LEGGE 25 LUGLIO 2000, N. 213
Norme di adeguamento dell’attività degli
spedizionieri doganali alle mutate esigenze dei traffici e dell’interscambio
internazionale delle merci.
La
Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
Il Presidente della Repubblica
promulga
la
seguente legge:
Art. 1
Nuove attribuzioni agli
spedizionieri doganali
1.Gli spedizionieri doganali, iscritti agli albi
professionali istituiti con la legge
22 dicembre 196O, n. 1612, riconosciuti quali professionisti qualificati per
le materie previste dall’articolo 1 della predetta
legge n. 1612 del 196O, sono
abilitati alla rappresentanza dinanzi agli uffici dell’amministrazione
finanziaria.
2.Gli spedizionieri doganali iscritti agli albi di cui al
comma 1 sono altresì abilitati a svolgere i compiti che lo Stato, le Regioni, le
Province, i Comuni e gli enti locali, per effetto di norme nazionali o
comunitarie, possono affidare ai privati.
Art. 2
Asseverazione dei dati
1.Gli spedizionieri doganali possono asseverare i dati
contenuti nelle dichiarazioni da presentare agli uffici finanziari. Tali
dichiarazioni sono trasmesse ai competenti uffici preferibilmente per via
telematica.
2.Il direttore generale del Dipartimento delle dogane e
imposte indirette può abilitare altri soggetti, in possesso dei necessari
requisiti professionali, all’asseverazione dei dati contenuti nelle
dichiarazioni di cui al comma 1.
3.Gli spedizionieri doganali in possesso
dell’autorizzazione di cui all’articolo 6 del decreto del ministro delle Finanze
31 marzo 1992, pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale” n. 82 del 7 aprile 1992,
possono asseverare la conformità dei dati esposti negli elenchi riepilogativi
delle cessioni e degli acquisti di cui all’articolo 5O, comma 6, del decreto
legge 3O agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, con le scritture contabili previste dagli articoli 23, 24
e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni.
4.Nell’effettuazione di controlli in sede di accertamento
l’amministrazione finanziaria assume, di norma, i dati che siano stati
asseverati dagli spedizionieri doganali ovvero dai soggetti di cui al comma 2,
salvo che vi siano fondati motivi per procedere ad ulteriori verifiche dei dati
stessi.
5.Ai fini della presente legge, per asseverazione si
intende la verifica della corrispondenza dei dati contenuti nelle dichiarazioni
presentate con i documenti sui quali le stesse si basano. Relativamente alle
dichiarazioni doganali, l’asseverazione comprende anche l’attestazione che
l’operazione doganale richiesta è regolare, completa dei documenti necessari e
risponde a tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente per poter essere
effettuata.
6.In ordine alla regolarità, veridicità e completezza dei
dati, nonché alla idoneità e validità dei documenti allegati, gli spedizionieri
doganali e gli altri soggetti di cui al comma 2, se erano o avrebbero dovuto
ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità, rispondono
solidalmente del pagamento del tributo.
7.In caso di asseverazioni false e mendaci gli
spedizionieri doganali e gli altri soggetti di cui al comma 2 sono responsabili
anche patrimonialmente per i danni procurati all’erario.
8.Nei casi di cui al comma 6, gli spedizionieri doganali e
gli altri soggetti di cui al comma 2 sono sospesi per un anno dalla possibilità
di asseverare i dati di cui ai commi da 1 a 4. Nei casi di cui al comma 7, o nel
caso di ripetuti comportamenti di cui al comma 6, gli spedizionieri doganali e
gli altri soggetti di cui al comma 2 decadono definitivamente dai benefici di
cui ai commi 1, 3 e 4.
Art. 3
Centri di assistenza doganale
1.I centri di assistenza doganale (Cad) di cui al
decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 febbraio 1992, n. 66, e disciplinati dal decreto del Ministro delle
Finanze 11 dicembre 1992, n. 549, sono muniti dall’amministrazione finanziaria
di un timbro speciale conforme a quello di cui all’allegato 62 del regolamento (Cee)
n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, da utilizzare per la
certificazione dei documenti emessi.
2.Ai Cad si applicano le disposizioni di cui all’articolo
1, comma 2, e di cui all’articolo 2.
3.I Cad, obbligatoriamente muniti di collegamento
telematico con gli uffici dell’amministrazione doganale, possono anche acquisire
e trasmettere gli elenchi di cui al comma 3 dell’articolo 2, dopo averne
asseverata la conformità dei dati.
4.L’autorizzazione all’esercizio dei Cad prevede la loro
ammissione alle procedure semplificate di accertamento di cui all’articolo 76
del codice doganale comunitario di cui al regolamento (Cee) n. 2913/92 del
Consiglio, del 12 ottobre 1992, e agli articoli 253 e seguenti del regolamento (Cee)
n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, alle condizioni e con le
modalità dagli stessi previste.
5.I Cad, in attuazione delle procedure semplificate,
possono presentare le merci, oltre che negli spazi e nei luoghi destinati
all’effettuazione delle operazioni doganali di cui all’articolo 17 del Testo
unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, anche presso i luoghi, i
magazzini o i depositi dei soggetti per conto dei quali di volta in volta essi
operano e presso i quali le merci si trovano giacenti, sempreché tali luoghi,
magazzini o depositi siano siti nell’ambito territoriale di competenza della
circoscrizione doganale presso la quale sono accreditati ad operare.
6.Con provvedimento del direttore generale del dipartimento
delle dogane e imposte indirette, da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i casi e le modalità
di esercizio della facoltà di cui al comma 5. Fino alla data di
emanazione del predetto provvedimento i Cad già in attività continuano
ad operare in conformità alle disposizioni di cui ai disciplinari emanati
dalla circoscrizione doganale di competenza.
7.I Cad sono autorizzati a riscuotere i diritti portuali
secondo le modalità che saranno fissate dalle amministrazioni competenti.
8.I Cad sono abilitati a svolgere attività quali enti per
le ispezioni della Comunità europea di cui al regolamento (CE) n. 3287/94 del
Consiglio, del 22 dicembre 1994.
9.Il direttore generale del Dipartimento delle dogane e
imposte indirette può abilitare altri soggetti, in possesso dei necessari
requisiti di professionalità, a presentare le merci secondo le modalità previste
al comma 5.
Art. 4
Procedure semplificate
1.Le procedure semplificate previste dall’articolo 76 del
codice doganale comunitario di cui al regolamento (Cee) n. 2913/92 del
Consiglio, del 12 ottobre 1992, sono consentite ai soggetti richiedenti alle
condizioni previste dagli articoli 253 e seguenti del regolamento (Cee) n.
2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993.
2.Con provvedimento del direttore generale del Dipartimento
delle dogane e imposte indirette, da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le procedure
autorizzatorie e le modalità di esercizio delle procedure semplificate di cui al
comma 1.
Art. 5
Pagamento differito
1.L’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 1991,
n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 2O2, è
abrogato.
2.In conformità agli articoli 226 e 227 del codice doganale
comunitario di cui al regolamento (Cee) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre
1992, l’articolo 79 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia
doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973,
n. 43, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
“Articolo 79 (Pagamento differito di diritti doganali). 1.
Il ricevitore della dogana consente, a richiesta dell’operatore, il pagamento
differito dei diritti doganali per un periodo di trenta giorni. Lo
stesso ricevitore può autorizzare la concessione di una
maggiore dilazione, per il pagamento dei diritti afferenti la sola fiscalità
interna, fino ad un massimo di novanta giorni, compresi i primi trenta.
2. La concessione del pagamento differito, sia per i primi
trenta giorni sia per la maggiore dilazione, è accordata a condizione che, a
garanzia dei diritti dovuti e dei relativi interessi, sia prestata cauzione ai
sensi dell’articolo 87.
3. Il ricevitore della dogana può in qualsiasi momento,
quando sorgano fondati timori sulla possibilità del tempestivo soddisfacimento
del debito, revocare la concessione del pagamento differito; in tal caso
l’operatore deve, entro cinque giorni dalla notifica della revoca, estinguere il
suo debito o prestare una ulteriore garanzia ritenuta idonea dal ricevitore
stesso.
4. L’agevolazione del pagamento differito comporta
l’obbligo della corresponsione degli interessi, con esclusione dei primi trenta
giorni, al saggio stabilito semestralmente con decreto del ministro delle
Finanze sulla base del rendimento netto dei buoni ordinari del tesoro a
tre mesi”.
3.Il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto afferente
le operazioni doganali effettuate dal 1º al 24 dicembre deve essere comunque
eseguito non oltre il successivo 3O dicembre di ciascun anno.
Art. 6
Diploma di laurea
1.In deroga al disposto dell’articolo 48, primo comma,
lettera e), del Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43,
l’esame per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale per gli
aspiranti in possesso del diploma di laurea in materie giuridiche, economiche ed
equipollenti, consiste in un colloquio nelle materie previste dall’articolo 52
del predetto Testo unico.
2.Agli aspiranti, di cui al comma 1, è comunque richiesto
il requisito dell’iscrizione nel registro degli ausiliari di cui all’articolo 46
del citato Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n.
43 del 1973 per almeno un biennio.
3.Il direttore generale del Dipartimento delle dogane e
imposte indirette indice bandi riservati agli aspiranti di cui al comma 1 con
cadenza annuale.
Art. 7
Commissione per gli esami
1.Per l’effettuazione del colloquio previsto dall’articolo
6, la commissione esaminatrice è nominata dal direttore generale del
Dipartimento delle dogane e imposte indirette ed è composta da:
a) un direttore centrale del Dipartimento delle dogane e
imposte indirette con funzione di presidente;
b) due spedizionieri doganali designati dal consiglio
nazionale degli spedizionieri doganali, di cui uno con funzioni di vice
presidente;
c) due dirigenti appartenenti uno al ruolo del Dipartimento
delle dogane e imposte indirette e uno a quello del Dipartimento delle entrate.
2.Le funzioni di segretario sono espletate da un impiegato
appartenente al ruolo della carriera direttiva del Dipartimento delle dogane e
imposte indirette di qualifica funzionale non inferiore alla ottava.
Art. 8
Modifica, abrogazione e
interpretazione di norme
1.L’articolo 11 e l’articolo 14, lettera d, della legge 22
dicembre 196O, n. 1612, sono abrogati.
2.Nel decreto legge 3O dicembre 1991, n. 417, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, all’articolo 7, comma
1-septies, lettera b), sono soppresse le parole da: “emettere” fino a: “del
ministro delle Finanze;”.
3.L’articolo 2, comma 1, del decreto legge 29 dicembre
1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n.
17, va interpretato nel senso che dell’omesso pagamento dell’imposta sul valore
aggiunto a fronte di dichiarazione di intento presentata in dogana rispondono
soltanto i cessionari, i committenti e gli importatori che hanno sottoscritto la dichiarazione
d’intento, e non anche lo spedizioniere doganale che l’ha presentata.
4.All’articolo 5O, primo comma, del Testo unico delle
disposizioni legislative in materia
doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973,
n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: “con decreto del ministro delle Finanze” sono
sostituite dalle seguenti: “con provvedimento del direttore generale del
Dipartimento delle dogane e imposte indirette”;
b) le parole: “con decreto dello stesso ministro” sono
sostituite dalle seguenti: “con provvedimento dello stesso direttore generale
del Dipartimento delle dogane e imposte indirette”.
Art. 9
Doganalisti
1.Gli spedizionieri doganali iscritti negli albi
professionali, istituiti con legge 22 dicembre 1960, n. 1612, quali esperti
nelle materie e negli adempimenti connessi con gli scambi internazionali, sono
anche definiti doganalisti.
La presente legge munita del sigillo dello Stato sarà
inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 25 luglio 2000
CIAMPI
AMATO, Presidente del Consiglio
dei Ministri Visto,
il Guardasigilli: Fassino
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