A seguito delle profonde variazione verificatesi nel tempo (dal 1960 anno in cui viene istituita la professione di spedizioniere doganale) e delle mutate esigenze dei traffici internazionali di merci, la legge n. 213 del 25 luglio 2000 individua nuove competenze e qualifiche per la professione di spedizioniere doganale. Vengono istituiti i centri di assistenza doganale, nuove procedure semplificate, nuove modalità di pagamento, l' accesso alla professione dei laureati in materie giuridiche, economiche ed equipollenti attraverso un esame davanti ad apposita commissione.

 

 

LEGGE  25 LUGLIO 2000, N. 213

 

Norme di adeguamento dell’attività degli spedizionieri doganali alle mutate esigenze dei traffici e dell’interscambio internazionale delle merci.

 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

 

Il Presidente della Repubblica

 

promulga

 

la seguente legge:

 

Art. 1

 

Nuove attribuzioni agli spedizionieri doganali

 

1.Gli spedizionieri doganali, iscritti agli albi professionali istituiti con la legge 22 dicembre 196O, n. 1612, riconosciuti quali professionisti qualificati per le materie previste dall’articolo 1 della predetta legge n. 1612 del 196O, sono abilitati alla rappresentanza dinanzi agli uffici dell’amministrazione finanziaria.

 

2.Gli spedizionieri doganali iscritti agli albi di cui al comma 1 sono altresì abilitati a svolgere i compiti che lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli enti locali, per effetto di norme nazionali o comunitarie, possono affidare ai privati.

 

 

Art. 2

 

Asseverazione dei dati

 

1.Gli spedizionieri doganali possono asseverare i dati contenuti nelle dichiarazioni da presentare agli uffici finanziari. Tali dichiarazioni sono trasmesse ai competenti uffici preferibilmente per via telematica.

 

2.Il direttore generale del Dipartimento delle dogane e imposte indirette può abilitare altri soggetti, in possesso dei necessari requisiti professionali, all’asseverazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni di cui al comma 1.

 

3.Gli spedizionieri doganali in possesso dell’autorizzazione di cui all’articolo 6 del decreto del ministro delle Finanze 31 marzo 1992, pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale” n. 82 del 7 aprile 1992, possono asseverare la conformità dei dati esposti negli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti di cui all’articolo 5O, comma 6, del decreto legge 3O agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, con le scritture contabili previste dagli articoli 23, 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

 

4.Nell’effettuazione di controlli in sede di accertamento l’amministrazione finanziaria assume, di norma, i dati che siano stati asseverati dagli spedizionieri doganali ovvero dai soggetti di cui al comma 2, salvo che vi siano fondati motivi per procedere ad ulteriori verifiche dei dati stessi.

 

5.Ai fini della presente legge, per asseverazione si intende la verifica della corrispondenza dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate con i documenti sui quali le stesse si basano. Relativamente alle dichiarazioni doganali, l’asseverazione comprende anche l’attestazione che l’operazione doganale richiesta è regolare, completa dei documenti necessari e risponde a tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente per poter essere effettuata.

 

6.In ordine alla regolarità, veridicità e completezza dei dati, nonché alla idoneità e validità dei documenti allegati, gli spedizionieri doganali e gli altri soggetti di cui al comma 2, se erano o avrebbero dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità, rispondono solidalmente del pagamento del tributo.

 

7.In caso di asseverazioni false e mendaci gli spedizionieri doganali e gli altri soggetti di cui al comma 2 sono responsabili anche patrimonialmente per i danni procurati all’erario.

 

8.Nei casi di cui al comma 6, gli spedizionieri doganali e gli altri soggetti di cui al comma 2 sono sospesi per un anno dalla possibilità di asseverare i dati di cui ai commi da 1 a 4. Nei casi di cui al comma 7, o nel caso di ripetuti comportamenti di cui al comma 6, gli spedizionieri doganali e gli altri soggetti di cui al comma 2 decadono definitivamente dai benefici di cui ai commi 1, 3 e 4.

 

Art. 3

 

Centri di assistenza doganale

 

1.I centri di assistenza doganale (Cad) di cui al decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, e disciplinati dal decreto del Ministro delle Finanze 11 dicembre 1992, n. 549, sono muniti dall’amministrazione finanziaria di un timbro speciale conforme a quello di cui all’allegato 62 del regolamento (Cee) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, da utilizzare per la certificazione dei documenti emessi.

 

2.Ai Cad si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 2, e di cui all’articolo 2.

 

3.I Cad, obbligatoriamente muniti di collegamento telematico con gli uffici dell’amministrazione doganale, possono anche acquisire e trasmettere gli elenchi di cui al comma 3 dell’articolo 2, dopo averne asseverata la conformità dei dati.

 

4.L’autorizzazione all’esercizio dei Cad prevede la loro ammissione alle procedure semplificate di accertamento di cui all’articolo 76 del codice doganale comunitario di cui al regolamento (Cee) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, e agli articoli 253 e seguenti del regolamento (Cee) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, alle condizioni e con le modalità dagli stessi previste.

 

5.I Cad, in attuazione delle procedure semplificate, possono presentare le merci, oltre che negli spazi e nei luoghi destinati all’effettuazione delle operazioni doganali di cui all’articolo 17 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, anche presso i luoghi, i magazzini o i depositi dei soggetti per conto dei quali di volta in volta essi operano e presso i quali le merci si trovano giacenti, sempreché tali luoghi, magazzini o depositi siano siti nell’ambito territoriale di competenza della circoscrizione doganale presso la quale sono accreditati ad operare.

 

6.Con provvedimento del direttore generale del dipartimento delle dogane e imposte indirette, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i casi e le modalità di esercizio della facoltà di cui al comma 5. Fino alla data di  emanazione del predetto provvedimento i Cad già in attività continuano  ad operare in conformità alle disposizioni di cui ai disciplinari emanati dalla circoscrizione doganale di competenza.

 

7.I Cad sono autorizzati a riscuotere i diritti portuali secondo le modalità che saranno fissate dalle amministrazioni competenti.

 

8.I Cad sono abilitati a svolgere attività quali enti per le ispezioni della Comunità europea di cui al regolamento (CE) n. 3287/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994.

 

9.Il direttore generale del Dipartimento delle dogane e imposte indirette può abilitare altri soggetti, in possesso dei necessari requisiti di professionalità, a presentare le merci secondo le modalità previste al comma 5.

 

Art.  4

 

Procedure semplificate

 

1.Le procedure semplificate previste dall’articolo 76 del codice doganale comunitario di cui al regolamento (Cee) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, sono consentite ai soggetti richiedenti alle condizioni previste dagli articoli 253 e seguenti del regolamento (Cee) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993.

 

2.Con provvedimento del direttore generale del Dipartimento delle dogane e imposte indirette, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le procedure autorizzatorie e le modalità di esercizio delle procedure semplificate di cui al comma 1.

 

Art.  5

 

Pagamento differito

 

1.L’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 2O2, è abrogato.

 

2.In conformità agli articoli 226 e 227 del codice doganale comunitario di cui al regolamento (Cee) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, l’articolo 79 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

 

“Articolo 79 (Pagamento differito di diritti doganali). 1. Il ricevitore della dogana consente, a richiesta dell’operatore, il pagamento differito dei diritti doganali per un periodo di trenta giorni. Lo

stesso ricevitore può autorizzare la concessione di una maggiore dilazione, per il pagamento dei diritti afferenti la sola fiscalità interna, fino ad un massimo di novanta giorni, compresi i primi trenta.

 

2. La concessione del pagamento differito, sia per i primi trenta giorni sia per la maggiore dilazione, è accordata a condizione che, a garanzia dei diritti dovuti e dei relativi interessi, sia prestata cauzione ai sensi dell’articolo 87.

 

3. Il ricevitore della dogana può in qualsiasi momento, quando sorgano fondati timori sulla possibilità del tempestivo soddisfacimento del debito, revocare la concessione del pagamento differito; in tal caso l’operatore deve, entro cinque giorni dalla notifica della revoca, estinguere il suo debito o prestare una ulteriore garanzia ritenuta idonea dal ricevitore stesso.

 

4. L’agevolazione del pagamento differito comporta l’obbligo della corresponsione degli interessi, con esclusione dei primi trenta giorni, al saggio stabilito semestralmente con decreto del ministro delle Finanze sulla base del rendimento netto dei buoni ordinari del tesoro a  tre mesi”.

 

3.Il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto afferente le operazioni doganali effettuate dal 1º al 24 dicembre deve essere comunque eseguito non oltre il successivo 3O dicembre di ciascun anno.

 

Art. 6

 

Diploma di laurea

 

1.In deroga al disposto dell’articolo 48, primo comma, lettera e), del Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, l’esame per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale per gli aspiranti in possesso del diploma di laurea in materie giuridiche, economiche ed equipollenti, consiste in un colloquio nelle materie previste dall’articolo 52 del predetto Testo unico.

 

2.Agli aspiranti, di cui al comma 1, è comunque richiesto il requisito dell’iscrizione nel registro degli ausiliari di cui all’articolo 46 del citato Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973 per almeno un biennio.

 

3.Il direttore generale del Dipartimento delle dogane e imposte indirette indice bandi riservati agli aspiranti di cui al comma 1 con cadenza annuale.

 

 

Art.  7

 

Commissione per gli esami

 

1.Per l’effettuazione del colloquio previsto dall’articolo 6, la commissione esaminatrice è nominata dal direttore generale del Dipartimento delle dogane e imposte indirette ed è composta da:

 

a) un direttore centrale del Dipartimento delle dogane e imposte indirette con funzione di presidente;

 

b) due spedizionieri doganali designati dal consiglio nazionale degli spedizionieri doganali, di cui uno con funzioni di vice presidente;

 

c) due dirigenti appartenenti uno al ruolo del Dipartimento delle dogane e imposte indirette e uno a quello del Dipartimento delle entrate.

 

2.Le funzioni di segretario sono espletate da un impiegato appartenente al ruolo della carriera direttiva del Dipartimento delle dogane e imposte indirette di qualifica funzionale non inferiore alla ottava.

 

 

Art.  8

 

Modifica, abrogazione e interpretazione di norme

 

1.L’articolo 11 e l’articolo 14, lettera d, della legge 22 dicembre 196O, n. 1612, sono abrogati.

2.Nel decreto legge 3O dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, all’articolo 7, comma 1-septies, lettera b), sono soppresse le parole da: “emettere” fino a: “del ministro delle Finanze;”.

 

3.L’articolo 2, comma 1, del decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, va interpretato nel senso che dell’omesso pagamento dell’imposta sul valore aggiunto a fronte di dichiarazione di intento presentata in dogana rispondono soltanto i cessionari, i committenti e gli importatori che  hanno sottoscritto la dichiarazione d’intento, e non anche lo spedizioniere doganale che l’ha presentata.

 

4.All’articolo 5O, primo comma, del Testo unico delle disposizioni  legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) le parole: “con decreto del ministro delle Finanze” sono sostituite dalle seguenti: “con provvedimento del direttore generale del Dipartimento delle dogane e imposte indirette”;

 

b) le parole: “con decreto dello stesso ministro” sono sostituite dalle seguenti: “con provvedimento dello stesso direttore generale del Dipartimento delle dogane e imposte indirette”.

 

Art.  9

 

Doganalisti

 

1.Gli spedizionieri doganali iscritti negli albi professionali, istituiti con legge 22 dicembre 1960, n. 1612, quali esperti nelle materie e negli adempimenti connessi con gli scambi internazionali, sono anche definiti doganalisti.

 

La presente legge munita del sigillo dello Stato sarà inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Data a Roma, addì 25 luglio 2000

 

                                                                                                                      CIAMPI

 

                                                                                              AMATO, Presidente del Consiglio

                                                                                              dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Fassino