto ministeriale 31 marzo 1992  pubblicato nella Gazzetta ufficiale 7 aprile 1992, n. 82 – secondo il regolamento adottato dal Ministro delle finanze ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2.      E’ compatibile con l’appartenenza alla società unicamente lo svolgimento da parte dei soci dell’attività professionale di cui all’art. 1 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, nonché di quella disciplinata dagli articoli 40 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. Non sono compatibili, invece, le attività di cui all’art. 7 della citata legge n. 1612.

3.      La società, allo scopo di raggiungere i fini dell’oggetto sociale, può per conto degli operatori economici:

 

a)      svolgere i compiti attribuiti agli spedizionieri doganali con decreto ministeriale 31 marzo 1992 di cui al precedente comma 1, asseverando i dati acquisiti ed elaborati;

b)      ricevere o emettere dichiarazioni doganali, asseverandone il contenuto previa acquisizione e controllo formale della relativa documentazione commerciale secondo quanto disciplinato dal regolamento adottato dal Ministro delle finanze indicato al precedente comma 1;

c)      assegnare alla destinazione doganale dichiarata le merci aventi modesta rilevanza fiscale, non assoggettate a dazi, prelievi o tasse di effetto equivalente secondo quanto previsto dal regolamento adottato dal Ministro delle finanze indicato al precedente comma 1;

d)      ogni altro adempimento richiesto dall’utenza previsto dalle leggi in vigore e che non siano in contrasto con le funzioni disciplinate dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66.

 

capitale  (quote azioni) – soci – domicilio dei soci

 

Art. 5

 

1.      Il capitale sociale è di Lire……………..

(nota: Minimo 100 milioni).

(nota: Se trattasi di società per azioni, aggiungere quanto segue: Il capitale è diviso in numero…..azioni nominative del valore di Lire…………ciascuna).

 

2.      Possono essere soci solo uno o più soggetti di cui al comma 2 del precedente art. 1

 

3.      Le quote (nota: Ovvero le azioni) non sono trasferibili se non a favore dei soggetti di cui al precedente comma e non possono essere cedute in pegno o garanzia.

(nota: Può inserirsi la clausola di prelazione a favore dei soci per i trasferimenti di quote ovvero di azioni).

 

4.      In caso di decesso del socio gli eredi hanno diritto al rimborso della quota in proporzione al patrimonio sociale risultante dal bilancio dell’ultimo esercizio (c.c. art. 2437) a meno che uno o più soci siano disposti ad accollarsi la quota del defunto e gli altri soci lo consentano. La stessa regola si applica in caso di esproprio delle quote. E’ fatto salvo, in ogni caso, il diritto degli eredi di chiedere una valutazione del patrimonio sociale sulla base della determinazione fatta da uno o più terzi da eleggere di comune accordo tra gli eredi e gli amministratori ovvero secondo quanto previsto dagli articoli 810 e seguenti del codice di procedura civile. Gli eredi hanno anche diritto a vendere a terzi, forniti dei requisiti di cui al terzo comma di questo articolo, la quota del socio defunto, salvo che uno o più soci superstiti legalmente si impegnino ad esercitare il diritto di prelazione sulla base di un valore determinato di comune accordo e con le modalità di cui al comma che precede.

 

Art. 6

 

1.      Per ogni rapporto con la società il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci.

 

Art. 7

 

1.      Le assemblee possono essere convocate anche fuori della sede sociale, purchè in Italia.

2.      L’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

 

Art. 8

 

1.      Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.

2.      L’avviso di convocazione deve essere spedito mediante raccomandata a ciascun socio ed a ciascun membro del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza (in caso di S.p.a.: l’avviso di convocazione deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza).

 

Art. 9

 

1.      I soci non possono farsi rappresentare in assemblea che da altri soci.

 

Art. 10

 

1.      Il presidente dell’assemblea è designato dagli intervenuti. Nello stesso modo è designato il segretario.

 

Art. 11

 

1.      L’assemblea si costituisce e delibera validamente a norma di legge.

2.      In mancanza di regolare convocazione l’assemblea si reputa costituita quando è rappresentato l’intero capitale sociale e sono intervenuti i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, se previsto. Tuttavia in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

 

(Nota 1: Possono prevedersi maggioranze diverse purchè superiori a quelle di legge, se da essa consentita).

(Nota 2: Anche per la srl può prevedersi la seconda convocazione assembleare mantenendo, però, le stesse maggioranze costitutive e deliberative della prima convocazione).

 

consiglio di amministrazione

 

Art. 12

 

1.      La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero dispari di membri non inferiore a tre o da un amministratore unico.

 

2.      Gli amministratori durano in carica per non più di tre anni e sono rieleggibili.

 

(Nota: Per la S.r.l. può prevedersi che gli amministratori durino in carica per il periodo determinato dall’assemblea ordinaria all’atto della loro nomina che può essere superiore al triennio).

3.      Gli amministratori devono essere soci.

 

Art. 13

 

1.      Al consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri per l’amministrazione e gestione della società, senza limitazioni né distinzioni tra ordinaria e straordinaria amministrazione.

 

(Nota: A norma dell’art. 2364, comma 1, n. 4, del codice civile possono riservarsi alla competenza dell’assemblea alcuni poteri attinenti alla gestione della società).

 

 

Art. 14

 

1.      Il  consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi membri il presidente ed eventualmente il vice presidente, se questi non sono stati nominati dall’assemblea.

2.      Il consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, anche disgiuntamente, determinando i limiti della delega che in ogni caso non può comprendere le attribuzioni non delegabili ai sensi dell’art. 2381 del codice civile.

 

Art. 15

 

1.      Il consiglio di amministrazione è convocato dal suo presidente ed in mancanza, assenza o impedimento, da chi ne fa le veci o dall’amministratore più anziano di età, anche fuori dalla sede sociale purchè in Italia.

2.      Il consiglio di amministrazione è convocato nei casi di legge e quando lo ritenga opportuno il presidente o chi ne fa le veci e quando ne sia fatta richiesta da almeno…..amministratori.

3.      L’avviso di convocazione contenente l’indicazione del luogo, giorno e ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare deve essere spedito per raccomandata al domicilio di ciascun amministratore e sindaco almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza. Tale termine può essere ridotto a tre giorni se l’avviso è spedito per telegramma.

4.      Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

 

Art. 16

 

1.      La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione e disgiuntamente, a ciascuno degli amministratori delegati nei limiti e con le modalità previste dalla delega, o dall’amministratore unico.

2.      Il presidente del consiglio di amministrazione, o in mancanza, assenza o impedimento, il vice presidente, ha il potere di agire da solo e può nominare procuratori alle liti ovvero procuratori per determinati atti ed operazioni o per categorie di atti ed operazioni.

3.      Gli stessi poteri hanno gli amministratori delegati nei limiti della delega conferita.

 

collegio sindacale

 

Art. 17

 

1.      Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi, tra cui il presidente, oltre due sindaci supplenti.

2.      Essi devono essere nominati tra gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri liberi professionisti. Il presidente deve essere anche iscritto nel ruolo dei revisori dei conti. All’atto della nomina l’assemblea deve determinare la retribuzione annua dei sindaci per l’intera durata del loro ufficio.

 

esercizio sociale e bilancio

ripartizioni degli utili

 

Art. 18

 

1.      L’esercizio sociale termina il 31 dicembre di ogni anno.

2.      Il bilancio deve essere certificato come prescritto dall’art. 78, comma 3, della legge 413 del 1991.

 

 

Art. 19

 

1.      Gli utili sociali, dopo la riserva di cui all’art. 2428 del codice civile (un ventesimo) vanno distribuiti tra i soci, in proporzione alla quota (ovvero alle azioni) da ciascuno di essi posseduta, con l’osservanza di quanto disposto dagli articoli 2433 e 2433-bis del codice civile.

 

scioglimento della societa’ e liquidazione

 

Art. 20

 

1.      Addivenendosi per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l’assemblea nominerà il liquidatore ovvero i liquidatori, secondo le disposizioni di legge.

 

(Nota: E’ consentito prevedere un regime di ripartizione degli utili non distribuiti, dopo aver detratto il dieci per cento in favore del Fondo previdenziale degli spedizionieri  doganali).

 

disposizioni finali e rinvio

 

Art. 21

 

1.      E’ obbligatorio e vincolativo per i soci il dovere di fornire all’amministrazione finanziaria ogni dato ed elemento in possesso della società, anche in deroga a contrarie disposizioni statutarie o regolamentari.

 

Art. 22

 

1. Per quanto non espressamente previsto da questo statuto si applica la disciplina di legge.

 

 


 



1 Decreto Legislativo 26 Aprile 1990 n° 105

2 Modificato con  Legge n. 427 del 29 Ottobre 1993 – art. 32

   punto 7 – comma a).

3 abrogato dalla legge 25 luglio 2000, n. 213

4 Modificato con  Legge n. 427 del 29 Ottobre 1993 – art. 32

   punto 7 lett.b)

5 Abrogata dalla legge 25 luglio 2000, n. 213

6 Abrogato dalla legge  16 luglio 1997, n. 230.

 

7 Modificato dal Decreto Leg.vo 26 aprile 1990, n. 105

(*) vedasi richiamo 2 della legge 22.12.196, n. 1612

8 Non applicabile conseguentemente alla legge 25 luglio 2000, n. 213

9 Abrogato a seguito legge 16 luglio 1997,n.230

 

10 Modificato dal Decreto 23 ottobre 1998, n.417

    art. 1 lett. b).

11 Abrogati dal Decreto 23 ottobre 1998, n. 417

    art. 1 lett. c).

12 Modificato dal Decreto 23 ottobre 1998, n. 417

    art. 1 lett. d).

13 Modificato dal Decreto 23 ottobre 1998, n. 417

    art. 1 lett. e).

(*) vedasi richiamo 6 (Fondo Previdenziale)

14

La misura della quota annuale dovuta dagli iscritti all’albo nazionale degli spedizionieri doganali, stabilita dall’art. 42, secondo comma, del decreto ministeriale in premessa, è elevata da lire diecimila a lire diciottomila a decorrere dal 1° gennaio 1967. (DPR 28 agosto 1967, n. 1126)

Aumento della quota annuale da Lit.   18.000 a Lit.   30.000  (DPR 4 giugno 1975, n. 439);

aumento della quota annuale da Lit.   30.000 a Lit.   50.000  (DPR 16 gennaio 1978, n. 48);

aumento della quota annuale da Lit.   50.000 a Lit. 100.000  (DPR 16 dicembre 1980, n. 992);

aumento della quota annuale da Lit. 100.000 a Lit. 200.000 (DPR 10 settembre 1984, n. 697);

aumento della quota annuale da Lit. 200.000 a Lit. 300.000 (Decreto Ministero Finanze 22 ottobre 1988);

aumento della quota annuale da Lit. 300.000 a Lit. 500.000 (Decreto Ministero Finanze 6 settembre 1991);

aumento della quota annuale da Lit. 500.000 a Lit. 700.000 (Decreto Ministero Finanze 24 dicembre 1998).

 

15 modificato dal DPR 28 agosto 1967, n. 1126.

16 Gli articoli dal 48 all’84 sono stati abrogati dalla legge 16 luglio 1997, n. 230.

[1]  Modificato con legge 8 maggio 1998, n. 146

[2]  Abrogato con legge 8 maggio 1998, n. 146

[3]  Abrogato con legge 8 maggio 1998, n. 146

[4]  Modificato con legge 8 maggio 1998, n. 146

[5] Modificato con legge 8 maggio 1998, n. 146

[6]  Modificato con legge 25 luglio 2000, n. 213

1 Modificato dalla legge 25 luglio 2000, n. 213 – art. 8